Sentenza del 07/03/2024 n. 6864 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-diniego relativo a una richiesta di rimborso dell'imposta proporzionale di registro e delle imposte ipocatastali applicate su un atto notarile; l'imposta era stata pagata dal notaio rogante, destinatario dell'avviso di liquidazione. Nel ricorso di cassazione si deducevano quattro motivi: (i-iii) censura sulla decisione della CTR che non avrebbe rilevato la tardività dell'appello dell'Agenzia delle Entrate (contestazione della data di spedizione/produzione della prova postale e nullità o carenza motivazionale della sentenza regionale); (iv) censura circa la qualificazione dell'oggetto del giudizio: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che si contestasse l'avviso di liquidazione non impugnato, mentre la società aveva impugnato il diniego di rimborso, deducendo inoltre che l'avviso era stato notificato solo al notaio, pagato da questi e quindi il contribuente non avrebbe potuto impugnarlo in tempo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Quanto ai primi tre motivi, accerta la prova della spedizione dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate nell'ultimo giorno utile (24/02/2014) sulla base del timbro postale sulla distinta di spedizione, escludendo rilevanza delle informazioni Web di Poste Italiane. Quanto al quarto motivo, conferma che il rimborso dell'imposta è azione spettante al 'solvens' (il contribuente che ha effettivamente pagato) e che, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione notificato al notaio e non impugnato da alcuno degli obbligati in solido si definisce con l'adempimento del notaio; i contraenti non possono successivamente ottenere il rimborso in assenza di impugnazione dell'avviso e il notaio non è titolato a richiedere il rimborso salvo che l'avviso gli sia stato personalmente notificato. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 10, art. 19, art. 21, art. 49
Norme del processo tributario richiamate dalla ricorrente: la Corte ha valutato le eccezioni processuali e richiamato regole di ammissibilità e di motivazione richieste nel procedimento d'appello e in primo grado.
Codice di procedura civile
art. 81, art. 100, art. 112, art. 115, art. 327
Richiamati in relazione alle regole di motivazione della sentenza, all'onere della prova e alla regolarità della notificazione e dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e che la prova postale fosse valida.
D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposta di registro)
art. 57, art. 77, art. 22 (richiamato)
Art.57 individua la responsabilità solidale del notaio: il notaio è responsabile in solido per il pagamento ma non costituisce il 'contribuente' sostanziale; art.77 stabilisce chi può richiedere il rimborso (il contribuente/chi è soggetto alla sanzione). La Corte ha applicato tali principi per escludere la legittimazione del notaio a chiedere rimborso quando non destinatario personale dell'avviso e per escludere il rimborso a favore dei contraenti quando l'avviso è stato notificato al notaio e non impugnato.
D.Lgs. n. 463 del 1997 e D.Lgs. n. 9 del 2000
disciplina della registrazione telematica
Rilevanti per il profilo operativo della registrazione e dell'autoliquidazione telematica; la Corte ricorda che l'avviso notificato al notaio che ha operato mediante procedura telematica può essere impugnato anche dalle parti contraenti.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per il principio che il notaio, in quanto responsabile d'imposta, è tenuto all'integrazione del versamento ma ciò non muta la titolarità sostanziale dell'imposta in capo alle parti contraenti.
Codice Civile
Art.1292 (adempimento del coobbligato estingue l'obbligazione) e art.2033 (ripetizione dell'indebito) sono stati utilizzati per spiegare l'effetto estintivo dell'adempimento del notaio e la limitazione dell'azione di ripetizione al rapporto solvens-creditore.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norme richiamate in tema di liquidazione delle spese di giudizio e di contributo unificato da applicarsi alla parte soccombente.
Massime di principio
- Se l'avviso di liquidazione dell'imposta è stato notificato al notaio e il notaio ha provveduto al pagamento, il rapporto tributario si può ritenere definito: i contraenti non possono ottenere il rimborso se non hanno impugnato l'avviso nei termini.
- La legittimazione al rimborso spetta al soggetto che ha effettivamente corrisposto l'imposta (solvens); il notaio, se nondestinatario personale dell'avviso, non è titolato a chiedere il rimborso a suo nome, salvo che l'avviso gli sia stato notificato direttamente.
- Gli obbligati in solido (notaio e parti) possono essere destinatari dell'avviso: l'Amministrazione può scegliere a quale coobbligato notificare; la mancata impugnazione dell'avviso da parte di chi è legittimato rende la pretesa definitiva nei confronti di tutti.
- In presenza di pagamento da parte di un coobbligato in solido, l'azione di ripetizione dell'indebito è ordinariamente esercitabile tra il solvens e il destinatario del pagamento (regime della ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c.).
- La prova della tempestiva spedizione degli atti di impugnazione effettuati tramite servizio postale si desume dal timbro/bollo dell'Amministrazione postale sulla distinta di spedizione; le informazioni web di tracking non sostituiscono il timbro postale ai fini della prova della regolarità della notificazione/spedizione.
- Se si intende contestare una pretesa impositiva divenuta definitiva per mancata impugnazione, la via corretta è l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, non l'istanza di rimborso a posteriori; altrimenti si corre il rischio di inammissibilità per difetto di legittimazione o per aver contestato un atto ormai definitivo.
- In fase preventiva, chi subisce una rivalsa dal notaio che ha pagato per suo conto deve valutare tempestivamente l'impugnazione dell'avviso di liquidazione e/o le azioni fra privati (regresso/rivalsa) contro il notaio, secondo chi effettivamente deteneva la legittimazione processuale.
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