Sentenza del 23/11/2016 n. 23838 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, sostenendo che fosse stata motivata in modo insufficiente sulla sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. In particolare, lamentava la mancata valutazione della presenza di due studi professionali, di beni strumentali e di personale dipendente. La contribuente aveva omesso di compilare il quadro IRAP della dichiarazione dei redditi 2002 e l'Amministrazione aveva quindi determinato l'imposta con avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente escluso la tardività del ricorso, precisando che il termine annuale, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 22 giugno 2010 e non il 21 giugno. Nel merito, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice tributario, secondo cui i beni strumentali, inclusi i locali adibiti ad ambulatorio, erano indispensabili per l'esercizio dell'attività di medico convenzionato e non dimostravano un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP. Inoltre, l'Agenzia non aveva indicato adeguatamente gli atti processuali dai quali sarebbe risultato l'impiego di personale dipendente, violando il principio di autosufficienza del ricorso. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.300 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio
Il motivo consente di denunciare in cassazione vizi della motivazione su fatti decisivi, ma non permette di sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice con una diversa ricostruzione dei fatti.
Art. 327 c.p.c.
Il termine annuale per impugnare deve essere coordinato con le regole sul computo dei termini e con la sospensione feriale, applicabili ratione temporis.
Art. 155, comma 1, c.p.c.
Disciplina il computo dei termini processuali e deve essere applicato congiuntamente alla sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742
non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno
Prevede la sospensione feriale dei termini processuali; nel caso concreto ha determinato l'estensione del termine utile per proporre il ricorso.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre deve indicare specificamente gli atti e le risultanze processuali sui quali fonda le proprie censure. Il mancato richiamo puntuale impedisce alla Corte di verificare la doglianza.
Disciplina IRAP sull'autonoma organizzazione
L'esercizio di un'attività professionale è soggetto a IRAP solo quando si avvale di un'autonoma organizzazione. Per un medico convenzionato, i locali e i beni strumentali normalmente necessari all'attività non sono, da soli, sufficienti a dimostrare tale presupposto.
Massime di principio
- Per i professionisti, la mera disponibilità di uno studio e di beni strumentali indispensabili o normalmente utilizzati nell'attività non prova automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- La presenza di personale dipendente può essere rilevante ai fini IRAP, ma chi la invoca deve dimostrarla e indicare con precisione gli elementi probatori e gli atti processuali su cui basa la contestazione.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa interpretazione, salvo effettivi vizi motivazionali nei limiti previsti dalla legge.
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: le censure devono riportare o indicare specificamente i dati, gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificarle.
- Nel calcolo dei termini per le impugnazioni occorre considerare il regime temporale applicabile, il computo dei termini e l'eventuale sospensione feriale; un errore di un solo giorno può determinare contestazioni sulla tempestività.
- La decisione riguarda il caso concreto e non esclude che una diversa consistenza dei beni strumentali, l'impiego effettivo di dipendenti o un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile possano condurre a una diversa conclusione sull'assoggettamento a IRAP.
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