Prescrizioni del Garante n. 13 del 11/01/2024
Provvedimento dell'11 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un impianto di videosorveglianza installato presso un B&B/affittacamere, rilevando l’assenza dei cartelli informativi prescritti. Pur dichiarando l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di trasparenza e dell’obbligo di informativa, l’Autorità ha ritenuto la condotta una violazione minore e ha disposto un ammonimento, senza irrogare una sanzione pecuniaria. Il provvedimento valorizza il fatto che la segnaletica era originariamente presente, poi rimossa da atti vandalici, che l’attività risultava cessata e che non vi erano precedenti violazioni pertinenti.
B&B I Cugi di Mirenda Adelina: ammonimento per videosorveglianza senza cartelli informativi e violazione degli artt. 5 e 13 GDPR
B&B I Cugi di Mirenda Adelina: videosorveglianza senza cartelli informativi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato dall’impresa individuale che gestiva il B&B I Cugi di Mirenda Adelina, in relazione a un impianto di videosorveglianza installato presso la struttura. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione sulla mancanza di idonea informativa agli interessati.
Fatti e avvio del procedimento
Con segnalazione del 14 febbraio 2022, alcuni interessati lamentavano che le telecamere presenti presso la struttura non fossero segnalate da cartelli informativi adeguati. Su richiesta dell’Autorità, la Guardia di finanza di Roma – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha trasmesso il verbale del controllo effettuato l’8 giugno 2022.
Dal verbale emergeva la presenza di due impianti di videosorveglianza; uno di essi era composto da tre telecamere funzionanti collocate all’esterno del B&B, una diretta verso l’ingresso della struttura, una verso il parcheggio e una verso l’ingresso dell’ufficio al piano terra. Nel controllo è stata accertata l’assenza di cartelli informativi della presenza delle telecamere.
La titolare dell’attività ha dichiarato che i cartelli originari erano stati oggetto di atti vandalici e che, pur avendoli riacquistati, non li aveva reinstallati perché intendeva chiudere l’attività. L’Ufficio ha quindi notificato l’avvio del procedimento sanzionatorio con nota del 13 settembre 2022, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Trattamento esaminato e quadro normativo
Il Garante ha chiarito che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può integrare un trattamento di dati personali, a seconda del posizionamento delle telecamere e della qualità delle immagini registrate. Tale trattamento deve rispettare i principi generali del GDPR, in particolare il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a).
Per assicurare trasparenza, il titolare deve apporre idonei cartelli informativi, secondo il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le FAQ pubblicate sul sito dell’Autorità. Il provvedimento richiama anche le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento tramite dispositivi video, le quali prevedono che le informazioni essenziali siano rese sul cartello di avvertimento e che i dettagli ulteriori siano forniti con altri mezzi, in modo chiaramente visibile e leggibile.
Valutazioni del Garante
Alla luce degli accertamenti, l’Autorità ha ritenuto comprovato che l’impianto fosse attivo e funzionante e che non fosse stato apposto alcun cartello recante l’informativa prevista dall’art. 13 GDPR. Ne ha desunto che il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza era stato effettuato in assenza della prescritta informativa, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Tuttavia, il Garante ha valorizzato alcuni elementi attenuanti: i cartelli erano originariamente presenti, la loro assenza era stata determinata da atti vandalici di terzi, l’attività era ormai cessata e non risultavano precedenti violazioni pertinenti. Per tali ragioni ha qualificato la condotta come violazione minore.
Esito del procedimento e misura adottata
In conclusione, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’impresa individuale tramite il sistema di videosorveglianza installato presso il B&B, per violazione degli artt. 5 e 13 GDPR.
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, e dell’art. 143 del Codice privacy, ha disposto un ammonimento nei confronti del titolare del trattamento per non aver apposto idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria.
Tutela giurisdizionale
Il provvedimento richiama la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine da una segnalazione del 14 febbraio 2022 di alcuni interessati, che lamentavano la non conforme installazione di un sistema di videosorveglianza presso il B&B I Cugi di Mirenda Adelina, a Bronte (CT), per la mancata presenza di idonei cartelli informativi. A seguito di richiesta del Garante, la Guardia di finanza ha trasmesso il verbale del controllo del 8 giugno 2022, nel quale è stata accertata la presenza di due impianti di videosorveglianza, di cui uno composto da tre telecamere funzionanti all’esterno della struttura.
Accertamento della violazione
Nel verbale è stata rilevata l’assenza di cartelli informativi relativi alle telecamere. La titolare ha dichiarato che i cartelli erano stati oggetto di atti vandalici e che, pur avendoli riacquistati, non erano stati reinstallati perché l’attività stava per essere chiusa. Il Garante ha ritenuto che il trattamento effettuato tramite il sistema di videosorveglianza configurasse un trattamento di dati personali svolto in assenza di una adeguata informativa, in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Quadro giuridico richiamato
L’Autorità ha richiamato il principio di trasparenza di cui all’art. 5 GDPR, precisando che gli interessati devono essere informati prima di accedere a un’area videosorvegliata. Ha inoltre richiamato il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, secondo cui le informazioni principali devono essere rese tramite il cartello di avvertimento e i dettagli ulteriori con altri mezzi, in modo ben visibile, intelligibile e leggibile.
Esito e misura adottata
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’impresa individuale B&B I Cugi di Mirenda Adelina e, ritenendo la violazione una violazione minore, ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice privacy. La valutazione di minore gravità è stata motivata dalla presenza originaria dei cartelli, dagli atti vandalici subiti, dalla cessazione dell’attività e dall’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
Impugnazioni
Il provvedimento indica la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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