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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12151/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 190.666,01 nei confronti del fideiussore di un contratto di leasing stipulato tra la creditrice e una società poi fallita. Il debitore ingiunto ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., deducendo la nullità della notificazione del decreto e, in via incidentale, una querela di falso contro la relata di notifica. La Corte d'appello ha ritenuto nulla la notifica perché eseguita a indirizzo incerto, ha escluso la necessità e l'ammissibilità della querela di falso e ha poi esaminato il merito, aderendo alla C.T.U. grafologica che aveva attribuito al ricorrente la firma sulla fideiussione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 140, 222 e 644 c.p.c., sostenendo che la relata di notifica avesse valore fidefacente anche quanto all'assenza del destinatario e che la querela di falso dovesse essere ammessa; (2) omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. della asserita falsità delle firme apposte sulla fideiussione e carenza di motivazione sulla CTU grafologica, oltre a violazione del requisito di specificità per mancata indicazione degli atti e documenti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle notifiche ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario o postale di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non è attestazione coperta da pubblica fede, ma mera presunzione superabile con qualsiasi prova, senza necessità di querela di falso. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale, pur escludendo l'ammissibilità della querela di falso, aveva comunque dichiarato la nullità della notifica per indirizzo incerto e, quindi, correttamente ammesso l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello non aveva recepito acriticamente la CTU, ma aveva esaminato le firme e condiviso le conclusioni del consulente; inoltre il ricorrente non aveva indicato specifiche critiche alla consulenza né aveva rispettato l'onere di specificità nella individuazione degli atti e documenti asseritamente trascurati. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Nella notificazione per irreperibilità relativa, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario o postale circa il mancato rinvenimento del destinatario non è coperta da pubblica fede quanto alla verifica della residenza/dimora/domicilio effettivi ed è superabile con qualsiasi mezzo di prova.

  • art. 222 c.p.c.

    La querela di falso non è necessaria per contestare la mera presunzione derivante dall'attestazione di assenza del destinatario all'indirizzo, quando la contestazione investa circostanze non assistite da fede privilegiata.

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulla notifica del decreto ingiuntivo, ma la Corte non vi fonda una specifica regula iuris nel decisum.

  • art. 650 c.p.c.

    L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammissibile quando la notificazione del decreto sia nulla o inefficace.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura per violazione e falsa applicazione di legge proposta nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di omesso esame di un fatto decisivo invocata nel secondo motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui fonda la censura e il loro contenuto rilevante; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati applicati per la condanna del ricorrente per lite temeraria/responsabilità aggravata nei termini indicati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario o postale di non avere trovato il destinatario non fa piena prova della residenza o del domicilio effettivo del notificando; tale circostanza può essere contestata e provata con qualunque mezzo, senza necessità di querela di falso.
  • L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è ammissibile quando il decreto non sia stato validamente notificato, compresa l'ipotesi di notifica eseguita a indirizzo incerto o non correttamente individuato dal creditore notificante.
  • In sede di legittimità, la censura contro la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se il ricorrente non indica critiche specifiche già formulate nel merito o se pretende una rivalutazione del materiale probatorio senza denunciare un reale omesso esame decisivo.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio con motivazione sintetica quando non siano state proposte osservazioni tecniche specifiche e tempestive dalle parti.
  • Il ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame di documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità, indicando gli atti, il loro contenuto rilevante e la loro decisività; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoProveFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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