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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03500/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 marzo 2025, ma il testo dell'ordinanza non indica il reato contestato né il contenuto specifico della decisione di merito. L'unico motivo esaminato dalla Corte di cassazione riguarda la deduzione di un motivo ritenuto generico e meramente riproduttivo di censure già formulate nei gradi di merito, relative al giudizio di responsabilità, che la sentenza impugnata aveva già vagliato e disatteso con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. La Corte rileva quindi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per mera reiterazione di doglianze già esaminate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta era generica e sostanzialmente riproduttiva di questioni già affrontate e respinte dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è esclusa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già formulate nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito non integra un motivo idoneo a superare il controllo di ammissibilità in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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