Sentenza del 13/01/2016 n. 380 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003 e l’atto di contestazione IVA per il 2004. Tra le riprese vi era il disconoscimento della detrazione IVA per acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti, perché effettuati tramite società italiane considerate cartiere, nonché contestazioni su costi, una caparra confirmatoria e sopravvenienze passive, inclusi 9.800 euro dichiarati come contanti sottratti in un furto. La CTR del Veneto, con sentenza n. 40/18/09 depositata il 19 giugno 2009, aveva respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto solo in parte il ricorso della società. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) insufficiente motivazione sul quadro indiziario della presunta triangolazione; (2) nullità della sentenza perché, sulle altre riprese, la CTR si era limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza spiegare perché condividesse le relative conclusioni.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: il quesito di fatto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. era generico e non circoscriveva chiaramente l’errore denunciato. Ha invece accolto il secondo motivo: la mera affermazione con cui la CTR aderiva alla motivazione di primo grado non permetteva di comprendere le ragioni della decisione sui motivi d’appello. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata a una diversa composizione della CTR del Veneto per un nuovo esame limitato alle questioni oggetto del motivo accolto e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa nel merito la fondatezza delle singole riprese fiscali.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c. , n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità
La censura per omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione deve indicare con chiarezza il fatto controverso e concludersi con un momento di sintesi che delimiti il vizio; in difetto, il motivo è inammissibile.
Nel caso in esame il momento di sintesi si risolve in una istanza che opera un rinvio al motivo in modo sommario e generico, in quanto non consente di comprendere dalla lettura del solo quesito quale sia l'errore commesso dai giudici di merito.
Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, la sintesi conclusiva deve rendere identificabile autonomamente l’errore denunciato; un rinvio generico al contenuto del motivo non soddisfa il requisito.
Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d'appello quando, come nel caso in esame, la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di apprezzare le "rationes decidendi" poste alla base dell'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado, sicchè resta oscuro se il giudice di appello sia pervenuto a tale conclusioni attraverso il reale esame e l'effettiva e argomentata valutazione d'infondatezza dei motivi del gravame
La motivazione della sentenza deve consentire di ricostruire le ragioni effettive della decisione. In appello, il semplice richiamo adesivo alla pronuncia di primo grado non basta se non rende comprensibile l’esame e il rigetto dei motivi di gravame.
la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame possa dirsi adeguata solo se il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia circa i motivi d'impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze sia appagante e corretto
Nel giudizio tributario d’appello è ammessa la motivazione per relationem, ma il giudice deve esporre, anche sinteticamente, perché le argomentazioni di primo grado rispondano ai motivi d’impugnazione; il mero rinvio privo di spiegazione è insufficiente.
Massime di principio
- Chi denuncia in Cassazione un vizio motivazionale deve formulare una censura specifica e un momento di sintesi autonomamente comprensibile; quesiti generici o che rinviano semplicemente al motivo possono comportare l’inammissibilità.
- Una sentenza d’appello può richiamare la decisione di primo grado, ma deve rendere riconoscibile il percorso logico seguito e spiegare, almeno sinteticamente, perché i motivi d’appello non modificano l’esito.
- La cassazione per insufficienza della motivazione non equivale a una decisione sul merito della pretesa fiscale: con il rinvio, il giudice competente deve riesaminare le questioni investite dal motivo accolto.
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