Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 16/2010

Modifica alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010 - 2012".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 16/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica il bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo, sostituendo il comma 2 dell’art. 31 della L.R. n. 2/2010. Viene autorizzato uno stanziamento di 5 milioni di euro per spese correnti a favore delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila, con 0 euro per spese in conto capitale. È una norma riferita al solo esercizio finanziario 2010.

Modifica del bilancio regionale 2010 per il finanziamento delle Aziende per il diritto allo studio universitario abruzzesi

Modifica del bilancio regionale 2010 per il diritto allo studio universitario

La legge regionale interviene sul bilancio di previsione 2010 della Regione Abruzzo, modificando la disciplina degli stanziamenti destinati alle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario. Si tratta di una norma finanziaria con efficacia limitata all’esercizio 2010, quindi oggi priva di utilità applicativa autonoma.

Contenuto della modifica

La disposizione sostituisce il comma 2 dell’articolo 31 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2, confermando l’autorizzazione all’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di risorse destinate al finanziamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di:

  • Teramo
  • Chieti
  • L’Aquila

Gli stanziamenti previsti sono:

  • 5.000.000,00 euro per spese correnti;
  • 0,00 euro per spese in conto capitale.

Ambito soggettivo e finalità

Le risorse sono destinate alle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario indicate nel testo, nell’ambito della normativa regionale abruzzese sul diritto agli studi universitari. Il richiamo all’art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 collega il finanziamento al quadro regionale del sostegno al diritto allo studio.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 15 maggio 2010.

Poiché la norma incide sul bilancio di previsione 2010 e su stanziamenti riferiti a un esercizio finanziario ormai concluso, essa deve considerarsi superata e sostanzialmente obsoleta per l’uso pratico attuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.