Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/773

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/773 della Commissione, del 3 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/773 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, adottato sulla base dei dati giornalieri disponibili e applicabile direttamente in tutti gli Stati membri. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi di origine.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC indicati e in relazione alle origini paesi terzi specificate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dal regime UE degli ortofrutticoli. Non introduce regole generali per tutte le importazioni, ma solo per i prodotti, le origini e i valori elencati nell'allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/773 della Commissione è un atto tecnico di aggiornamento dei valori forfettari all'importazione utilizzati nel sistema del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ed è adottato in applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Nei considerando si precisa che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; il regolamento pubblicato serve quindi a rendere disponibili i valori applicabili in un determinato momento.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente alcuni ortofrutticoli freschi identificati tramite codici della nomenclatura combinata e le relative origini da paesi terzi. Non disciplina in generale il regime doganale delle importazioni, ma solo la determinazione del prezzo di entrata per i prodotti elencati nell'allegato. Il codice "ZZ" nell'allegato indica "altre origini".

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, tra cui:

  • 0702 00 00: EG, MA, TR e ZZ;
  • 0707 00 05: MA, TR e ZZ;
  • 0709 93 10: TR e ZZ;
  • 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28: EG, IL, MA, TR, ZA e ZZ;
  • 0805 50 10: TR e ZZ;
  • 0808 10 80: AR, BR, CL, NZ, ZA e ZZ.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e base normativa

Il regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La base normativa richiamata include il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1.

Criterio di calcolo e natura del valore

Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Valori forfettari nell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e paesi terzi di origine. Sono inclusi, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con valori differenziati per origine (ad es. EG, MA, TR, IL, ZA, AR, BR, CL, NZ) e con il codice ZZ per altre origini.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 4 maggio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio esteroorganizzazione comune dei mercatiortofrutticoli

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.