Sentenza del 20/04/2016 n. 7922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002 perché non vi era stato allegato il processo verbale di constatazione richiamato nella motivazione. Secondo l'Amministrazione, il verbale era già stato regolarmente consegnato al legale rappresentante della società contribuente e, pertanto, il suo contenuto era già legalmente conosciuto dalla contribuente. La Corte ha inoltre esaminato gli effetti processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese e la corretta individuazione dei soggetti destinatari del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nel merito, ritenendo che l'obbligo di allegare all'avviso ogni documento richiamato non si applichi quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza, come nel caso del processo verbale di constatazione consegnato al rappresentante della società. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti dell'ex liquidatore, che non è successore processuale della società per i debiti sociali. Nel giudizio di rinvio dovrà essere instaurato il contraddittorio con gli ex soci, subentrati alla società estinta.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto.
L'obbligo di allegazione non opera quando il documento richiamato sia già stato integralmente e legalmente conosciuto dal contribuente, ad esempio perché gli è stato precedentemente consegnato durante una verifica fiscale.
Art. 2495, comma 2, Codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.
La società cancellata perde la capacità di stare in giudizio. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dalla normativa successiva vale solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi e non ha efficacia retroattiva.
Art. 28, comma 4, Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
La disposizione prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione.
La norma ha natura sostanziale e non interpretativa; pertanto si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate durante la sua vigenza, non alle cancellazioni anteriori.
Art. 300, Codice di procedura civile
Disciplina l'interruzione del processo in caso di morte o perdita della capacità della parte.
Se l'estinzione della società avviene durante il giudizio e non viene dichiarata o notificata dal difensore prima della decisione, opera il principio di ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte ai fini della validità degli atti processuali.
Art. 369, Codice di procedura civile
Disciplina il deposito degli atti e dei documenti necessari per il ricorso per cassazione.
L'Agenzia ha documentato in modo autosufficiente, mediante il deposito del verbale, la precedente consegna del processo verbale di constatazione al rappresentante della contribuente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale di constatazione senza allegarlo nuovamente se il contribuente lo ha già ricevuto integralmente e in modo legalmente valido; conta la conoscenza effettiva e documentabile del contenuto.
- L'assenza di allegazione di un documento richiamato non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se il contribuente ne avesse già avuto disponibilità e conoscenza, e se l'avviso consenta comunque di comprendere le ragioni della pretesa.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta, in linea generale, la perdita della capacità processuale. Se però l'estinzione non viene dichiarata nel giudizio di merito, il difensore può continuare a rappresentare la società in virtù dell'ultrattività del mandato.
- Dopo l'estinzione della società, gli ex soci possono subentrare nel processo quali successori, mentre l'ex liquidatore non è automaticamente successore processuale e non può essere destinatario dell'impugnazione relativa al debito sociale, salvo una distinta azione di responsabilità.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione e deve regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
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