Cassazione Penale, Sentenza n. 9858/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) applicata dal GIP di Pavia in relazione ai reati contestati; il ricorrente deduceva la violazione di norme processuali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo che, in data 27 gennaio, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di Calderone a seguito della revoca, da parte del GIP di Pavia, della misura degli arresti domiciliari. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha disposto che l'indagato non fosse condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa per le ammende, in quanto la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza
Norme richiamate
art. 356 cod. pen.
L'articolo è indicato come uno dei titoli di reato contestati all'indagato; nella decisione di inammissibilità non è svolta una interpretazione sostanziale della norma
art. 353 cod. pen.
L'articolo è indicato come uno dei titoli di reato contestati all'indagato; la sentenza si limita a riferire la contestazione senza esaminare il merito della norma
art. 603-bis cod. pen.
La norma (stalking) è indicata tra i reati contestati; la decisione di inammissibilità non approfondisce la qualificazione giuridica del fatto
art. 416 cod. pen.
L'articolo (associazione per delinquere) è citato come contestazione; non è fornita nell'ordinanza Cassazionale un'interpretazione applicativa della norma
principio processuale sulla sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia al ricorso
La Corte interpreta che la rinuncia formale al ricorso, con contestuale venire meno della misura cautelare impugnata, determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta l'inammissibilità del ricorso; inoltre precisa che tale sopravvenuto venir meno dell'interesse non costituisce ipotesi di soccombenza e quindi non legittima la condanna alle spese né il versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso dopo la revoca della misura cautelare rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: quando l'oggetto della domanda è venuto meno, il giudice di legittimità non decide sul merito
- La sopravvenuta mancanza di interesse conseguente alla revoca della misura non configura soccombenza dell'indagato; quindi non si applicano in automatico le conseguenze economiche tipiche della soccombenza (spese processuali, versamenti alla Cassa per le ammende)
- Se l'interesse del ricorrente persiste per altri motivi concreti e attuali (es. pregiudizi economici o domanda di statuizione su questioni processuali rilevanti), la rinuncia non è automatica e il ricorso potrebbe restare ammissibile: valutare sempre l'effettivo venir meno dell'interesse
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse è una soluzione procedurale che evita la trattazione del merito quando l'oggetto della controversia è venuto meno; in situazioni analoghe verificare tempestivamente la possibilità di mantenere il ricorso se sussistono interessi residui
- È importante annotare formalmente la revoca della misura e la rinuncia al ricorso in cancelleria: la correttezza e completezza degli atti formali determinano l'efficacia della sopravvenuta carenza d'interesse
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