L.R. Abruzzo 12/2010
Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina formazione, aggiornamento, attestato abilitante, vigilanza e sanzioni per l’uso di mezzi e apparecchi di sollevamento, trasporto, immagazzinaggio e automezzi con bracci aerei nel territorio regionale. Prevede corsi di 8 ore, attestato valido 4 anni e sanzioni per l’uso senza attestato. Si applica secondo gli atti attuativi della Giunta e nel rispetto della cedevolezza rispetto alla disciplina statale.
Formazione e abilitazione per l'uso di apparecchi di sollevamento e automezzi con bracci aerei
Formazione e abilitazione per l’uso di apparecchi di sollevamento e automezzi con bracci aerei
La legge regionale Abruzzo mira a ridurre il rischio di infortuni sul lavoro connessi all’uso non corretto di mezzi e apparecchi di sollevamento, trasporto e immagazzinaggio, nonché degli automezzi dotati di bracci aerei. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e richiede, per gli operatori interessati, formazione specifica e aggiornamento periodico.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle attività in cui si svolge movimentazione meccanica dei carichi mediante mezzi e apparecchi di sollevamento, trasporto e immagazzinaggio e automezzi con bracci aerei, operanti su spazi privati o pubblici nella Regione Abruzzo. La Giunta regionale deve individuare, con proprio atto e sentita la commissione consiliare competente, quali apparecchi rientrano nell’ambito della legge, nel rispetto della procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE. La disciplina si estende anche agli operatori che impiegano tali mezzi in attività attinenti miniere, cave e torbiere.
Esclusioni
Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione:
- ascensori e montacarichi;
- piattaforme elevatrici e montascale per disabili;
- scale mobili;
- sistemi di parcheggio automatico per autovetture.
Formazione, aggiornamento e organizzazione dei corsi
I lavoratori, i datori di lavoro, i componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi che utilizzano i mezzi individuati dalla Giunta regionale devono frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento della durata di 8 ore, con verifica finale di apprendimento. I contenuti riguardano la sicurezza degli apparecchi di sollevamento e trasporto, i rischi connessi al sollevamento di persone e i rischi elettrici derivanti dalla vicinanza di linee elettriche aeree in tensione.
Per i lavoratori dipendenti ed equiparati e per i componenti dell’impresa familiare, l’attività formativa e la verifica finale sono considerate formazione ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008; il tempo impiegato rientra quindi nel normale orario di lavoro. La Giunta regionale deve inoltre stabilire, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, procedure, modalità di svolgimento, requisiti, periodicità e tempi dei corsi.
Soggetti formatori e requisiti dei docenti
I corsi possono essere svolti, nel rispetto del principio di leale collaborazione e d’intesa con l’Università e altri enti non regionali, da:
- Regione Abruzzo, tramite strutture tecniche di prevenzione o strutture formative accreditate;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- ISPESL;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- organismi paritetici, ove presenti;
- Università;
- INAIL.
Se tali soggetti si avvalgono di formatori esterni, questi devono possedere i requisiti previsti dai modelli di accreditamento vigenti nelle Regioni e Province autonome ai sensi del D.M. 25 maggio 2001. Le associazioni sindacali e gli organismi paritetici possono svolgere direttamente la formazione oppure tramite strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Le docenze devono essere tenute da personale con esperienza documentata almeno biennale sia nella formazione sia nella prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Titoli pregressi e credito formativo
La Giunta regionale, nel provvedimento attuativo relativo a procedure e modalità dei corsi, deve quantificare il credito formativo riconoscibile per la formazione già svolta dagli operatori del settore.
Attestato di abilitazione, durata e rinnovo
Il superamento della formazione e della verifica finale consente il rilascio di un attestato che abilita all’uso, nel territorio regionale, dei mezzi e degli apparecchi di cui alla legge. L’attestato ha validità di 4 anni dalla data di rilascio.
Il rinnovo è subordinato alla frequenza di uno specifico corso di aggiornamento secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. In caso di revoca da parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato può essere rilasciato solo dopo la partecipazione a un corso di aggiornamento con superamento della verifica finale.
Oneri economici
Gli oneri per la frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento e per la verifica finale di apprendimento relativi ai lavoratori e ai componenti dell’impresa familiare sono a carico dei datori di lavoro.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL, tramite il personale di vigilanza e ispezione. In caso di violazioni accertate dagli SPSAL, valutato il rischio per la sicurezza del lavoro, viene applicata la sanzione amministrativa e disposta la revoca dell’attestato con obbligo di nuova formazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Le sanzioni amministrative per l’uso degli apparecchi senza attestato sono:
- da 200 a 600 euro per lavoratori e componenti dell’impresa familiare;
- da 1.200 a 2.200 euro per datori di lavoro e lavoratori autonomi.
La sanzione si applica a chi utilizza, nel territorio della Regione Abruzzo, sia in ambiente di lavoro sia in ambiente civile, gli apparecchi previsti dalla disciplina senza possedere l’attestato di formazione.
Coordinamento con la disciplina statale
La legge contiene una clausola di cedevolezza: le sue disposizioni, se difformi, devono essere adeguate a quanto stabilito in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Le disposizioni statali o concordate in quella sede si applicano in luogo di quelle regionali contrastanti fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
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