Cassazione Civile, Ordinanza n. 31835/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concedente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta dal concedente di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile commerciale. Il contratto, qualificato come leasing traslativo, era stato risolto prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Il giudice delegato aveva ammesso soltanto una parte modesta del credito per canoni scaduti, mentre il Tribunale aveva ammesso anche un indennizzo ridotto equitativamente, escludendo l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 72-quater l.fall. e dando prevalenza alle clausole contrattuali sulle conseguenze della risoluzione. La società concedente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione delle clausole contrattuali e degli artt. 1322 e 1384 c.c.; vizio motivazionale sulla riduzione e sulla pretesa sproporzione dell'indennizzo; erronea applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. in combinazione con le clausole contrattuali; nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. per richiamo a fatti non provati; omessa e contraddittoria motivazione sulla domanda di ammissione con riserva o soggetta a condizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi secondo, terzo e quinto, ritenendo fondato il rilievo che il Tribunale non si fosse attenuto ai principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore. Ha invece dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il potere di riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro di autonomia contrattuale; la Corte ribadisce che l'autonomia privata incontra il limite della meritevolezza e non può elidere i principi applicabili alla clausola penale e al riequilibrio contrattuale.
art. 1384 c.c.
la Corte conferma che il giudice può ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva anche d'ufficio, valutando l'interesse del creditore all'adempimento e l'effettivo assetto del rapporto.
art. 1526 c.c.
per il leasing traslativo risolto prima del fallimento, la disciplina è applicabile in via analogica; la norma serve a evitare indebite locupletazioni del concedente e a riequilibrare le posizioni delle parti.
art. 72-quater l.fall.
non è applicabile ai casi in cui la risoluzione del leasing sia già intervenuta prima del fallimento; riguarda lo scioglimento del contratto ancora pendente nel fallimento dell'utilizzatore.
art. 93 l.fall.
il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio nel fallimento deve proporre domanda di insinuazione al passivo indicando gli elementi necessari alla valutazione della penale e del valore del bene.
art. 1455 c.c.
richiamato nel ragionamento sulle conseguenze della nuova disciplina del leasing, che per la sua applicazione esclude la valutazione discrezionale della non scarsa importanza dell'inadempimento.
art. 1382 c.c.
consente la determinazione anticipata del risarcimento mediante clausola penale; nel caso di leasing, la penale resta soggetta al controllo di eccessività e all'eventuale riduzione ex art. 1384 c.c.
art. 1223 c.c.
richiamato per definire il risarcimento del danno secondo danno emergente e lucro cessante nel quadro dell'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
art. 1375 c.c.
la clausola contrattuale, se non riferita a una vendita a valori di mercato, deve essere letta alla luce della buona fede contrattuale.
art. 115 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a considerazioni non decisive e non a una autonoma ratio decidendi.
art. 1362 c.c. e ss.
la Corte osserva che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente dedotti.
art. 2 Cost.
richiamato, insieme alla buona fede e correttezza, per affermare che anche nella fase attuativa del rapporto rilevano principi di solidarietà e riequilibrio.
art. 1175 c.c.
richiamato come criterio conformativo dell'adempimento e del controllo sulla penale.
art. 1175 e 1375 c.c.
utilizzati per affermare che la valutazione della penale deve tenere conto di correttezza, buona fede e dell'intero assetto contrattuale.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento, il creditore concedente deve agire nell'insinuazione al passivo e può far valere il credito risarcitorio nei limiti dell'art. 1526 c.c. applicato in via analogica, con detrazione del valore del bene e eventuale residuo a favore della massa.
- La disciplina introdotta dall'art. 1, commi 136-140, della L. 124/2017 non ha efficacia retroattiva: si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti siano maturati dopo la sua entrata in vigore; per i rapporti precedenti resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
- L'art. 72-quater l.fall. non si estende al contratto già risolto prima del fallimento, perché riguarda il diverso caso del contratto pendente sciolto dal curatore.
- La clausola penale nel leasing traslativo può essere pattiziamente prevista per liquidare anticipatamente il danno, ma il giudice conserva il potere di ridurla equitativamente se manifestamente eccessiva, anche d'ufficio, valutando l'interesse del creditore all'adempimento e l'effettivo equilibrio del sinallagma.
- Il giudice di merito deve motivare in modo specifico le ragioni della ritenuta eccessività della penale e non può combinare in modo sommatorio effetti riduttivi che finiscano per alterare nuovamente l'equilibrio contrattuale in danno del creditore.
- L'interpretazione e la qualificazione del contratto sono distinte: la prima è accertamento di fatto, la seconda è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotti.
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