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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/771

Regolamento (UE) 2017/771 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo sostanziale l’allegato tecnico del regolamento (CE) n. 152/2009 sui metodi analitici per diossine e PCB nei mangimi. Rafforza i criteri di qualità e performance dei laboratori, rende obbligatori alcuni requisiti già previsti come criteri di performance, elimina un metodo di valutazione non più utilizzato e armonizza le regole di reporting. La riforma sostituisce integralmente la parte B dell’allegato V, introducendo una disciplina dettagliata per screening, metodi di conferma, limiti di quantificazione, incertezze di misura e controllo qualità.

Modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 aggiornando e rafforzando i metodi di campionamento, analisi e reporting per la determinazione di diossine, furani e PCB negli alimenti per animali.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali sugli alimenti per animali riguardanti PCDD, PCDF, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, nonché alle analisi svolte dagli operatori del settore dei mangimi per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 183/2005. Incide sui laboratori che eseguono campionamento, preparazione dei campioni, screening, conferma e reporting dei risultati; richiama inoltre la direttiva 2002/32/CE per i livelli massimi e le soglie di intervento. È applicabile negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; non disciplina altri alimenti diversi dai mangimi, se non per i richiami funzionali alle norme sui controlli ufficiali.

Regolamento (UE) 2017/771 della Commissione, del 3 maggio 2017

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 in materia di campionamento e metodi analitici per il controllo ufficiale delle diossine e dei PCB nei mangimi. La revisione è motivata dall’esperienza applicativa e dall’esigenza di rendere più affidabili i risultati analitici, rafforzare i criteri di performance dei laboratori e uniformare la terminologia e il reporting. La nuova disciplina sostituisce integralmente la parte B dell’allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009.

Finalità dell’intervento

La Commissione rileva, nei considerando, che in alcuni casi i risultati delle analisi non sono attendibili quando i laboratori non applicano i criteri di performance previsti. Viene quindi resa obbligatoria l’applicazione di tali criteri per l’analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005. Inoltre, poiché il metodo fondato sul limite di decisione non è più utilizzato per diossine, furani e PCB nei mangimi, esso viene eliminato e si mantiene il solo approccio basato sull’incertezza di misura estesa con fattore di copertura 2, corrispondente a circa il 95 % di fiducia.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano:

  • i controlli ufficiali dei livelli di PCDD, PCDF, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili negli alimenti per animali;
  • le analisi effettuate dagli operatori del settore dei mangimi per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 183/2005;
  • la preparazione dei campioni, i metodi di screening, i metodi di conferma e il reporting dei risultati.

Il riferimento di conformità resta la direttiva 2002/32/CE, sia per i livelli massimi sia per le soglie di intervento.

Campionamento e definizioni

I campioni destinati al controllo ufficiale devono essere prelevati secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009. I campioni globali sono considerati rappresentativi della partita o sottopartita da cui provengono, e la conformità viene accertata sui campioni di laboratorio.

La parte B introduce definizioni operative rilevanti:

  • metodi di screening: servono a selezionare i campioni con livelli potenzialmente superiori ai massimi o alle soglie di intervento; devono garantire elevata capacità di analisi a costi contenuti e sono basati su metodi bioanalitici o GC-MS;
  • metodi di conferma: consentono l’identificazione e la quantificazione inequivoca dei congeneri; utilizzano GC-HRMS o, ove ammessa, GC-MS/MS.

Valutazione della conformità: PCB non diossina-simili

Per i PCB non diossina-simili la conformità è verificata sulla somma di sei congeneri indicatore: PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180. Il risultato analitico va confrontato con il livello massimo della direttiva 2002/32/CE tenendo conto dell’incertezza di misura estesa.

La non conformità richiede, di regola, una doppia analisi della stessa matrice omogeneizzata e una valutazione basata sulla media dei due risultati upperbound, dedotta l’incertezza estesa. Il fattore di copertura è 2, con livello di fiducia di circa il 95 %.

Per le procedure di ricorso o arbitrato si applicano le norme nazionali.

Valutazione della conformità: PCDD/PCDF e PCB diossina-simili

Per diossine, furani e PCB diossina-simili la disciplina distingue tra screening e conferma.

Un campione è conforme se:

  • lo screening, con tasso di falsi conformi inferiore al 5 %, indica che il livello non supera il massimo applicabile; oppure
  • il metodo di conferma non supera i livelli massimi tenendo conto dell’incertezza di misura estesa.

