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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08814/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 116, comma 15-bis, cod. strada, elevato perché un terzo conduceva un motoveicolo di proprietà della ricorrente con patente di categoria A/2 ritenuta non idonea. In primo grado l'opposizione fu rigettata; in appello la proprietaria dedusse, da un lato, che il conducente fosse in realtà abilitato alla guida del mezzo e, dall'altro, che una precedente sentenza favorevole al trasgressore, relativa alla medesima infrazione, fosse passata in giudicato e dovesse esplicare effetti anche nei suoi confronti quale coobbligata solidale ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. Con il ricorso per cassazione articolò tre motivi: 1) violazione dell'art. 1306, comma 2, c.c. e delle norme del codice della strada e della l. n. 689/1981, per non avere il giudice di merito riconosciuto l'efficacia del giudicato formatosi a favore dell'autore materiale dell'illecito; 2) nullità della sentenza per omesso esame o motivazione apparente quanto alla pronuncia favorevole invocata; 3) nullità per violazione dell'art. 116 cod. strada e motivazione apparente, sostenendo che la patente A/2 fosse sufficiente e che il giudice non avesse adeguatamente verificato i presupposti della violazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il preteso giudicato favorevole non era stato documentalmente provato nel giudizio d'appello con attestazione idonea del passaggio in giudicato e che, in ogni caso, il giudicato esterno non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se si è formato nel corso del giudizio di merito, essendo onere della parte dimostrare che sia sorto dopo la chiusura del grado di appello. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che il Tribunale aveva chiarito il fondamento giuridico della decisione. Il terzo motivo è stato respinto perché la patente A/2 abilita solo se il motociclo possiede tutte le caratteristiche previste dall'art. 116, comma 3, lett. c), cod. strada; essendo stato accertato che la potenza del veicolo superava il limite consentito espresso in kW, la sanzione era correttamente applicata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    il giudicato favorevole al coobbligato può essere opposto al creditore solo se è certa la sua formazione e se la relativa questione è tempestivamente dedotta; non è esaminabile in cassazione come questione nuova quando il giudicato si sia formato nel corso del merito.

  • art. 116, comma 3, lett. c), cod. strada

    la patente A/2 consente la guida solo di motocicli che presentino tutte le caratteristiche di legge, tra cui il limite di potenza non superiore a 35 kW e il rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg; la mancanza anche di uno solo dei requisiti integra violazione.

  • art. 116, comma 15-bis, cod. strada

    norma sanzionatoria per la guida di veicolo senza l'abilitazione richiesta dalla categoria di patente posseduta.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    richiamato come disposizione sanzionatoria applicabile in conseguenza della violazione del comma 3, lett. c).

  • art. 125 cod. strada

    richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza che la Corte vi riconosca un autonomo rilievo decisivo.

  • art. 6 l. n. 689 del 1981

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla solidarietà nella sanzione amministrativa, senza accoglimento della censura.

  • art. 7 l. n. 689 del 1981

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla solidarietà nella sanzione amministrativa, senza accoglimento della censura.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione dell'illecito amministrativo, senza accoglimento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di denuncia della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro di denuncia della nullità della sentenza e della motivazione apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    la sentenza non passata in giudicato ha valore di elemento liberamente valutabile dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto il criterio logico della decisione o risulta meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno favorevole a un coobbligato può essere fatto valere solo se la sua formazione è provata in modo certo e, in cassazione, soltanto quando si sia formato dopo la chiusura del giudizio di merito; diversamente la relativa eccezione è nuova e non esaminabile.
  • Ai fini della deduzione del giudicato esterno non basta il semplice deposito della sentenza o di una generica attestazione di passaggio in giudicato: occorre la produzione del provvedimento munito di attestazione idonea a certificarne anche il contenuto e la definitività.
  • La sentenza è nulla per motivazione solo quando sia del tutto incomprensibile il percorso argomentativo; non sussiste vizio se il giudice indica il fondamento giuridico della decisione, anche sinteticamente.
  • In tema di patente di guida, il titolo abilitativo della categoria A/2 è idoneo solo se il motociclo presenta cumulativamente tutti i requisiti previsti dalla norma; la carenza di uno solo di essi integra la violazione amministrativa.
  • Quando la norma tecnica indica una soglia espressa in kW, il controllo di conformità va effettuato secondo tale unità di misura e non sulla base di conversioni in cavalli vapore se non previste dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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