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Sentenza

Sentenza n. 1766/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS- del 01.04.2023 del Questore di Crotone, notificato il 01 aprile 2023 con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del porto di arma lunga per difesa personale. - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del Questore di Crotone del 1° aprile 2023 della licenza di porto di arma lunga per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 10 aprile 2018 istanza per ottenere la licenza. Dopo una comunicazione del 22 dicembre 2020 di avvio del procedimento finalizzato all'eventuale diniego, formulata senza indicare i motivi ostativi, aveva chiesto l'accesso agli atti; l'Amministrazione aveva limitato l'accesso richiamando l'esclusione prevista per atti attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione della criminalità. Il diniego del 1° aprile 2023 era stato motivato anche con il fatto che l'interessato non aveva esercitato l'accesso né presentato memorie. Con un unico motivo, articolato in due doglianze, il ricorrente ha dedotto: da un lato, la violazione degli artt. 2, 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e la lesione della partecipazione procedimentale, perché non gli erano stati comunicati i motivi ostativi e non gli era stata consentita l'ostensione degli atti; dall'altro, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, non essendo indicati fatti ostativi né valutazioni circa l'inidoneità al possesso delle armi per cattiva condotta, pericolo di abuso o altri presupposti rilevanti ai sensi degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la prima doglianza: il preavviso di rigetto era illegittimo perché non enunciava, neppure sinteticamente, i motivi ostativi, rendendo impossibile un apporto partecipativo effettivo. La limitazione dell'accesso agli atti, pur ritenuta legittima, aggravava la lesione: l'interessato non poteva formulare osservazioni utili su elementi non esplicitati né resi conoscibili nel loro contenuto essenziale. La successiva rivelazione, soltanto in giudizio, di vicende penali, condominiali e familiari non aveva rimediato al vizio; la riservatezza avrebbe potuto essere tutelata mediante oscuramenti o comunicazione del contenuto essenziale degli elementi ostativi. È risultata contraddittoria la motivazione del diniego che imputava al privato la mancata presentazione di memorie e il mancato accesso, dopo avergli impedito di conoscere le ragioni ostative. Il TAR ha rilevato inoltre che il potere era ampiamente discrezionale e fondato su valutazioni prognostiche della personalità, non essendo emerse condanne riconducibili all'art. 43 T.U.L.P.S. tali da vincolare l'esito. Ha quindi annullato il diniego per vizio procedurale, facendo salvo il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Accogliendo la prima doglianza dell’unico motivo di diritto, è invero illegittimo il decreto gravato per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale in ragione della mancata enunciazione, neanche in forma sintetica, nel preavviso di rigetto dei motivi ostativi su cui si basava il convincimento dell'Amministrazione.

    Il preavviso deve rendere conoscibili, almeno in forma sintetica, i motivi ostativi, così da permettere all'interessato un'effettiva partecipazione e un apporto utile prima della decisione.

  • art. 97 Cost.

    Esso garantisce e attua il principio del giusto procedimento, corollario dell’endiadi costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. nonché del principio di legalità, imponendo che il destinatario del provvedimento negativo possa avere previa contezza delle ragioni a se sfavorevoli (funzione garantista); introduce un momento saliente di cooperazione con l’Amministrazione, in coerenza con i principi di buona fede e di leale collaborazione (funzione collaborativa/partecipativa); infine, persegue un evidente effetto deflattivo del contenzioso, quasi anticipatorio rispetto a un eventuale processo, consentendo all’interessato di comprendere le ragioni dell’Amministrazione, così da rimodulare le proprie richieste, desistere da quelle originarie o ancora tentare di convincere della bontà delle stesse con ulteriori argomenti (funzione deflattiva).

    Il preavviso di rigetto, quale strumento di giusto procedimento, attua imparzialità e buon andamento permettendo al destinatario di conoscere le ragioni sfavorevoli e di interloquire efficacemente con l'Amministrazione.

  • art. 3 del d.m. 10 maggio 1994, n. 415

    Le esigenze di riservatezza degli atti relativi a dette vicende avrebbero potuto essere soddisfatte attraverso altri meccanismi di comunicazione (omissis, oscuramenti selettivi o comunicazione del contenuto essenziale degli elementi ostativi), così da garantire comunque una qualche chance al contraddittorio procedimentale (anche e soprattutto in funzione deflattiva).

    Anche quando gli atti non siano ostensibili per esigenze di riservatezza, l'Amministrazione deve valutare modalità alternative, come oscuramenti selettivi o comunicazione del contenuto essenziale, che salvaguardino per quanto possibile il contraddittorio.

  • artt. 11, 42 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Senza contare il fatto che, come ben osservato dal ricorrente, nel caso di specie il potere esercitato dalla P.A. ha natura ampiamente discrezionale, fondato su valutazioni prognostiche e su apprezzamenti della personalità dell'istante, non essendo emerse in capo al ricorrente alcuna delle condanne di cui all’art. 43 del TULPS che avrebbe reso l’esito reiettivo vincolato.

    In assenza delle condanne previste dall'art. 43 T.U.L.P.S. che rendono vincolato il diniego, la decisione sulla licenza comporta valutazioni discrezionali e prognostiche sulla personalità dell'istante.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto deve indicare, almeno sinteticamente, i motivi ostativi che orientano l'Amministrazione verso una decisione negativa; una comunicazione priva di tali ragioni non consente al destinatario di partecipare effettivamente al procedimento.
  • La legittima sottrazione all'accesso di atti riservati non giustifica automaticamente l'azzeramento del contraddittorio: l'Amministrazione deve considerare modalità alternative, quali oscuramenti selettivi o la comunicazione del contenuto essenziale degli elementi ostativi, che consentano osservazioni utili senza divulgare informazioni protette.
  • L'Amministrazione non può fondare il diniego sulla mancata presentazione di memorie o sul mancato accesso agli atti quando, per l'omessa indicazione dei motivi ostativi e per la mancata conoscibilità del loro contenuto essenziale, l'interessato non era in condizione di formulare osservazioni pertinenti.
  • Quando il diniego di una licenza di porto d'armi non è imposto da una causa vincolante prevista dalla legge, l'esercizio del potere è discrezionale e richiede una valutazione prognostica della personalità dell'istante; se il diniego è annullato per un vizio procedurale, resta salvo il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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