La non conformità è accertata se la media di due risultati upperbound ottenuti con analisi di conferma, tenendo conto dell’incertezza estesa, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio. Per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, l’incertezza estesa complessiva è ottenuta sommando le incertezze estese stimate dei due gruppi di analiti.

Soglie di intervento

Le soglie di intervento servono come strumento di selezione per individuare fonti di contaminazione e adottare misure di riduzione o eliminazione. Gli screening devono prevedere valori di cut-off idonei a selezionare i campioni sospetti.

Quando siano necessarie azioni significative per identificare la fonte e ridurre la contaminazione, il superamento della soglia di intervento deve essere confermato mediante doppia analisi con metodo di conferma e tenendo conto dell’incertezza di misura estesa.

Preparazione dei campioni e requisiti generali di qualità

La nuova parte B disciplina in modo molto dettagliato la preparazione dei campioni e le condizioni di qualità analitica:

  • prevenzione della contaminazione incrociata in tutte le fasi;
  • uso di contenitori idonei in vetro, alluminio, polipropilene o polietilene;
  • conservazione e trasporto tali da preservare l’integrità del campione;
  • omogeneizzazione accurata, con eventuale essiccazione se l’umidità è elevata;
  • controlli su reagenti, vetreria e apparecchiature;
  • analisi in bianco eseguita sull’intera procedura.

Per i metodi bioanalitici, la vetreria e i solventi devono essere esenti da interferenti, e i materiali devono essere trattati per eliminare residui di PCDD/PCDF e composti analoghi.

Laboratori, accreditamento e controllo qualità

I laboratori devono essere accreditati da un organismo riconosciuto secondo la Guida ISO 58 e la norma EN ISO/IEC 17025, in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004. È richiesta la partecipazione a studi interlaboratorio e, per i laboratori che usano lo screening, una stretta cooperazione con i laboratori di conferma.

Il regolamento richiama inoltre documenti tecnici UE per la stima dell’incertezza di misura e dei limiti di quantificazione.

Prescrizioni tecniche per i metodi di analisi delle diossine e PCB diossina-simili

La disciplina fissa requisiti tecnici molto puntuali, tra cui:

  • working range e limiti di quantificazione molto bassi, coerenti con la tossicità degli analiti;
  • alta selettività per distinguere i congeneri bersaglio dagli interferenti;
  • alta accuratezza, espressa in termini di esattezza e precisione;
  • validazione nel range del livello massimo, con prove a 0,5x, 1x e 2x del livello massimo;
  • controlli in bianco, spiking e campioni di controllo qualità;
  • criteri specifici per screening bioanalitici e per GC-MS.

Per i metodi GC-MS sono previsti, tra l’altro, requisiti sui recuperi degli standard interni, sulla separazione degli interferenti, sulla calibrazione e sulla risoluzione strumentale. Per i metodi di conferma GC-HRMS è richiesto, in generale, un potere risolutivo almeno pari a 10 000 al 10 % della valle; per GC-MS/MS sono previsti criteri specifici di monitoraggio delle transizioni e delle intensità ioniche.

Prescrizioni specifiche per i metodi bioanalitici

I metodi bioanalitici sono descritti come metodi basati su principi biologici, quali dosaggi cellulari, recettoriali o immunodosaggi. Essi classificano i campioni come conformi o sospetti non conformi in base al confronto tra il BEQ calcolato e un valore di cut-off.

La disciplina stabilisce:

  • working range definito durante la validazione;
  • limite di reporting almeno tre volte superiore ai bianchi di procedura;
  • curve di calibrazione con 8-12 punti o, in alternativa, l’uso di campioni di riferimento;
  • recuperi apparenti del biodosaggio e relative fasce ammissibili;
  • controlli sulla soppressione della risposta cellulare e sulla citotossicità;
  • determinazione dei valori di cut-off con criteri statistici che garantiscano un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % e RSDR inferiore al 25 %.

I campioni potenzialmente non conformi devono essere sempre verificati con un’analisi di conferma. La non conformità non può essere decisa sulla base del solo screening.

Prescrizioni specifiche per i PCB non diossina-simili

Per i PCB non diossina-simili il regolamento ammette diverse tecniche di rilevazione: GC-ECD, GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS o metodi equivalenti.

