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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08754/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio del lavoratore da una cooperativa all'altra nell'ambito di una successione nell'appalto di servizi. Il lavoratore sosteneva che, già presso la precedente datrice di lavoro, gli fosse stato riconosciuto un assegno ad personam quale superminimo non assorbibile, poi sospeso; chiedeva quindi l'accertamento del diritto alla prosecuzione di tale voce retributiva anche dopo il passaggio alla nuova cooperativa, nonché la condanna della nuova datrice al pagamento, anche in via solidale per il periodo precedente il subentro. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata, ritenendosi non provato un trasferimento d'azienda o di ramo, ma solo un cambio appalto, e valorizzandosi il contenuto degli accordi sindacali e della documentazione contrattuale. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003 per avere escluso il trasferimento d'azienda in presenza di elementi di discontinuità; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE per mancata applicazione delle tutele da trasferimento; 3) violazione dell'art. 4 CCNL multiservizi per omessa considerazione della procedura contrattuale prevista; 4) violazione degli artt. 36 Cost., 2077 e 2948, n. 4, c.c. per avere negato il diritto all'assegno ad personam dopo il cambio appalto, interpretando in senso soppressivo la clausola di rinegoziazione; 5) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 5 d.m. 55/2014 in punto spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a rimettere in discussione l'accertamento di merito sulla natura del rapporto intercorso tra le imprese succedutesi nell'appalto e sull'interpretazione degli accordi sindacali. In particolare, ha affermato che il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme, che le censure sul trasferimento d'azienda e sulla procedura del CCNL tendevano in realtà a contestare valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, e che, escluso il trasferimento d'azienda, non potevano operare le tutele dell'art. 2112 c.c. Ha inoltre rilevato che la critica sull'assegno ad personam si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa, senza denunciata violazione dei canoni ermeneutici, e che la condanna alle spese applicava correttamente il principio di soccombenza. Il ricorrente è stato condannato anche al rimborso delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    La censura non ha colto una violazione di legge, perché i giudici di merito avevano accertato in fatto plurimi elementi di discontinuità tra le gestioni; la critica investiva solo la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2112 c.c.

    Le garanzie da trasferimento d'azienda non operano se il trasferimento stesso è stato escluso in fatto; non è sufficiente una diversa qualificazione della vicenda come cessione di ramo se non sorretta dalla prova dei relativi presupposti.

  • direttiva 2001/23/CE

    Invocata insieme all'art. 2112 c.c., è stata ritenuta inapplicabile una volta esclusa la sussistenza del trasferimento d'azienda.

  • art. 4 CCNL multiservizi

    La doglianza è stata reputata inammissibile perché, sotto la veste della violazione del contratto collettivo, si introduceva in realtà un fatto nuovo relativo al mancato espletamento della procedura.

  • art. 36 Cost.

    La censura è stata dichiarata inammissibile anche perché non era stata specificata né allegata la lesione dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

  • art. 2077 c.c.

    Invocato a sostegno del mantenimento del trattamento economico, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa interpretazione dell'accordo sindacale e su questioni nuove.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza che la Corte ravvisasse una decisiva violazione di legge.

  • art. 1362 ss. c.c.

    La Corte ha ricordato che la censura in cassazione sull'interpretazione negoziale deve indicare la violazione dei canoni ermeneutici; non basta contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata violazione del criterio legale dell'onere della prova, perché i giudici di merito non hanno applicato un criterio residuale ma hanno valutato gli elementi offerti dalle parti per ritenere provata la discontinuità.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per qualificare come inammissibile la prospettazione in appello di un fatto nuovo, poi ripresa in cassazione come questione non trattabile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha distinto tra veri errori di diritto e censure dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto; queste ultime sono inammissibili in presenza di doppia conforme o quando si risolvono in rivalutazione del merito.

  • art. 360, penultimo comma, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle rationes decidendi dei due gradi di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata confermata in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    Richiamato nel quinto motivo, respinto perché la liquidazione delle spese era conforme al principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo disposto in dispositivo.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
  • La denuncia di violazione di norme sul trasferimento d'azienda o di contratti collettivi non può risolversi nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Escluso in fatto il trasferimento d'azienda o di ramo, non possono essere invocate le tutele legali previste per la successione nei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. e dalla disciplina unionale corrispondente.
  • La censura sull'interpretazione di un accordo sindacale o di un contratto deve individuare la violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, e il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza indicando dove tali questioni siano state già prospettate.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e può essere censurata solo per specifica violazione dei criteri legali di liquidazione, non per mera insoddisfazione della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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