Sentenza del 17/01/2019 n. 117 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - notifica - asserita irreperibilità del contribuente - trasferimento - assenza di ulteriore attività di ricerca - inefficacia dell'atto impositivo - consegue - nullità della notifica - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notificazione dell’atto di accertamento, sostenendo di non averlo mai ricevuto. Il messo notificatore, constatata l’assenza del destinatario presso la precedente residenza, aveva proceduto al deposito dell’atto senza svolgere ulteriori ricerche, neppure minimali, per verificare l’eventuale trasferimento del contribuente a un diverso indirizzo dello stesso comune. La questione riguardava quindi se tale condotta fosse sufficiente a integrare una situazione di irreperibilità idonea a consentire la notificazione mediante deposito.
La decisione
La sentenza ha ritenuto nulla la notificazione, poiché la mera assenza del contribuente presso il precedente indirizzo non dimostrava la sua effettiva irreperibilità. Prima di procedere al deposito dell’atto, il messo notificatore avrebbe dovuto svolgere ricerche ragionevoli e minimali nell’ambito del medesimo comune, considerato che il contribuente vi aveva trasferito la residenza. Di conseguenza, l’atto di accertamento è stato dichiarato inefficace nei confronti del contribuente.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari e sull’irreperibilità del destinatario
La notificazione mediante deposito per irreperibilità presuppone che siano state effettuate verifiche adeguate circa la residenza o il domicilio del destinatario. La semplice assenza presso un precedente indirizzo non è sufficiente quando risultino possibili ulteriori ricerche, in particolare all’interno dello stesso comune.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario non può essere considerata validamente eseguita sulla base della sola assenza del destinatario presso l’indirizzo conosciuto.
- Prima di ricorrere alla procedura prevista per l’irreperibilità, il notificatore deve svolgere ricerche ragionevoli e minimali per individuare il destinatario, soprattutto se il trasferimento è avvenuto nello stesso comune.
- Se manca un’attività di ricerca sufficiente, la notificazione può essere dichiarata nulla e l’atto impositivo può risultare inefficace nei confronti del contribuente.
- La regolarità formale del deposito dell’atto non è sufficiente se non è stata previamente verificata, con diligenza, l’effettiva irreperibilità del destinatario.
- In situazioni analoghe, è opportuno contestare specificamente sia l’assenza delle ricerche preventive sia l’eventuale conoscibilità del nuovo indirizzo da parte dell’amministrazione.
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