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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23671/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'imputato (capo a: artt. 485 e 491 c.p.; capo b: art. 640 c.p.), lamentando: 1) carente motivazione in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per assenza di argomentazioni della responsabilità penale nella decisione di secondo grado; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., perché la dichiarazione di estinzione per prescrizione è stata resa in fase predibattimentale senza fissare un'udienza nel contraddittorio, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.111/2022) che tutela il diritto dell'imputato ad affrontare l'accertamento di responsabilità anche quando il processo si estingue per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e, perciò, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio. La decisione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che impedivano all'imputato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello predibattimentale che dichiarasse l'estinzione del reato per prescrizione senza contraddittorio; ne è derivata l'impossibilità di confermare una dichiarazione di non procedibilità resa de plano senza audizione difensiva.

Norme richiamate

  • art. 485 c.p.

    Articolo relativo a specifiche fattispecie penalmente rilevanti menzionate nei capi di imputazione; citato per indicare il contenuto del capo a).

  • art. 491 c.p.

    Altro capo di imputazione (capo a) richiamato nella sentenza di merito.

  • art. 640 c.p.

    Capo b) dell'imputazione (truffa); indicato per definire il reato per il quale fu dichiarata la prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Invocato dall'imputato per censurare la carenza di motivazione della decisione di secondo grado circa l'affermazione della responsabilità penale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Richiamato per contestare la legittimità della declaratoria di non doversi procedere per prescrizione resa senza contraddittorio.

  • art. 469 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'ammissibilità del proscioglimento predibattimentale in appello; discussa nel contesto della giurisprudenza contrastante.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata sul proscioglimento predibattimentale e sulla formula da adottare in presenza di estinzione del reato; è stata oggetto di interpretazioni della giurisprudenza e di valutazioni costituzionali.

  • art. 568, comma 4 c.p.p.

    Norma interpretata dalle Sezioni Unite in 'diritto vivente' come impediente la possibilità di ricorso per cassazione da parte dell'imputato avverso proscioglimento predibattimentale per prescrizione; poi ritenuta in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. dalla Corte Costituzionale (n.111/2022).

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    art. 178, comma 1, lett. b) e c)

    Riferimento alle ipotesi di nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale di proscioglimento secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Ulteriore riferimento normativo sulle nullità processuali richiamato nella discussione sulle conseguenze della pronuncia predibattimentale.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che non consentiva all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello predibattimentale che dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione senza contraddittorio, per incompatibilità con gli artt. 24 e 111 Cost.

  • Sezioni Unite - Iannelli

    Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)

    In precedenza avevano ritenuto prevalente la causa estintiva della prescrizione sulla nullità assoluta della sentenza predibattimentale, consentendo la conferma del proscioglimento per prescrizione salvo prova dell'innocenza. Tale indirizzo è stato poi criticato e ricondotto in discussione dalla Corte Costituzionale.

  • Sez. 6 - Arcieri

    Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023 (Arcieri)

    Richiamata per l'affermazione che l'imputato, anche in presenza di prescrizione, può chiedere una formulazione più liberatoria della decisione e può rinunciare alla prescrizione.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione emessa in appello in forma predibattimentale e senza contraddittorio è suscettibile di annullamento: l'imputato ha diritto al contraddittorio e può voler ottenere un'accertamento di merito più liberatorio o rinunciare alla prescrizione.
  • La Corte Costituzionale (n.111/2022) ha reso incompatibile l'interpretazione che impediva all'imputato di impugnare in Cassazione la sentenza d'appello predibattimentale che dichiarava la prescrizione senza udienza; pertanto il ricorso per cassazione del reo è ammissibile in tali casi.
  • Le precedenti pronunce delle Sezioni Unite che privilegiavano l'effetto estintivo della prescrizione rispetto alla nullità della sentenza devono essere valutate alla luce del controllo di legittimità costituzionale: non possono giustificare l'omissione del contraddittorio quando ciò lede diritti fondamentali.
  • In presenza di pronunce predibattimentali di proscioglimento per prescrizione, il difensore deve sollevare tempestivamente la questione del diritto al contraddittorio e può chiedere la fissazione di udienza o proporre ricorso in Cassazione in base alla giurisprudenza costituzionale.
  • Se sussiste un concreto interesse dell'imputato a ottenere una decisione di merito (es. assoluzione piena) o a rinunciare alla prescrizione per far valere la propria innocenza, il giudice d'appello non può decidere de plano senza assicurare il contraddittorio.

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