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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20922/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26/06/2024 denunciando: 1) violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione in relazione alla sua partecipazione al reato ex art. 349 c.p., sostenendo che il reato di violazione di sigilli sia istantaneo e si perfezioni solo con la rimozione materiale dei sigilli; deduce che il 12/01/2021 un altro soggetto era stato trovato nel locale e che i sigilli erano stati nuovamente apposti, mentre il 20/01/2021 non risultavano tracce dei sigilli, per cui non sarebbe provato che Ottiero avesse materialmente rimosso i sigilli o fosse a conoscenza della loro rinnovata apposizione; 2) violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento all'aumento di pena per continuazione, lamentando la mancata indicazione dei singoli reati avvinti nella ritenuta continuazione e una carenza motivazionale in ordine alla dosimetria dell'aumento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata o privi di fondamento. I giudici hanno richiamato elementi di fatto e di merito: la nomina a custode del locale (febbraio 2019) e le ripetute sorprese del ricorrente all'interno del locale in periodo di sequestro (12/01/2021 e 15/01/2021), che evidenziano la consapevolezza del vincolo sulla cosa e la volontà di disporne. Si è richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 349 c.p. si integra non solo con la rottura materiale dei sigilli ma con qualsiasi condotta idonea a rendere frustrata l'intangibilità della cosa sottoposta a sequestro; il reato ha carattere istantaneo e si consuma anche con l'uso illegittimo della cosa. Quanto alla dosimetria, la Corte d'appello ha motivato l'incremento con riferimento alla negativa personalità del ricorrente e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; essendo l'aumento di modesta entità e inferiore al minimo edittale, non si è ravvisata carenza motivazionale rilevante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen. (violazione dei sigilli)

    Il reato ha carattere istantaneo e si perfeziona non solo con la materialità della rottura dei sigilli ma con qualsiasi condotta idonea a frustrarne la funzione, compreso l'uso o la disponibilità illegittima della cosa sottoposta a sequestro; l'oggetto della tutela è l'intangibilità della res, non l'integrità formale del sigillo.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiamato dalla Corte territoriale per giustificare la dosimetria della pena sulla base della personalità negativa dell'imputato; i criteri sono stati applicati per motivare la determinazione della pena e l'aumento per continuazione.

  • art. 81 comma 2 cod. pen. (continuazione)

    Richiamato indirettamente nella valutazione della misura dell'aumento per continuazione: la Corte ha ritenuto l'incremento di modesta entità e conforme ai limiti e ai criteri di proporzionalità tra le pene.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese per ricorso inammissibile)

    Applicato per imporre al ricorrente l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per via dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Richiamata la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; con riferimento a questo potere, la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come parametro per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della sanzione per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere l'aggravamento equitativo disposto.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. sez. 3 e sez. U, pronunce varie)

    Più sentenze della Corte di Cassazione sono richiamate per consolidare l'interpretazione estensiva dell'art. 349 c.p. (il reato si consuma anche con l'uso della cosa) e per chiarire l'onere motivazionale del giudice nella determinazione degli aumenti per continuazione (maggiore stringenza quando l'aumento coincide o supera il minimo edittale; minore dettaglio richiesto per aumenti di esigua entità).

Massime di principio

  • La violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) può essere integrata non solo dalla rottura materiale dei sigilli ma anche da qualsiasi comportamento che renda impossibile l'intangibilità della cosa sequestrata; pertanto l'assenza di segni esteriori non esclude il reato se l'imputato ha comunque usato o si è reso disponibile alla cosa sequestrata con consapevolezza del vincolo.
  • La conoscenza del provvedimento di sequestro può essere desunta da elementi fattuali (es. nomina a custode, ripetute presenze nel locale dopo il sequestro) senza necessità di prova della materiale rimozione del sigillo.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o che non individuano illogicità nel percorso argomentativo sono dichiarate inammissibili.
  • Nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione il giudice di merito deve motivare, con intensità variabile: motivazione più rigorosa se l'aumento è pari o superiore al minimo edittale del reato satellite; motivazione meno dettagliata è ammessa per aumenti di entità esigua.
  • Un ricorso inammissibile può comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie aggiuntive (versamento alla Cassa delle ammende) quando la legge lo prevede e la Corte valuta l'inammissibilità non imputabile a mere scusanti.

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