Cassazione Penale, Sentenza n. 11033/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione della condanna (sentenza n. 91/2022 del GUP di Catania confermata in appello e divenuta irrevocabile) deducendo quale "prova nuova" un CD-ROM contenente riprese video che, secondo lui, dimostrerebbero un alibi: il giorno e l'ora del delitto l'imputato si sarebbe trovato alla "villetta della Fenusa" intenti a preparare il caffè. A sostegno della datazione del filmato il ricorrente segnala la presenza, al minuto 17:34 del file, di un servizio del TG3 delle ore 12:03 del 17/03/2001. La difesa ha spiegato di non aver potuto produrre materialmente il supporto nel giudizio di cognizione per un cambio di abitazione e una successiva confisca, e di averlo recuperato solo dopo il passaggio in giudicato. In Cassazione si è censurata la declaratoria di inammissibilità operata dalla Corte territoriale, sostenendo che questa avrebbe compiuto una valutazione di merito nella fase preliminare e che il video non sarebbe mai stato materialmente acquisito nei precedenti gradi, risultando pertanto prova nuova; si contesta inoltre l'assenza di accertamenti tecnici sulla autenticità del file e si sottolinea la possibile capacità del video di "destabilizzare" il quadro probatorio fondato soprattutto su dichiarazioni di collaboratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva rilevato: a) la mancanza del requisito della novità della prova, poiché il tema probatorio (l'alibi e l'esistenza di una videoregistrazione) era già stato posto e valutato nel giudizio di merito, la registrazione era stata ritenuta all'epoca come eventualmente precostituita per giustificare un alibi e quindi già esaminata dai giudici; b) l'inidoneità astratta della prova a scalfire il giudicato per la mancanza di elementi di prova dell'autenticità e della datazione del supporto (non erano state dedotte circostanze o richieste di accertamento tecnico che potessero avvalorare la genuinità del file). La Corte ha ribadito i principi secondo cui il giudice di revisione può svolgere, nella fase preliminare, una delibazione non superficiale e dichiarare inammissibile la richiesta quando la prova nuova appaia ictu oculi inidonea a ribaltare la sentenza irrevocabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina la fase di delibazione dell'istanza di revisione; la Corte ha interpretato l'articolo nel senso che la declaratoria di inammissibilità può essere emessa de plano quando la prova dedotta, anche se materialmente nuova, risulti ictu oculi inidonea a travolgere il giudicato e non giustifichi ulteriori accertamenti.
art. 630 lett. c) cod. proc. pen.
art. 630, lett. c) c.p.p.
Definisce le 'prove nuove' rilevanti per la revisione; la Corte richiama che rilevano anche prove preesistenti ma non acquisite nel giudizio anteriore, purché non si tratti di prove già valutate o dichiarate inammissibili.
art. 633 cod. proc. pen.
Norma citata nella doglianza del ricorrente (violazione della disciplina dell'istanza di revisione); la Corte però conferma che i parametri di ammissibilità richiedono che la novità riguardi l'elemento di prova davvero idoneo a fondare inferenze nuove.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Richiamato dal ricorrente per contestare vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e sufficiente e non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà.
art. 195, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni di terzi/di sentito dire; il ricorrente invocava la violazione per la valutazione negativa di dichiarazioni riportate, ma la Corte ha considerato la questione come una rivalutazione del materiale probatorio già compiuta nel giudizio di merito, non ammissibile in revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Protocollo addizionale n. 7 CEDU, art. 4, comma 2 (Corte EDU, Mihalache c. Romania)
art. 4, comma 2, Protocollo add. 7 CEDU
La Corte richiama l'orientamento della Corte EDU secondo cui in sede di revisione è ammesso l'accesso a prove già presenti agli atti e mai valutate dal giudice di cognizione; tuttavia, anche alla luce di questo principio internazionale, la delibazione preliminare deve ancorarsi alla realtà processuale e può escludere prove manifestamente inaffidabili o non idonee a rimuovere il giudicato.
Massime di principio
- Per essere "nuova" ai fini della revisione la prova deve concernere l'elemento di prova effettivamente idoneo a fondare nuove inferenze: non basta riproporre lo stesso tema probatorio se i dati concreti offerti non sono diversi rispetto a quelli già valutati.
- Se una prova era nota nel processo ma non materialmente acquisita, può essere 'nuova' agli effetti della revisione; tuttavia, se il tema e gli elementi essenziali erano già stati valutati (anche come meri annunci o memorie), la Corte può ritenere la prova non nuova o manifestamente inidonea.
- Il giudice d'appello, nella fase preliminare di delibazione, può compiere una delibazione sommaria ma non meramente formale: può dichiarare l'inammissibilità quando la prova nuova appare ictu oculi inidonea a rovesciare il giudicato o presenta segni evidenti di inaffidabilità.
- Per i supporti video/digitali è essenziale dimostrare autenticità e datazione: occorrono approfondimenti tecnici (perizia, metadata, catena di custodia, riscontri esterni) per renderli astrattamente idonei a scalfire un giudicato; l'assenza di tali elementi può portare all'inammissibilità.
- La revisione non è uno strumento per una nuova valutazione della credibilità dei testimoni o degli indizi già valutati: le censure che mirano a rinnovare il contraddittorio sul materiale probatorio precedente sono, di regola, inammissibili.
- Prassi difensiva consigliata in casi simili: documentare la catena di custodia e la ragione dell'omessa produzione anteriore, acquisire perizie tecniche preliminari sull'autenticità e la datazione, individuare elementi esterni di riscontro (es. trasmissioni TV, log server, testimoni indipendenti) e spiegare concretamente come la prova avrebbe determinato un effetto decisivo sul complesso probatorio.
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