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Legge

L.R. Abruzzo 10/2010

Modifiche all'articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma 10, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita').

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 10/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 28 aprile 2010, n. 10 modifica due leggi precedenti: proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2010 il termine previsto dalla L.R. n. 16/2009 per l’intervento a sostegno del settore edilizio e precisa che gli oneri di funzionamento delle commissioni espropriative sono a carico delle autorità esproprianti. Non prevede spese per il bilancio regionale.

Proroga del termine del piano casa regionale e disciplina degli oneri delle commissioni espropriative

Modifiche alla disciplina regionale sul settore edilizio e sulle espropriazioni

La legge regionale Abruzzo 28 aprile 2010, n. 10 interviene in modo puntuale su due norme regionali già vigenti, senza introdurre una disciplina autonoma di ampia portata. Da un lato proroga un termine relativo all’intervento regionale a sostegno del settore edilizio; dall’altro ridefinisce la ripartizione degli oneri finanziari connessi al funzionamento delle commissioni in materia espropriativa.

Proroga del termine per l’intervento a sostegno del settore edilizio

La legge modifica l’art. 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16, sostituendo la scadenza originaria del 30 aprile con quella del 31 luglio. Il contenuto sostanziale della disposizione richiamata non viene riscritto integralmente, ma la norma vigente risultante è quella che sposta in avanti il termine previsto dalla legge sul cosiddetto intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

In termini applicativi, la modifica ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge e rileva solo per il periodo di proroga previsto, cioè fino al 31 luglio 2010.

Oneri delle commissioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

La legge sostituisce il comma 10 dell’art. 15 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7, stabilendo che gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti. Tali autorità provvedono anche a liquidare i relativi oneri.

La previsione si collega all’espletamento delle attività indicate dal comma 7 della medesima disposizione richiamata, ma il testo fornito non contiene ulteriori specificazioni operative. La disciplina risultante attribuisce quindi in modo espresso il costo di funzionamento delle Commissioni ai soggetti che promuovono l’espropriazione.

Regime finanziario

La legge dichiara espressamente che non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Ne deriva che la copertura economica dell’intervento normativo non grava sulle risorse regionali, ma resta interna ai soggetti destinatari delle obbligazioni economiche previste dalla modifica.

Entrata in vigore e ambito temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 1° maggio 2010. Per la parte relativa alla proroga del termine edilizio, il dato temporalmente rilevante è il nuovo limite del 31 luglio 2010.

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