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Sentenza

Sentenza del 18/10/2019 n. 1938 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento induttivo - percentuale di ricarico - contestazione - prova contraria - va prodotta - omissione - conferma dell'accertamento - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, contestando principalmente il metodo di determinazione dei maggiori ricavi e, in particolare, la percentuale di ricarico del venduto applicata dall'Ufficio. L'Agenzia aveva rideterminato i ricavi sulla base della non congruità dello studio di settore, dell'inaffidabilità del registro dei corrispettivi, del comportamento antieconomico reiterato e della notevole divergenza tra il ricarico dichiarato o risultante dalla contabilità e quello ritenuto attendibile dall'Amministrazione. La contribuente sosteneva invece l'applicazione di un ricarico medio ponderato dell'1,15, anziché dell'1,35 utilizzato nell'accertamento, ma non ha fornito documentazione analitica e riferita al 2009 idonea ad abbinare i costi di acquisto ai corrispondenti prezzi di vendita.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato integralmente il ricorso originario della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva ridotto il maggior reddito accertato. Il Collegio ha ritenuto non provata la percentuale di ricarico alternativa dell'1,15, poiché la contribuente aveva prodotto soltanto una tabella priva di adeguato supporto documentale e fatture prevalentemente riferite al 2008, anno diverso da quello oggetto di accertamento. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento fondato sull'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.500,00 per il primo grado e euro 3.000,00 per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi e redditi quando gli elementi indicati in dichiarazione, le scritture contabili o i dati disponibili risultano inattendibili o incoerenti. Nel caso concreto la norma è stata ritenuta applicabile in presenza di studio di settore non congruo, contabilità non affidabile e comportamento antieconomico.

  • Art. 39, comma 2, DPR 600/1973

    La contribuente ne aveva dedotto l'applicazione, ma l'eccezione è stata respinta poiché l'accertamento indicava correttamente quale base normativa l'art. 39, comma 1, lett. d), oltre agli artt. 41-bis e 42 del DPR 600/1973.

  • Artt. 41-bis e 42, DPR 600/1973

    Richiamati quali ulteriori disposizioni relative all'accertamento parziale e ai requisiti formali e motivazionali dell'avviso di accertamento.

  • Art. 24, DPR 633/1972

    Disciplina la tenuta del registro dei corrispettivi. La sua compilazione secondo criteri non conformi alla legge ha contribuito a rendere inattendibile la contabilità della contribuente.

  • Art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di primo grado in relazione alla mancata contestazione del costo del venduto; tale valutazione non è stata ritenuta sufficiente in appello a dimostrare il diverso ricarico proposto dalla contribuente.

  • Art. 24, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122

    Richiamato come disposizione che rafforza l'attenzione dell'Amministrazione verso le imprese che chiudono sistematicamente i periodi d'imposta in perdita fiscale.

  • Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 25257 del 25 ottobre 2017

    Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione.

    La contestazione dell'antieconomicità, supportata da elementi oggettivi, impone al contribuente di fornire spiegazioni credibili e documentate; la mera regolarità formale della documentazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • Chi contesta una percentuale di ricarico determinata dall'Amministrazione deve fornire una ricostruzione analitica, documentata e riferita allo stesso periodo d'imposta, dimostrando perché il proprio metodo sia più attendibile.
  • Una tabella o una stima alternativa priva di fatture di acquisto e vendita riconciliabili, registri attendibili e dati verificabili difficilmente è sufficiente a superare la ricostruzione induttiva dell'Ufficio.
  • La produzione di documenti relativi a un'annualità diversa da quella accertata può essere considerata non pertinente e non idonea a provare i margini effettivamente applicati nell'anno oggetto di controllo.
  • La perdita reiterata e prolungata dell'impresa costituisce un indice di antieconomicità; dopo una contestazione concreta dell'Ufficio, il contribuente deve spiegare tale andamento con circostanze specifiche, realistiche e adeguatamente provate.
  • Lo studio di settore può costituire l'elemento iniziale del controllo, ma l'accertamento può essere confermato anche sulla base di ulteriori elementi autonomi, quali incoerenze contabili, registri irregolari, ricarichi incompatibili e perdite sistematiche.
  • Le giustificazioni generiche, come la posizione periferica dell'attività o il particolare contesto territoriale, possono non essere sufficienti quando tali fattori siano già considerati dagli strumenti di stima o non siano accompagnati da prove concrete del loro effettivo impatto sui ricavi.

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