Sentenza del 08/01/2024 n. 35 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Niente benefici IMU prima casa per immobili contigui
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava avviso di accertamento IMU 2015 relativo a più unità immobiliari sostenendo: 1) che due unità contigue in traversa di via Ariosto erano di fatto unificate e costituivano l'abitazione principale quindi esenti; 2) che le unità di via Cimino erano in ristrutturazione e/o inagibili/inabitabili, pertanto soggette ad IMU solo sul valore dell'area o con riduzione al 50%. Il Comune contestava la ricostruzione affermando che ai fini IMU rileva la situazione catastale per l'anno 2015 (le unità risultavano distinte), che i lavori su alcune unità erano di mera manutenzione straordinaria e non ristrutturazione che giustificherebbe la base imponibile calcolata sul solo valore dell'area, e che non risultava documentata la condizione di inagibilità/inabitabilità né la dichiarazione IMU richiesta per la riduzione.
La decisione
Il giudice ha rigettato l'appello della contribuente e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Motivi principali: per l'agevolazione IMU "abitazione principale" occorre che l'immobile sia iscritto o iscrivibile catastalmente come unica unità immobiliare per l'anno d'imposta; la fusione catastale d'ufficio che ha creato un'unica unità è risultata con efficacia dal 23/12/2016, quindi per il 2015 le unità erano ancora distinte; una delle unità (via Cimino n.27) è stata comunque esentata, ma per le altre non è dimostrata l'esecuzione di lavori di ristrutturazione validi ai sensi dell'art.5 c.6 d.lgs.504/1992 né sussiste prova di inagibilità/inabitabilità superando la soglia della mera manutenzione straordinaria; inoltre la prova dell'effettivo utilizzo (iscrizione attività, sopralluogo TARI) contrasta la tesi di inutilizzo. Spese di lite a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. 214/2011)
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
L'agevolazione IMU per abitazione principale richiede che l'immobile risulti o risulti iscrivibile nel catasto come unica unità; la mera unificazione materiale/sostanziale senza corrispondente accatastamento per il periodo d'imposta non consente l'agevolazione.
art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992
"...la base imponibile è costituita dal valore dell'area... fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione..."
Per far valere la base imponibile costituita dal solo valore dell'area è necessario che siano in corso lavori qualificabili come ristrutturazione/recupero secondo le norme citate; lavori di manutenzione straordinaria non rientrano automaticamente in questa fattispecie.
art. 1, commi 336-337, legge 311/2004
Consentono all'ente locale di richiedere l'aggiornamento catastale (DOCFA) quando la situazione di fatto non è coerente con il catasto; però l'eventuale aggiornamento e la sua efficacia decorrono dalla data dell'atto amministrativo: non producono automaticamente efficacia retroattiva ai fini del riconoscimento dell'agevolazione IMU per anni precedenti alla data di validità dell'accorpamento.
art. 3, comma 1, lett. b) e art. 24, comma 1, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
La distinzione tra interventi (manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione) è rilevante per qualificare lo stato dell'immobile; ai fini di esenzioni o determinazione della base imponibile, la giurisprudenza richiede che la perdita dei requisiti d'uso sia tale da configurare inagibilità/inabitabilità non superabile con manutenzione.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011 (norma richiamata per riduzione)
Prevede per l'IMU la possibilità di riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ma detta riduzione richiede idonea documentazione e il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla giurisprudenza (degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione, perizia dell'ufficio tecnico ecc.).
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione IMU per "abitazione principale" l'immobile deve risultare iscritto o iscrivibile catastalmente come unica unità nell'anno d'imposta: la mera unione materiale o l'uso unitario non basta se il catasto ancora lo riporta come unità distinte.
- Gli aggiornamenti catastali o accorpamenti disposti d'ufficio hanno efficacia dalla data dell'atto: non producono automaticamente effetti retroattivi per anni d'imposta precedenti alla data di validità dell'atto.
- La determinazione della base imponibile sul valore dell'area (art.5 c.6 d.lgs.504/1992) richiede l'effettiva esecuzione di lavori qualificabili come ristrutturazione/recupero; lavori qualificati come manutenzione straordinaria non giustificano automaticamente tale trattamento.
- La riduzione al 50% per inagibilità/inabitabilità richiede prova stringente: perizia dell'ufficio tecnico, documentazione allegata alla dichiarazione IMU e condizioni di degrado non superabili con manutenzione. L'assenza di dichiarazione e di perizia formale ostacola l'agevolazione.
- L'uso effettivo dell'immobile (es. attività avviata, sopralluoghi TARI che mostrano destinazioni diverse dall'abitazione) è elemento probatorio importante che può contrastare la tesi di inagibilità o di destinazione ad abitazione principale.
- Onere della prova sul contribuente: spetta al proprietario dimostrare, con documentazione formale e temporale, lo stato dei lavori o l'inagibilità per l'anno d'imposta per ottenere agevolazioni o riduzioni.
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