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Ordinanza

Ordinanza n. 1289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00008/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti favorevoli del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia di Vercelli ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Piemonte che aveva negato la sospensione cautelare per mancanza del periculum in mora. L’appellante ha sostenuto che il pregiudizio grave e irreparabile sarebbe consistito nella possibile riattivazione del procedimento di autorizzazione unica e negli stessi esiti del giudizio di compatibilità ambientale, ritenuti lesivi per il territorio e la collettività. Il titolo contestato, tuttavia, non consentiva ancora la realizzazione dell’impianto agrivoltaico, essendo necessaria anche l’autorizzazione unica; il relativo procedimento risultava sospeso e la controinteressata non ne aveva chiesto la riattivazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo generiche le allegazioni sul periculum in mora e prive di un sufficiente grado di specificità quanto alla gravità e irreparabilità del pregiudizio. La mera possibilità di riattivazione del procedimento e il richiamo agli esiti della VIA non dimostrano un danno attuale, grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione. La mancanza del periculum è stata ulteriormente confermata dalla fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR per il 21 maggio 2026. Le spese sono state poste a carico dell’appellante, in complessivi € 1.500,00 per ciascuna parte resistente costituita, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso

    La domanda cautelare richiede l’allegazione specifica di un pregiudizio grave e irreparabile, ossia del periculum in mora, oltre ai profili di fumus boni iuris.

  • art. 55, comma 9, c.p.a.

    in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato

    L’ordinanza cautelare deve motivare anzitutto sulla valutazione del pregiudizio dedotto e indicare i profili che consentono una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.

  • art. 62, comma 2, c.p.a.

    Rende applicabile in appello la disciplina dell’art. 55, comma 9, c.p.a., relativa alla motivazione dell’ordinanza cautelare.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede che il ricorrente alleghi e dimostri, con sufficiente specificità, un pregiudizio grave e irreparabile riferito al periodo necessario per giungere alla decisione di merito; allegazioni generiche o meramente ipotetiche non sono sufficienti.
  • La mera possibilità di riattivazione di un procedimento amministrativo non integra, di per sé, un periculum in mora, quando l’atto contestato non abiliti ancora alla realizzazione dell’intervento e sia necessario un ulteriore titolo autorizzatorio.
  • Il richiamo generico alla lesività degli esiti di una valutazione ambientale per il territorio e la collettività non soddisfa il requisito del periculum in mora senza l’indicazione concreta dell’attualità, gravità e irreparabilità del pregiudizio.
  • La prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento ulteriore idoneo a escludere, in assenza di specifiche circostanze contrarie, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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