Regolamento (UE) 2017/772
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/772 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per aggiornare l’elenco delle misure per le quali gli Stati membri devono pubblicare informazioni sui beneficiari. L’intervento è motivato dall’esigenza di includere alcune misure eccezionali adottate per i settori zootecnici e lattiero-caseari, connesse alla crisi di mercato del 2016-2017. La modifica consiste nell’aggiunta di un nuovo punto all’allegato XIII, con conseguente assoggettamento di tali misure agli obblighi di trasparenza già previsti dal diritto UE.
Integrazione dell’elenco delle misure soggette a pubblicazione delle informazioni sui beneficiari, includendo specifici aiuti ai settori zootecnici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli organismi pagatori e, in via indiretta, ai beneficiari delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni. In particolare, estende l’elenco delle misure di cui all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 alle misure concesse ai settori zootecnici ai sensi dell’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché qualificate come misure dirette a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Riguarda le misure adottate per far fronte alla crisi di mercato nel comparto zootecnico e lattiero-caseario, applicabili all’esercizio finanziario 2016 o 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Integrazione dell’elenco delle misure soggette a pubblicazione delle informazioni sui beneficiari
Il regolamento interviene sul sistema di trasparenza della PAC previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. La finalità è aggiornare l’allegato XIII di quest’ultimo, includendo specifiche misure eccezionali concesse ai settori zootecnici, che devono pertanto essere oggetto di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari da parte degli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica dell’intervento è l’articolo 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I considerando chiariscono che gli Stati membri devono pubblicare, per i beneficiari del FEAGA e del FEASR, informazioni come l’importo percepito e la descrizione della misura. L’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 dettaglia tali obblighi e rinvia all’allegato XIII, che elenca le misure soggette a pubblicazione. La Commissione constata che alcune misure eccezionali adottate per il comparto zootecnico non erano ancora incluse in tale elenco, pur rientrando tra le misure di sostegno ai mercati agricoli.
Misure interessate
Il regolamento prende atto delle perturbazioni di mercato derivanti da due fattori principali: il divieto russo di importazione di prodotti agroalimentari dell’Unione e il rallentamento della domanda mondiale di latte e prodotti lattiero-caseari, dovuto in particolare alla minore capacità di esportazione verso la Cina. Per far fronte a tale situazione, la Commissione aveva già adottato misure eccezionali ai sensi dell’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, attraverso i regolamenti delegati (UE) 2015/1853, 2016/1612 e 2016/1613. Tali misure, riferite all’esercizio finanziario 2016 o 2017, vengono ora espressamente ricondotte all’ambito delle misure per le quali è obbligatoria la pubblicazione delle informazioni sui beneficiari.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
La modifica sostanziale consiste nell’inserimento nell’allegato XIII del nuovo punto 10. In base a tale disposizione, sono incluse le misure concesse ai settori zootecnici ai sensi dell’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché si tratti di misure dirette a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’effetto pratico è che per tali misure diventano applicabili gli obblighi di trasparenza già previsti per gli aiuti PAC soggetti a pubblicazione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Obbligo di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari
Richiama il sistema di trasparenza previsto dall’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che impone agli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR, incluso l’importo del pagamento ricevuto per ciascuna misura finanziata e la natura/descrizione della misura. L’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica tali informazioni e rinvia all’allegato XIII, contenente l’elenco delle misure interessate.
Estensione dell’allegato XIII alle misure zootecniche eccezionali
All’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è aggiunto il punto 10, che include le misure concesse ai settori zootecnici ai sensi dell’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, quando si tratti di misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Contesto delle misure aggiunte
Le misure richiamate sono quelle adottate per fronteggiare le perturbazioni del mercato derivanti dal divieto russo di importazione di prodotti agroalimentari dall’Unione e dal calo della domanda mondiale di latte e prodotti lattiero-caseari, causato soprattutto dal rallentamento delle esportazioni verso la Cina. Sono citati, come misure rilevanti, i regolamenti delegati (UE) 2015/1853, 2016/1612 e 2016/1613, applicabili all’esercizio finanziario 2016 o 2017.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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