Sentenza del 06/03/2020 n. 6427 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero dell'IVA rimborsata ad Auto Europe LLC per acquisto in Italia di servizi di autonoleggio destinati ai clienti del tour operator; questione principale se, ai fini del rimborso/detraibilità dell'IVA, si applichi lo speciale regime delle agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972) anche alle agenzie/tour operator stabiliti fuori dell'Unione Europea e pertanto se la società non residente possa ottenere il rimborso dell'IVA versata sui costi sostenuti in Italia per servizi resi a vantaggio dei viaggiatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato l’indirizzo interpretativo contenuto nel D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55, secondo il quale l'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 si interpreta nel senso che l'IVA assolta sui costi sostenuti a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile anche se l'agenzia è stabilita fuori dall'Unione Europea. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Contestualmente è stato accolto anche il ricorso incidentale della contribuente nella parte in cui la CTR non si era pronunciata su un profilo relativo all'omessa fatturazione (operazioni di noleggio-auto verso utilizzatori residenti in Italia), rimettendo al giudice del rinvio l'esame di tale questione e del legittimo affidamento della contribuente; definiti inoltre gli aspetti processuali e di liquidazione spese al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter
Regime speciale "base da base" per agenzie di viaggi e turismo: la base imponibile è il margine dell'agenzia e l'IVA imputata sui costi sostenuti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile; applicabile anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione secondo l'interpretazione fornita dal D.L. 69/2013.
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55
"Alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, art. 310, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui allo stesso articolo, comma 2, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria."
Norma di interpretazione autentica che chiarisce che il divieto di rimborso previsto dall'art. 74-ter si estende alle agenzie stabilite fuori dall'UE; finalità legislativa rivolta a garantire parità di trattamento e corretta ripartizione del gettito IVA fra Stati.
Direttiva 2006/112/CE (sesta direttiva 77/388/CEE), art. 310 (art. 26 sesta direttiva)
A livello unionale gli importi dell'IVA imputati all'agenzia per operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro; giustifica il regime speciale e la limitazione della detrazione/rimborso anche per finalità di corretta attribuzione del gettito.
Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2
Imposta sul rimborso IVA a soggetti non residenti non può essere concessa a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità; principio usato per argomentare che il rimborso ai non residenti sarebbe trattamento più favorevole rispetto a operatori UE.
Costituzione italiana, artt. 111 e 97 (richiamati in motivazione)
Contestazioni costituzionali sulla retroattività e sui principi di parità e imparzialità sono state valutate non fondate: l'intervento interpretativo è ritenuto giustificato per chiarire una questione interpretativa e tutelare principi pubblici rilevanti.
Massime di principio
- Il regime speciale IVA per agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972) impedisce la detrazione o il rimborso dell'IVA relativa ai costi sostenuti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori: questo vale anche per agenzie/tour operator stabiliti fuori dall'Unione Europea, secondo l'interpretazione data dal D.L. 69/2013.
- La limitazione del rimborso è giustificata dalla finalità comunitaria di ripartire correttamente il gettito IVA tra gli Stati in cui i servizi vengono consumati e di evitare vantaggi competitivi ingiustificati fra operatori stabiliti nell'UE e fuori UE.
- In contenziosi simili occorre verificare anzitutto se i servizi oggetto di richiesta di rimborso rientrano nel pacchetto turistico ai sensi del regime "base da base": se sì, il diritto al rimborso è in genere precluso; se no, va valutata la territorialità e la corretta fatturazione.
- Non dimenticare profili processuali: il giudice deve decidere anche su questioni sollevate ma omesse (es. omessa fatturazione), e il legittimo affidamento della contribuente va esaminato dal giudice di rinvio se opportunamente dedotto.
- Per casi con rimborsi già erogati, la disciplina nazionale limita gli effetti in rapporto alle risorse proprie UE e al recupero amministrativo; tuttavia il rispetto della normativa comunitaria può portare alla disapplicazione di disposizioni nazionali contrarie.
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