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Ordinanza

Ordinanza n. 15212/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza e l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17625 del 18 settembre 2018, resa nel procedimento n. R.G. 24426/2016 intercorso fra le parti, nonché per l’esame dell’istanza di parte ricorrente del 9.2.2026;

Giustizia amministrativa202010041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17625 del 18 settembre 2018, con riguardo ai lavori previsti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha presentato il 9 febbraio 2026 un’istanza per sollecitare l’esecuzione del giudicato. Con l’ordinanza n. 9982 del 29 maggio 2026 il TAR aveva impartito specifiche disposizioni al Commissario ad acta per la sollecita esecuzione. La presente fase è stata chiamata a esaminare l’istanza alla luce delle successive comunicazioni dell’Amministrazione e del Commissario, dalle quali risultava l’esecuzione dei lavori secondo la tempistica stabilita dal Tribunale.

La decisione

Il TAR ha preso atto, sulla base della corrispondenza prodotta da Roma Capitale e dal Commissario ad acta e non contestata dal ricorrente, che i lavori previsti erano stati eseguiti nel rispetto della tempistica fissata con l’ordinanza n. 9982/2026. Non ravvisando la necessità di ulteriori provvedimenti, ha disposto l’archiviazione dell’incidente di esecuzione introdotto con l’istanza del 9 febbraio 2026. Ha liquidato al Commissario ad acta un compenso di euro 2.500,00, oltre eventuali accessori di legge, ponendolo a carico di Roma Capitale; l’importo tiene conto dell’attività svolta e del ritardo nell’esecuzione satisfattiva del giudicato, realizzata dall’Amministrazione dopo l’intervento sollecitatorio del Collegio. Nessun compenso per spese di giudizio è stato riconosciuto al ricorrente, trattandosi di fase meramente ordinatoria e considerato che le spese della fase esecutiva erano già state liquidate con la sentenza di ottemperanza n. 3252/2021.

Norme richiamate

  • art. 11 d.m. 30 maggio 2012

    liquidare, in favore del Commissario ad acta, già individuato nella persona dell’arch. Antonio Napolitano, la somma che, in ragione dell’attività svolta e dei parametri previsti dall’art.11 DM 30.5.2012, si reputa congrua in euro 2.500,00, oltre eventuali accessori di legge, posta a carico di Roma Capitale.

    Il compenso del Commissario ad acta è determinato considerando l’attività svolta e i parametri previsti dal decreto ministeriale; nel caso concreto è liquidato in euro 2.500,00 oltre eventuali accessori, a carico dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un incidente di esecuzione, risulti documentato e non contestato che l’Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato secondo i tempi e le modalità stabiliti dal giudice dell’ottemperanza, il giudice può prendere atto dell’avvenuta esecuzione e archiviare l’incidente senza adottare ulteriori provvedimenti.
  • Il compenso del Commissario ad acta va liquidato tenendo conto dell’attività svolta e dei parametri applicabili; nel quantificarlo il giudice può considerare anche il ritardo nell’esecuzione satisfattiva del giudicato e porlo a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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