Sentenza del 13/03/2015 n. 5061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la controversia era stata definita consensualmente tra le parti. Le spese della fase di giudizio sono state compensate, con ciascuna parte tenuta a sopportare le proprie.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava un accertamento ai fini ICI per l'anno 2002 riguardante fabbricati rurali. Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale aderendo alla definizione agevolata prevista dal regolamento comunale in materia di ICI.
Norme richiamate
Regolamento comunale per la definizione agevolata in tema di ICI
La definizione agevolata prevista dal regolamento comunale ha consentito alle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono stragiudizialmente la controversia durante il giudizio e tale accordo elimina l'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria piena nel merito per una delle parti, perché il giudice non decide la fondatezza originaria dell'accertamento.
- In presenza di un accordo tra contribuente ed ente impositore, le spese possono essere compensate, salvo diverso accordo o diversa valutazione del giudice.
- La definizione agevolata prevista da un regolamento comunale può chiudere una controversia tributaria se il contribuente vi aderisce e vengono rispettate le condizioni stabilite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 542 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →