Cassazione Penale, Sentenza n. 20922/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26/06/2024 denunciando: 1) violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione in relazione alla sua partecipazione al reato ex art. 349 c.p., sostenendo che il reato di violazione di sigilli sia istantaneo e si perfezioni solo con la rimozione materiale dei sigilli; deduce che il 12/01/2021 un altro soggetto era stato trovato nel locale e che i sigilli erano stati nuovamente apposti, mentre il 20/01/2021 non risultavano tracce dei sigilli, per cui non sarebbe provato che Ottiero avesse materialmente rimosso i sigilli o fosse a conoscenza della loro rinnovata apposizione; 2) violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento all'aumento di pena per continuazione, lamentando la mancata indicazione dei singoli reati avvinti nella ritenuta continuazione e una carenza motivazionale in ordine alla dosimetria dell'aumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata o privi di fondamento. I giudici hanno richiamato elementi di fatto e di merito: la nomina a custode del locale (febbraio 2019) e le ripetute sorprese del ricorrente all'interno del locale in periodo di sequestro (12/01/2021 e 15/01/2021), che evidenziano la consapevolezza del vincolo sulla cosa e la volontà di disporne. Si è richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 349 c.p. si integra non solo con la rottura materiale dei sigilli ma con qualsiasi condotta idonea a rendere frustrata l'intangibilità della cosa sottoposta a sequestro; il reato ha carattere istantaneo e si consuma anche con l'uso illegittimo della cosa. Quanto alla dosimetria, la Corte d'appello ha motivato l'incremento con riferimento alla negativa personalità del ricorrente e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; essendo l'aumento di modesta entità e inferiore al minimo edittale, non si è ravvisata carenza motivazionale rilevante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen. (violazione dei sigilli)
Il reato ha carattere istantaneo e si perfeziona non solo con la materialità della rottura dei sigilli ma con qualsiasi condotta idonea a frustrarne la funzione, compreso l'uso o la disponibilità illegittima della cosa sottoposta a sequestro; l'oggetto della tutela è l'intangibilità della res, non l'integrità formale del sigillo.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato dalla Corte territoriale per giustificare la dosimetria della pena sulla base della personalità negativa dell'imputato; i criteri sono stati applicati per motivare la determinazione della pena e l'aumento per continuazione.
art. 81 comma 2 cod. pen. (continuazione)
Richiamato indirettamente nella valutazione della misura dell'aumento per continuazione: la Corte ha ritenuto l'incremento di modesta entità e conforme ai limiti e ai criteri di proporzionalità tra le pene.
art. 616 cod. proc. pen. (spese per ricorso inammissibile)
Applicato per imporre al ricorrente l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per via dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Richiamata la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; con riferimento a questo potere, la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata come parametro per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della sanzione per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere l'aggravamento equitativo disposto.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. sez. 3 e sez. U, pronunce varie)
Più sentenze della Corte di Cassazione sono richiamate per consolidare l'interpretazione estensiva dell'art. 349 c.p. (il reato si consuma anche con l'uso della cosa) e per chiarire l'onere motivazionale del giudice nella determinazione degli aumenti per continuazione (maggiore stringenza quando l'aumento coincide o supera il minimo edittale; minore dettaglio richiesto per aumenti di esigua entità).
Massime di principio
- La violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) può essere integrata non solo dalla rottura materiale dei sigilli ma anche da qualsiasi comportamento che renda impossibile l'intangibilità della cosa sequestrata; pertanto l'assenza di segni esteriori non esclude il reato se l'imputato ha comunque usato o si è reso disponibile alla cosa sequestrata con consapevolezza del vincolo.
- La conoscenza del provvedimento di sequestro può essere desunta da elementi fattuali (es. nomina a custode, ripetute presenze nel locale dopo il sequestro) senza necessità di prova della materiale rimozione del sigillo.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o che non individuano illogicità nel percorso argomentativo sono dichiarate inammissibili.
- Nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione il giudice di merito deve motivare, con intensità variabile: motivazione più rigorosa se l'aumento è pari o superiore al minimo edittale del reato satellite; motivazione meno dettagliata è ammessa per aumenti di entità esigua.
- Un ricorso inammissibile può comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie aggiuntive (versamento alla Cassa delle ammende) quando la legge lo prevede e la Corte valuta l'inammissibilità non imputabile a mere scusanti.
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