L.R. Abruzzo 14/2010
Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 14/2010 modifica la finanziaria regionale 2010, interviene su urbanistica, personale, edilizia residenziale e acque minerali/termali, rifinanzia il centro per le psicosi infantili e disciplina alcune competenze provinciali e comunali. Ha efficacia dal 15 maggio 2010, ma diverse norme incidono su annualità 2010-2011 o su disposizioni poi abrogate e risultano oggi in larga parte superate.
Modifiche alla legge finanziaria regionale 2010 e altre disposizioni di adeguamento normativo in Abruzzo
Modifiche alla legge finanziaria regionale 2010 e disposizioni collegate
Il provvedimento interviene in più punti sulla L.R. Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, introducendo aggiornamenti su consumo di suolo, organizzazione amministrativa, trattamento economico del personale in esonero, urbanistica, edilizia residenziale, vigilanza edilizia, acque minerali e termali. Alcune disposizioni hanno natura finanziaria o puntuale e sono riferite a esercizi specifici o a fattispecie oggi superate.
Osservatorio sul consumo di suolo e monitoraggio della L.R. 16/2009
Viene ampliato il ruolo dell’Osservatorio regionale, che non solo cura il monitoraggio della destinazione urbanistica, ma vigila anche sugli effetti e sulla corretta applicazione della L.R. 16/2009 sul sostegno al settore edilizio.
Ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’Osservatorio deve predisporre:
- un rapporto sullo stato del consumo di suolo nella Regione Abruzzo;
- una relazione semestrale sugli effetti e sulla corretta applicazione della L.R. 16/2009.
Documenti e relazione devono essere pubblicati sul sito internet della Regione Abruzzo e riferiti annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.
Organizzazione amministrativa e personale
Vengono apportate modifiche alla disciplina sulle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, con la soppressione di una disposizione dell’art. 21 della L.R. 1/2010 e l’abrogazione del comma 4 dell’art. 22.
Per la dotazione organica delle strutture di supporto si stabilisce che essa resta quella già in essere, nei limiti finanziari determinati dalla tabella A richiamata dalla legge.
Trattamento economico del personale in esonero
Per il personale che fruisce dell’istituto dell’esonero viene previsto, al fine di incentivare l’applicazione dell’istituto, un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell’esonero, sia per la parte fissa sia per la parte accessoria.
Il trattamento accessorio va calcolato:
- al 50% di quanto percepito, oppure
- se inferiore, al 50% di quanto sarebbe stato dovuto nell’anno precedente,
con esclusione delle voci direttamente correlate alla prestazione lavorativa, come disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori e particolari responsabilità. Per i dirigenti il calcolo riguarda il trattamento accessorio percepito o dovuto nell’anno precedente.
Integrazione urbanistica per l’area ex Burgo di Chieti
L’area ex Burgo di Chieti viene disciplinata in modo specifico, in coerenza con l’Accordo di programma sottoscritto il 1° ottobre 2009. Oltre alle attività produttive, sono ammessi i servizi connessi al settore, in particolare:
- attività di ricerca e laboratori;
- centro di formazione con i relativi servizi necessari.
È consentita la realizzazione delle urbanizzazioni necessarie a favorire la riqualificazione e la reindustrializzazione dell’area.
Sono invece escluse:
- attività produttive nocive;
- produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi;
- attività commerciali di grande e media distribuzione, sia alimentari sia non alimentari;
- gallerie commerciali;
- interventi finalizzati alla residenza privata, salvo gli alloggi previsti per il centro di formazione.
Restano applicabili le norme urbanistiche previste dagli artt. 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara.
Disposizioni finanziarie per l’edilizia residenziale
Le somme anticipate alla FIRA S.p.A. per finanziare gli interventi sulla prima casa, in attuazione della L.R. 25/2001, e non più erogabili a soggetti utilmente collocati in graduatoria, una volta rendicontate, costituiscono economie destinate a un apposito bando regionale per le annualità 2009 e 2010.
Le risorse finanziarie risultanti da tali rendicontazioni e già erogate alla FIRA S.p.A. restano comunque nella disponibilità della società come anticipazioni delle erogazioni dovute in acconto su tutti i bandi.
Personale delle segreterie del Presidente e degli assessori
Viene integrata la disciplina organizzativa delle segreterie del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, precisando che la dotazione organica e il tetto di spesa del personale a tempo determinato sono quelli in essere e indicati nella tabella A allegata.
La tabella definisce l’organico delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori, distinguendo tra dirigenti, categorie di personale e personale a termine.
Consiglio regionale e commissioni
La disciplina del Consiglio regionale viene integrata prevedendo l’estensione alle commissioni speciali, oltre a quelle permanenti, di quanto richiamato dalla norma modificata.
Rifinanziamento del centro regionale per le psicosi infantili
Per l’anno 2010 viene rifinanziata la L.R. 117/1997, relativa all’istituzione del centro regionale per le psicosi infantili, per un importo di 150.000 euro.
La copertura è assicurata mediante variazioni di bilancio di competenza e cassa nell’esercizio 2010, con una riduzione di 72.000 euro sul capitolo relativo agli oneri riflessi e un corrispondente incremento di 72.000 euro sul capitolo destinato al contributo alle ASL di L’Aquila per il centro regionale per la psicosi infantile.
Vigilanza urbanistico-edilizia e poteri delle Province e dei Comuni
La legge conferma il trasferimento alle Province delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio provinciale, nonché del potere di annullamento, entro dieci anni dall’adozione, dei permessi di costruire in contrasto con la normativa vigente al momento del rilascio.
Le Province esercitano anche i poteri sostitutivi in materia di rilascio dei titoli abilitativi e, se il Comune non provvede nei termini, possono adottare il permesso di costruire, nonché sospendere e demolire gli interventi eseguiti senza permesso o in contrasto con la normativa edilizia. Il provvedimento di demolizione deve essere adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
Ai Comuni resta il controllo ordinario in materia urbanistico-edilizia per verificare la conformità degli interventi alla normativa vigente, agli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive previste nei titoli abilitativi. È comunque fatta salva la competenza regionale per le materie non disciplinate espressamente dalla disposizione.
La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale, ma risulta successivamente superata dalle modifiche intervenute nel 2015 sul trasferimento delle funzioni amministrative.
Acque minerali e termali
La disciplina regionale sulle acque minerali e termali viene aggiornata sostituendo il termine del 1° gennaio 2010 con il 1° gennaio 2011 in una delle scadenze previste dall’art. 33 della L.R. 15/2002.
Viene inoltre abrogato il comma 5-sexies introdotto dalla legge finanziaria regionale 2010.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 15 maggio 2010. Molte disposizioni hanno però portata puntuale o finanziaria riferita all’esercizio 2010, al bando 2009-2010 o a termini successivamente sostituiti; inoltre alcune norme richiamate risultano oggi abrogate o superate da interventi normativi successivi.
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