Cassazione Penale, Sentenza n. 20367/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, su istanza del difensore di Neli DOKO, aveva revocato la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Il PG deduceva violazione di legge (art. 629-bis e art. 420-bis c.p.p., nonché art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150/2022) e difetto di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, sostenendo che la declaratoria di assenza era corretta perché l'imputato era stato arrestato e aveva eletto domicilio (art. 420-bis, comma 2) e che il ricorrente non aveva provato l'incolpevole mancata conoscenza del processo (previgente art. 629-bis). Inoltre il PG rilevava che l'imputato conosceva la lingua italiana, aveva interagito con gli agenti, aveva ricevuto avvisi e conosceva i recapiti del difensore, elementi che depongono per una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato che, per sentenze irrevocabili antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, si applica il previgente regime dell'art. 629-bis c.p.p. per effetto della norma transitoria (art. 89 d.lgs. n. 150/2022). Nel previgente regime la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e la mancata diligenza dell'imputato nel tenerne i contatti non costituiscono automaticamente prova di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo: tale conoscenza deve essere accertata in positivo dal giudice senza inversione dell'onere probatorio. Applicando questo principio la Corte d'appello ha correttamente revocato la sentenza di condanna e disposto la sospensione dell'esecuzione, avendo ritenuto mancante la prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen. (previgente testo)
Disciplina la rescissione del giudicato per difetto di conoscenza del processo da parte dell'imputato dichiarato assente; nel previgente regime l'onere di accertamento della "volontaria sottrazione" resta sul giudice di merito e non può essere desunto automaticamente dalla mera elezione di domicilio presso difensore d'ufficio o dalla mancata diligenza dell'imputato
art. 420-bis cod. proc. pen.
Prevede i casi in cui il giudice procede in assenza dell'imputato (anche per elezione di domicilio o cattura); la Corte ha ritenuto che la verifica della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato non si risolve automaticamente con la sola sussistenza delle condizioni previste dall'art. 420-bis
art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (norma transitoria)
Stabilisce la regola di diritto intertemporale che per le sentenze irrevocabili pronunciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 si applica il previgente regime dell'art. 629-bis; la Cassazione ha richiamato l'applicazione della disciplina antecedente ratione temporis
art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150/2022
Modifica la disciplina della rescissione del giudicato; la Corte ha precisato che le modifiche non si applicano retroattivamente alle ipotesi regolate dalla norma transitoria (art. 89)
Cass. Sez. 6, n. 34523/2023 (Safi)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e la mancata cura dei contatti non bastano a fondare la presunzione di conoscenza del processo: il giudice deve accertare positivamente la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento
Massime di principio
- Se la sentenza divenuta irrevocabile è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, per la rescissione del giudicato si applica il previgente art. 629-bis secondo la norma transitoria (art. 89): non vale la disciplina successiva
- La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio e la mancata diligenza nel tenerne i contatti non consentono di presumere automaticamente la "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo: il giudice deve accertare in positivo la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium
- L'onere probatorio circa la conoscenza effettiva del processo non può essere invertito automaticamente a carico dell'imputato; il giudice deve valutare elementi concreti e significativi che dimostrino la volontaria sottrazione
- Argomentazioni basate unicamente sulla conoscenza della lingua o su contatti occasionali con le forze dell'ordine possono non essere sufficienti a escludere l'incolpevole mancata conoscenza del processo se non corroborate da elementi probatori solidi
- In presenza di dubbi sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato dichiarato assente, la rescissione del giudicato può essere accolta e l'esecuzione sospesa, salvo prova contraria chiara e convincente della volontaria sottrazione
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