Sentenza del 18/10/2019 n. 5803 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Avviso di classamento - Motivazione - Onere - Assolvimento - Presupposto dell'accertamento - Dimostrazione - Evidenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di classamento per asserita carenza di motivazione. La questione riguardava in particolare l'individuazione del presupposto dell'accertamento e la necessità che l'ufficio spiegasse le ragioni della rettifica, effettuata nell'ambito di una verifica catastale per microzone.
La decisione
La sentenza ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione quando l'atto evidenzia il presupposto dell'accertamento, indicando che la rettifica deriva dalla procedura prevista dalla Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005. È inoltre sufficiente allegare, o riprodurre integralmente, la richiesta del Comune che ha attivato il potere di rettifica. L'indicazione di tali elementi delimita le ragioni che l'ufficio potrà successivamente dedurre nel contenzioso. Ne consegue il rigetto della contestazione fondata sulla carenza di motivazione.
Norme richiamate
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La norma costituisce il presupposto per la revisione del classamento catastale nell'ambito di una verifica per microzone, consentendo la rettifica dei valori catastali quando ricorrano le condizioni previste dalla procedura.
Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005
L'atto amministrativo disciplina gli aspetti applicativi della procedura di revisione catastale per microzone e contribuisce a individuare il fondamento dell'accertamento.
Massime di principio
- Un avviso di classamento è sufficientemente motivato se indica con chiarezza il fondamento normativo e procedurale della rettifica e consente al contribuente di comprendere l'origine dell'accertamento.
- Quando il classamento deriva da una verifica per microzone, l'ufficio può assolvere l'obbligo motivazionale richiamando la Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la relativa disciplina applicativa e la richiesta del Comune che ha dato impulso alla procedura.
- L'allegazione o la riproduzione integrale della richiesta comunale rafforza la motivazione dell'atto, perché rende verificabile il presupposto concreto dell'intervento dell'amministrazione.
- Nel giudizio, l'ufficio non può ampliare liberamente le ragioni dell'accertamento oltre quelle desumibili dall'atto motivato; la motivazione serve anche a delimitare l'oggetto del successivo contenzioso.
- La mera contestazione generica della motivazione non è normalmente sufficiente: il contribuente deve evidenziare quale elemento essenziale del presupposto, della procedura o delle ragioni della rettifica sia concretamente mancante o incomprensibile.
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