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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02101/2026 del 31/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I dipendenti di Polizia Locale svolgevano servizio su turni di 7 ore e 12 minuti, con turno antimeridiano dalle 6.48 alle 14.00, per coprire anche sabati, domeniche e festivi infrasettimanali. Fino al 31.12.2014 avevano percepito un'indennità di disagio prevista da una deliberazione comunale del 1995 per il lavoro notturno e festivo; poi l'emolumento era stato soppresso dal 1.1.2015. I lavoratori hanno chiesto che l'indennità fosse riconosciuta anche per i 12 minuti compresi tra le 6.48 e le 7.00, sostenendo che in quell'arco temporale era stata resa attività lavorativa e che, in base a sistemi informatici più recenti e alla corresponsione effettuata nel 2014, Roma Capitale avrebbe riconosciuto il credito anche per il passato, con effetto di confessione stragiudiziale. Hanno impugnato la sentenza d'appello che, confermando il rigetto del Tribunale, aveva ritenuto prescritti i crediti anteriori al 29.12.2009 e soprattutto aveva escluso il diritto all'indennità per i 12 minuti, affermando che l'indennità del 1995 e quella di turno introdotta dal CCNL 2000 compensavano il medesimo disagio e non erano cumulabili. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello sulla diversa funzione dell'indennità di disagio rispetto alla maggiorazione per lavoro notturno/festivo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del CCNL 14.9.2000 e dell'art. 33 del CCNL 1994-1997 per errata assimilazione tra maggiorazioni e indennità di disagio; 3) violazione delle medesime norme contrattuali per applicazione analogica del divieto di cumulo a fattispecie diversa da quella disciplinata dall'art. 22, comma 5, CCNL 2000. Roma Capitale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: omesso esame dell'eccezione di giudicato interno e violazione di norme sugli oneri riflessi e sui compensi degli avvocati interni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei dipendenti, ritenendo infondati i motivi perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la questione della cumulabilità e aveva correttamente applicato l'orientamento consolidato secondo cui, per il personale turnista degli enti locali, l'art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 prevede un'indennità omnicomprensiva che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro; tale indennità non è cumulabile con le ulteriori maggiorazioni previste per il lavoro festivo o notturno dall'art. 24 del medesimo CCNL, che operano invece solo quando la prestazione sia resa eccezionalmente o occasionalmente oltre l'orario o nel riposo settimanale. La Corte ha inoltre escluso che la percezione, per alcuni anni, di entrambe le voci potesse fondare il diritto invocato. Il ricorso incidentale di Roma Capitale è stato dichiarato sostanzialmente assorbito o comunque infondato nei suoi motivi; le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e sono stati posti gli oneri del contributo unificato secondo legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata prospettata come vizio di nullità per omesso esame di un motivo di appello, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata in realtà esaminata dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme contrattuali collettive; la Corte ha ritenuto infondato il censimento interpretativo dei ricorrenti.

  • art. 22 CCNL Autonomie locali 14.9.2000

    L'indennità di turno per il personale turnista compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro; i valori differenziati del compenso dipendono dal tipo di turno. Il comma 5 ha carattere onnicomprensivo e impedisce il cumulo con altre voci retributive che remunerino il medesimo disagio.

  • art. 24 CCNL Autonomie locali 14.9.2000

    Riguarda l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali oltre l'orario contrattuale e si applica solo quando la prestazione in giorno festivo o nel riposo sia svolta in via eccezionale od occasionale, non al personale turnista coperto dall'art. 22.

  • art. 33 CCNL 1994-1997

    È richiamato come antecedente della disciplina dell'indennità di disagio poi superata dalla successiva contrattazione collettiva del 2000.

  • art. 2735 c.c.

    È stato evocato dai ricorrenti come fonte di confessione stragiudiziale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini interpretativi, la circostanza della corresponsione per alcuni anni dell'indennità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi della Cassazione.

  • art. 2115 c.c.

    Norma richiamata nel motivo incidentale sugli oneri riflessi e contributivi degli avvocati interni, ritenuta non decisiva ai fini della pretesa azionata.

  • art. 27 c. 13 R.D.L. n. 680/1938

    Richiamato nel motivo incidentale sugli oneri riflessi, senza accoglimento della tesi della parte ricorrente incidentale.

  • art. 27 D.P.R. n. 1124/1965

    Richiamato nel motivo incidentale sugli oneri riflessi, ma la Corte ha respinto la pretesa della parte pubblica.

  • art. 2, comma 2, L. n. 335/1995

    Richiamato nel motivo incidentale sugli oneri riflessi, senza incidere sull'esito del ricorso.

  • art. 27 CCNL Autonomie Locali 1.4.1999

    Richiamato nel motivo incidentale sugli oneri riflessi, non accolto.

  • art. 1, comma 208, L. n. 266/2005

    Richiamato nel motivo incidentale per sostenere la traslazione sui professionisti pubblici degli oneri riflessi; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di addebitarli alla controparte soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di spese e oneri riflessi; la Corte non ha accolto la pretesa della parte pubblica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, quando la contrattazione collettiva prevede per il personale turnista un'indennità che "compensa interamente" il disagio da articolazione oraria, tale emolumento ha natura omnicomprensiva e non può essere cumulato con altre voci retributive dirette a remunerare il medesimo disagio.
  • L'articolazione del turno e la funzione compensativa dell'indennità devono essere interpretate secondo il tenore letterale della clausola collettiva: l'espressione che qualifica l'indennità come interamente compensativa esclude, in assenza di diversa previsione, ulteriori maggiorazioni per il medesimo fatto generatore.
  • Le maggiorazioni per lavoro festivo o notturno previste dal contratto collettivo si applicano quando la prestazione sia resa oltre l'orario o in via eccezionale/occasionale nelle giornate di riposo o festive, non quando il disagio sia già assorbito nella disciplina del turno ordinario.
  • La percezione di un emolumento per un certo periodo, anche se avvenuta in concreto, non basta di per sé a fondare il diritto alla sua prosecuzione se la fonte normativa o contrattuale non lo prevede e se l'interpretazione sistematica ne esclude la spettanza.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un motivo di appello non sussiste quando la sentenza impugnata abbia in realtà deciso la questione sostanziale dedotta, sia pure con argomentazione sintetica o unitaria.
  • Le questioni accessorie relative agli oneri riflessi e ai contributi sui compensi professionali interni non possono essere poste a carico della parte soccombente se attengono al rapporto retributivo tra difensore interno e amministrazione datrice di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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