L.R. Abruzzo 19/2010
Istituzione dell'Osservatorio sulla ricostruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso la Regione Abruzzo l’Osservatorio sulla ricostruzione per monitorare e diffondere i dati su piani, programmi e interventi di ricostruzione post-sisma 6 aprile 2009 nei comuni danneggiati e negli altri comuni con nesso causale diretto. Prevede sede, supporto organizzativo, sito internet dedicato e tracciabilità dei finanziamenti. Entrata in vigore dal 20 maggio 2010.
Istituzione dell’Osservatorio sulla ricostruzione in Abruzzo
Istituzione dell’Osservatorio sulla ricostruzione
La legge della Regione Abruzzo istituisce l’Osservatorio sulla ricostruzione come struttura di monitoraggio e diffusione delle informazioni sulla ricostruzione post-sisma. Il provvedimento è riferito al territorio regionale e, in particolare, agli interventi connessi al terremoto del 6 aprile 2009.
Finalità e ambito di monitoraggio
L’Osservatorio ha il compito di seguire l’attuazione dei piani approvati dalla Regione, dei programmi di recupero predisposti dai Comuni e degli interventi di ricostruzione e riparazione eseguiti da enti e privati. La sua attività è finalizzata a valutare:
- gli effetti della programmazione regionale;
- i tempi di rientro della popolazione nelle abitazioni principali;
- il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale;
- l’impiego delle risorse finanziarie.
Sulla base dei dati raccolti, l’Osservatorio verifica l’avanzamento dei programmi e degli interventi di ricostruzione della Regione e degli enti locali nei territori:
- dei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;
- degli altri comuni, quando esista un nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico.
Attività operative
L’Osservatorio svolge funzioni di controllo, supporto alla programmazione e divulgazione. In particolare:
- effettua attività di monitoraggio come strumento di governo della ricostruzione, con dati aggiornati sullo stato di avanzamento fisico degli interventi;
- formula proposte e iniziative inerenti alla programmazione e alla pianificazione dei programmi;
- cura la diffusione di informazioni affidabili, globali e analitiche sulla ricostruzione;
- assicura la tracciabilità dei finanziamenti lungo l’intero ciclo dell’intervento.
La tracciabilità comprende, tra l’altro, l’individuazione:
- del beneficiario;
- dei professionisti incaricati del programma-progetto;
- dell’iter approvativo da parte degli organi competenti;
- della modalità di gara d’appalto e del relativo esito;
- di eventuali subappalti;
- dei fornitori di materiali per importi superiori a 10.000 euro per ciascuna tipologia di merce, con indicazione della sede legale e operativa;
- degli stati di avanzamento;
- delle perizie di variante;
- della rendicontazione e della certificazione del collaudo finale.
Assetto organizzativo e supporto amministrativo
L’Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale determina:
- le linee guida per l’attività dell’Osservatorio;
- la dotazione di strumenti;
- le risorse finanziarie;
- il personale necessario.
Pur mantenendo autonomia organizzativa, l’Osservatorio si avvale dell’attività dell’attuale Sezione regionale Osservatorio Contratti pubblici per Lavori, Servizi e Forniture.
Sito internet e diffusione delle informazioni
La legge prevede un sito internet dedicato all’Osservatorio, destinato a fornire dati e informazioni sullo stato di attuazione della ricostruzione e su tutte le fasi della tracciabilità dei finanziamenti.
Attraverso tale sito sono realizzate anche:
- la gestione e lo sviluppo di una piattaforma per la presentazione online delle attività di ricostruzione;
- rapporti periodici di monitoraggio;
- confronti e dibattiti con operatori della comunicazione e della stampa;
- indagini conoscitive;
- materiale divulgativo, prodotti multimediali e pubblicazioni specifiche sul post-terremoto.
L’attivazione e la messa online del sito sono determinate dalla Giunta regionale secondo le modalità previste per l’assetto organizzativo. Il sito costituisce una sezione apposita del sito già istituito con la L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Nel testo fornito risulta in vigore dal 20 maggio 2010.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 mag 2010L.R. Abruzzo 18/2010
- Legge · 5 mag 2010L.R. Abruzzo 11/2010
- Legge · 5 mag 2010L.R. Abruzzo 12/2010
- Legge · 5 mag 2010L.R. Abruzzo 14/2010
- Legge · 5 mag 2010L.R. Abruzzo 15/2010
- Legge · 5 mag 2010L.R. Abruzzo 16/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →