L.R. Abruzzo 11/2010
Modifiche ed integrazioni all'art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra l’art. 4 della L.R. Abruzzo n. 27/2006, precisando che l’autorizzazione unica riguarda anche la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, anche ai sensi della L.R. n. 83/1988. È entrata in vigore il 15 maggio 2010.
Integrazione della disciplina sull’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili
Integrazione della disciplina sull’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili
La legge regionale Abruzzo n. 11 del 2010 interviene in modo puntuale sulla disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili prevista dalla L.R. n. 27/2006. L’obiettivo è ampliare e precisare l’ambito oggettivo della norma, includendo espressamente anche opere connesse e infrastrutture indispensabili.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda l’art. 4 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, relativo all’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La disposizione chiarisce che l’autorizzazione unica è riferita:
- alla costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- all’esercizio degli impianti stessi;
- alle opere connesse;
- alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.
La previsione vale anche ai sensi della L.R. 20 settembre 1988, n. 83.
Effetti della modifica
La legge non introduce una disciplina autonoma e organica, ma integra il testo vigente della L.R. n. 27/2006, ampliando la formulazione dell’ambito autorizzatorio. Il contenuto risultante è quindi una precisazione normativa sull’estensione dell’autorizzazione unica regionale in materia di energie rinnovabili.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed è quindi efficace dal 15 maggio 2010.
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