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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15083/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per: (1) presunto travisamento della prova e carenza motivazionale in relazione al capo 2) (istigazione alla corruzione), contestando l'interpretazione delle frasi pronunciate da Santo Diara e la credibilità e attendibilità delle deposizioni, nonché la mancata valutazione comparata dei diversi testi; (2) motivazione carente e insufficienza probatoria sul capo 1) (detenzione di 36,6 g di marijuana del 15/10/2015), per mancanza di elementi che colleghino lo stupefacente ai Diara alla luce della presenza di altri soggetti nell'appartamento e dell'assenza di collegamenti con i presunti acquirenti; (3) motivazione carente e illogicità sul capo 3) (160 g rinvenuti in una cantina il 31/10/2015), per l'asserita ma non dimostrata riferibilità della cantina e degli oggetti a Nicola Diara (oggetti di uso comune, cuccia con la scritta "Yuma" non adeguatamente provata come riconducibile, e differenze qualitative tra le sostanze sequestrate), nonché per l'assenza di spiegazioni sulla regola inferenziale utilizzata; (4) violazione dell'obbligo di motivazione in ordine all'aumento per continuazione e al trattamento differenziato delle pene tra i due imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati solo in parte: ha rigettato il motivo relativo al capo 2) (istigazione alla corruzione), ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale circa il significato univoco della frase attribuita a Santo Diara e la sovrapponibilità delle deposizioni; ha invece accolto i motivi relativi ai capi 1) e 3), rilevando che la Corte d'appello non ha adeguatamente risposto a specifiche censure difensive e si è limitata a rinviare alle argomentazioni del primo grado, con conseguente vizio di motivazione. Per tali capi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sui reati di cui ai capi 1) e 3). Le altre censure, compresi i profili sul trattamento sanzionatorio residuo, sono state rigettate o assorbite.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015 (Ascone)

    Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 01

    Principio secondo cui, nell'interpretazione di fatti comunicativi, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'uso delle regole del linguaggio e del contesto; le valutazioni del merito sono sindacabili in Cassazione solo se fondate su criteri interpretativi inaccettabili o applicati scorrettamente.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 492 del 25/01/2000 (Alessio)

    Sez. 5, n. 492 del 25/01/2000, Alessio, Rv. 216042 - 01

    Conferma il criterio di deferenza alla valutazione del giudice di merito nell'interpretazione di comunicazioni e discorsi, purché non si usino criteri inaccettabili.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013

    Sez. 4 n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316

    Principio secondo cui la Corte d'appello può motivare per relationem quando l'appellante ripropone questioni già esaminate e risolte; tuttavia, se l'appello solleva censure specifiche e nuove, la corte d'appello è obbligata a rispondere puntualmente, altrimenti la motivazione è viziata.

Massime di principio

  • Le frasi e i comportamenti contestati vanno interpretati nel loro contesto comunicativo: il giudice di merito ha ampio margine valutativo ma le sue inferenze sono sindacabili in Cassazione se derivano da criteri interpretativi inaccettabili.
  • La Corte d'appello non può limitarsi a rinviare alle valutazioni del primo grado quando l'appellante solleva censure specifiche e nuove; deve rispondere puntualmente alle obiezioni o la motivazione è viziata e può determinare l'annullamento parziale.
  • Per ritenere la disponibilità o la titolarità di stupefacenti rinvenuti in locali condivisi occorrono elementi di collegamento chiari e specifici (oggetti altamente individualizzanti, segni di esclusiva disponibilità, prove di contatti/attività di spaccio riconducibili agli imputati); la mera presenza in un complesso di locali non è sufficiente di per sé.
  • Differenze nella qualità o nelle caratteristiche della sostanza sequestrata in diversi tempi possono essere elemento utile a sfiduciare la riconducibilità ad un unico soggetto o ad un'unica attività continuativa e vanno motivate adeguatamente.
  • Le attribuzioni di locali accessori (es. cantine) richiedono prova della titolarità o di un'effettiva disponibilità: riferimenti generici a oggetti di uso comune o a scritte non adeguatamente verificate sono insufficienti per fondare la responsabilità.
  • In sede di impugnazione è strategico formulare censure specifiche e ben documentate: se l'appello resta generico o ripropone solo questioni già affrontate, la Corte può motivare per relationem; viceversa la mancata risposta a censure puntuali espone la decisione a riforma in Cassazione.
  • Sulle questioni sanzionatorie (aumenti per continuazione, disparità di trattamento tra imputati) il ricorso deve mettere in luce i profili di vizio di motivazione o diritto affinché la Corte valuti la loro rilevanza e incidenza sulla decisione complessiva.

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