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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01728/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite traeva origine da un avviso di accertamento notificato a un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società, con recupero a tassazione per IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per l'anno d'imposta 2008, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma in sede di legittimità depositava un'istanza con cui rappresentava che i carichi iscritti a ruolo erano stati integralmente definiti mediante adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione), con richiesta della massima rateazione, accolta dall'Agente della riscossione, e con integrale pagamento di tutte le rate; chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, in presenza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare al giudizio e successiva comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione si estingue; se inoltre risulta il pagamento integrale del debito rateizzato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Non è stata pronunciata regolazione delle spese, perché nei casi di definizione delle pendenze tributarie le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la declaratoria è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore e, se del caso, dal pagamento integrale del debito rateizzato, determina l'estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.

  • art. 391 c.p.c.

    L'estinzione del giudizio di cassazione può essere dichiarata per rinuncia del ricorrente oppure, nei casi previsti dalla definizione agevolata, per estinzione ex lege del rapporto processuale.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    Nei giudizi tributari estinti per definizione agevolata non si provvede alla regolazione delle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione tributaria, l'adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, con conseguente impegno a rinunciare al giudizio e successiva comunicazione dell'esattore, comporta l'estinzione del processo, anche quando la domanda sia formulata come richiesta di cessazione della materia del contendere.
  • Se alla definizione agevolata segue il pagamento integrale del debito rateizzato, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
  • Nei casi di definizione legale delle pendenze tributarie, le spese del processo estinto non vengono liquidate secondo il criterio ordinario, ma restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le sole decisioni di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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