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Sentenza

Sentenza n. 1967/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione, del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Lucca in data -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Giustizia amministrativa202300421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Lucca di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, disposta sulla base di una condanna irrevocabile a due anni e sei mesi di reclusione per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la condanna non determinasse un’automatica presunzione di pericolosità sociale e che la Questura dovesse svolgere una valutazione concreta e motivata, ponderando durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ha lamentato l’assenza di una motivazione rafforzata e di un effettivo bilanciamento, evidenziando che si trattava di un’unica condanna per l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che era entrato regolarmente in Italia per ricongiungimento con la coniuge, vi aveva lavorato regolarmente e vi aveva un fratello titolare di permesso di lungo periodo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e annullato il decreto di revoca, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. L’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998 non consente che la revoca del permesso di lungo periodo discenda automaticamente dalla condanna: occorrono una valutazione concreta della pericolosità sociale e una ponderazione della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il decreto si era limitato ad attribuire alla condanna una valenza ostativa automatica, senza spiegare la pericolosità concreta né comparare l’interesse alla sicurezza pubblica con le esigenze familiari; aveva anzi dato conto di elementi favorevoli, quali l’ingresso regolare, il ricongiungimento con la coniuge e l’assenza di ulteriori reati. La condanna riguardava inoltre l’ipotesi attenuata dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Le ulteriori ragioni addotte dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione e, comunque, gli ulteriori elementi a carico non erano stati comunicati nel procedimento, impedendo la difesa procedimentale. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia quello per cui il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, atteso che tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo).

    La condanna penale non determina automaticamente il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. L’Amministrazione deve valutare in concreto la pericolosità e motivare considerando anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone alla lett. c) che il permesso di soggiorno è revocato quando «mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4».

    La revoca è collegata al venir meno delle condizioni previste dal comma 4 e richiede quindi una valutazione delle condizioni sostanziali di rilascio, non il mero richiamo automatico a una condanna.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Peraltro – come espressamente riportato nel provvedimento – nelle memorie difensive in corso di procedimento il legale dell’odierno ricorrente aveva evidenziato che la condanna è stata emessa con l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, circostanza mai negata dall’Amministrazione, che ha piuttosto ribadito la natura ostativa del reato, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 88 del 2023 e n. 90 del 2025.

    La natura attenuata del reato doveva essere considerata nella valutazione concreta della pericolosità; la sua mancata contestazione non autorizzava l’Amministrazione a trattare la condanna come automaticamente ostativa.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente su una condanna penale: l’Amministrazione deve formulare un giudizio concreto di pericolosità sociale e motivarlo alla luce della condotta e della gravità dei reati, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
  • Nel revocare un permesso di soggiorno di lungo periodo, l’Amministrazione deve rendere riconoscibile la ponderazione tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e situazione personale e familiare dello straniero; il richiamo a elementi favorevoli all’interessato, senza spiegare perché prevalga l’interesse pubblico, non soddisfa l’obbligo motivazionale.
  • Le ragioni non espresse nel provvedimento impugnato non possono essere aggiunte dall’Amministrazione nel corso del giudizio per integrare postumamente la motivazione, in particolare quando l’atto non rinvia per relationem agli atti istruttori.
  • Gli elementi sfavorevoli che l’Amministrazione intende porre a fondamento della revoca devono emergere dal provvedimento o dall’istruttoria procedimentale portata a conoscenza dell’interessato, così da consentirgli di esercitare la difesa nel procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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