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Sentenza

Sentenza del 18/10/2019 n. 1937 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - debenza dell'imposta - solidarietà passiva - sussiste - versamento del tributo dovuto - effetto sull'impugnazione dell'altro contraente - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla cessione, nel 2012, di un ramo d'azienda esercente attività di noleggio con conducente. L'Ufficio aveva aumentato il valore dell'avviamento da 24.900 euro a 97.520 euro, richiedendo maggiore imposta di registro, interessi e sanzioni. Il ricorrente contestava sia il metodo di calcolo, fondato sulla redditività storica e sulla media dei ricavi degli ultimi tre anni, sia la motivazione dell'accertamento, sostenendo che l'azienda disponeva soltanto di un'autovettura di valore modesto e che l'avviamento dipendeva principalmente dalle qualità personali e dalla reputazione del cedente. Contestava inoltre il rigetto della richiesta di cessazione della materia del contendere, poiché l'acquirente solidale aveva provveduto al pagamento dell'imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha stabilito che il pagamento dell'imposta da parte dell'altro contraente, quale coobbligato solidale, non determina la cessazione della materia del contendere né impedisce al contribuente che ha impugnato l'atto di ottenere una pronuncia sulla sua legittimità. Acquirente e venditore, infatti, non costituiscono un unico soggetto processuale e ciascuno mantiene un autonomo rapporto tributario e il diritto di impugnare l'atto. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il metodo dell'Ufficio, basato sulla redditività aziendale e sulla media dei ricavi dichiarati negli ultimi tre periodi d'imposta, considerando tale criterio idoneo a determinare almeno il valore minimo dell'avviamento. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione dell'avviamento separatamente dal modesto valore dei beni strumentali e non è stata accolta la contestazione sulla retribuzione figurativa del titolare. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 2.800 euro.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.P.R. 131/1986

    I contraenti sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta.

    La solidarietà passiva riguarda il pagamento del tributo, ma non trasforma i contraenti in un unico soggetto processuale. Ciascun coobbligato conserva un autonomo rapporto d'imposta e può scegliere autonomamente se impugnare l'atto.

  • Artt. 46 e 48 del D.Lgs. 546/1992

    La cessazione della materia del contendere richiede il verificarsi di specifici presupposti processuali. Il semplice pagamento dell'imposta da parte del coobbligato solidale non è sufficiente, soprattutto se il ricorrente non rinuncia al ricorso e chiede una pronuncia sulla legittimità dell'atto.

  • Art. 43 del D.P.R. 131/1986

    La base imponibile è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto.

    Per gli atti traslativi a titolo oneroso, la base imponibile deve riflettere il valore del bene o del diritto trasferito al momento della stipula.

  • Art. 51 del D.P.R. 131/1986

    Per gli atti aventi per oggetto aziende o diritti reali su di esse si intende per valore il valore venale in comune commercio; tale valore è controllato con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento.

    Il valore fiscale dell'azienda comprende anche l'avviamento, quale componente immateriale capace di attribuire al complesso aziendale un valore superiore alla somma dei singoli beni.

  • Art. 2, comma 4, del D.P.R. 460/1996

    Il criterio della redditività storica, fondato sulla redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, può essere utilizzato per stimare il valore dell'avviamento anche al di fuori dell'accertamento con adesione. Esso costituisce un parametro minimo, salva la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    Le spese seguono la soccombenza. Per gli uffici rappresentati da propri funzionari si applicano le tariffe professionali, con la riduzione prevista dalla norma.

  • Cassazione, sentenza n. 7324/2014

    Ai fini dell'avviamento, la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi, accertati o dichiarati, degli ultimi tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, applicando il moltiplicatore previsto dalla disciplina.

  • Cassazione, sentenza n. 22506/2015

    L'avviamento è una qualità dell'azienda che si aggiunge al valore degli altri beni e non può essere escluso automaticamente in presenza di perdite o di costi negativi.

  • Cassazione, sentenza n. 7750/2019

    I criteri del D.P.R. 460/1996 restano utilizzabili per la determinazione dell'avviamento anche dopo l'abrogazione del decreto, poiché non è stato introdotto un metodo alternativo generale; il contribuente può comunque provare un valore effettivo inferiore.

Massime di principio

  • Nel regime di solidarietà passiva dell'imposta di registro, il pagamento effettuato da uno dei coobbligati estingue il debito verso l'Erario nei limiti del dovuto, ma non elimina automaticamente l'interesse processuale dell'altro coobbligato che abbia impugnato l'atto.
  • La cessazione della materia del contendere non deriva dal solo pagamento del tributo: occorre verificare i presupposti processuali previsti dalla legge e, normalmente, la volontà del ricorrente di rinunciare alla controversia o l'effettivo venir meno dell'oggetto del giudizio.
  • Nella cessione d'azienda, l'avviamento è una componente autonoma e immateriale del valore aziendale e non è escluso dal fatto che i beni strumentali abbiano un valore ridotto o che l'attività dipenda in parte dalle capacità personali del titolare.
  • Per stimare l'avviamento ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può utilizzare la redditività storica dell'impresa, facendo riferimento alla media dei ricavi degli ultimi tre anni e ai parametri previsti dal D.P.R. 460/1996.
  • Il criterio presuntivo o parametrico costituisce un valore minimo o una base di riferimento, ma il contribuente può superarlo fornendo una prova concreta e documentata di un valore effettivo inferiore, riferita alle specifiche caratteristiche dell'azienda ceduta.
  • La contestazione dell'avviamento non può limitarsi a rilevare il basso valore dei beni materiali: occorre dimostrare, con elementi contabili, economici e commerciali, perché la redditività storica non rappresenti la reale capacità dell'azienda di produrre reddito.

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