Sono previsti criteri su:

  • tempo di ritenzione relativo con tolleranza di ± 0,25 %;
  • separazione dai coeluenti, in particolare nei casi di non conformità da confermare;
  • limiti di quantificazione complessivi non superiori a un terzo del livello massimo;
  • recuperi degli standard interni tra 60 % e 120 %;
  • performance del metodo validata nel range 0,5-2 volte il livello massimo.

Anche qui i laboratori devono essere accreditati ai sensi della EN ISO/IEC 17025.

Reporting dei risultati

Il regolamento distingue il reporting dei metodi di conferma da quello degli screening.

Per i metodi di conferma, il rapporto deve includere:

  • i livelli dei singoli congeneri;
  • i valori TEQ espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound;
  • il metodo di estrazione;
  • i recuperi degli standard interni se fuori range o se richiesti;
  • l’incertezza di misura estesa, espressa come x ± U.

Per gli screening bioanalitici il risultato è espresso come "conforme" o "sospetto non conforme"; può essere fornita anche un’indicazione in BEQ. Se il campione è sotto il limite di reporting o sopra il working range, ciò deve risultare chiaramente nel rapporto.

Per gli screening fisico-chimici valgono regole analoghe quanto alla qualificazione del risultato, al richiamo del livello massimo o della soglia di intervento, al metodo di estrazione e all’indicazione delle azioni da intraprendere in caso di sospetto superamento. La non conformità può essere dichiarata solo sulla base di un’analisi di conferma.

Elementi tecnici di contesto

L’allegato contiene anche una tabella dei TEF OMS 2005 per PCDD, PCDF e PCB diossina-simili, richiamata come base per il calcolo dei TEQ. Sono inoltre chiarite le nozioni di upperbound, lowerbound e mediumbound, nonché i criteri per la doppia analisi e per la gestione dei campioni in caso di incidente di contaminazione.

In sintesi, il regolamento mira a garantire che i risultati analitici sui mangimi siano più omogenei, affidabili e difendibili in sede di controllo ufficiale o di contestazione, con requisiti tecnici stringenti sia per i laboratori sia per le modalità di espressione dei risultati.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009

L’articolo 1 dispone la sostituzione della parte B dell’allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009 con un testo integralmente nuovo, dedicato alla determinazione dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e PCB nei mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Campionamento e interpretazione dei risultati

I campioni per il controllo ufficiale sono prelevati secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009; i campioni globali sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite. La conformità ai livelli massimi della direttiva 2002/32/CE si valuta sui campioni di laboratorio.

Definizioni di screening e conferma

Sono definite le nozioni di metodi di screening e metodi di conferma. Gli screening selezionano i campioni sospetti di superamento dei livelli massimi o delle soglie di intervento; i metodi di conferma identificano e quantificano in modo inequivoco i congeneri, usando GC-HRMS o GC-MS/MS.

Regole di conformità per PCB non diossina-simili

La conformità si basa sulla somma di PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa con fattore di copertura 2 (circa 95 % di fiducia). La non conformità richiede, in linea generale, una doppia analisi e un superamento oltre ogni ragionevole dubbio.

Regole di conformità per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili

La conformità può risultare da uno screening con tasso di falsi conformi inferiore al 5 % oppure da un’analisi di conferma che, considerata l’incertezza estesa, non superi i livelli massimi. La non conformità è accertata mediante doppia analisi eseguita con metodo di conferma e valutata sulla media dei risultati upperbound meno l’incertezza estesa.

Soglie di intervento

Le soglie di intervento sono utilizzate come strumento di selezione per identificare fonti di contaminazione e attivare misure di riduzione o eliminazione. Il superamento deve essere confermato mediante doppia analisi con metodo di conferma, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa.

Prescrizioni di qualità, laboratori e metodi analitici

Sono previste prescrizioni dettagliate su prevenzione della contaminazione, conservazione e trasporto dei campioni, omogeneizzazione, controlli in bianco, requisiti dei laboratori accreditati EN ISO/IEC 17025, partecipazione a studi interlaboratorio, limiti di quantificazione, recuperi, separazione degli interferenti, calibrazione e performance minima dei metodi.

Reporting dei risultati

Per i metodi di conferma i risultati devono includere congeneri, valori TEQ espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound, metodo di estrazione, recuperi fuori range e incertezza di misura estesa espressa come x ± U. Per gli screening, il risultato è "conforme" o "sospetto non conforme", con eventuale indicazione in BEQ e obbligo di conferma per i sospetti.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremangimicontrolli ufficialicontaminantinorme tecniche di laboratorio

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