Cassazione Penale, Sentenza n. 05381/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata 3 anni e 6 mesi) sulla base della ritenuta pericolosità sociale e qualificata per reati a scopo di lucro, associazione per delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Due motivi principali: (1) carenza di motivazione sull'attualità della pericolosità e illegittima presunzione derivante dal precedente giudizio penale, tenuto conto dei periodi di detenzione e misure cautelari subiti; (2) vizio nella valutazione della provenienza dei mezzi economici: uso illegittimo di indici ISTAT a valore indiziario, inversione dell'onere della prova a carico della difesa e omissione del reddito pensionistico materno nella ricostruzione del reddito familiare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato complessivamente infondato e quindi respinto. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di prevenzione ritenendo sussistenti gravi indizi della responsabilità e della attualità della pericolosità: partecipazione e ruolo attivo nell'organizzazione dedita a frodi fiscali nel settore carburanti (procedimento "Andrea Doria"), collegamenti e favoreggiamento della cosca di 'ndrangheta Labate, ruolo di prestanome e intestazione fittizia della societa Star Fuel s.r.l., sequestro di oltre 2 milioni di euro in contanti, indizi di auto-riciclaggio. Quanto agli aspetti patrimoniali, la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli indici ISTAT come elemento indiziario (con un abbattimento del 20% in favore del ricorrente), ha ritenuto correttamente valutato il reddito familiare comprensivo della pensione materna e ha escluso l'inversione illegittima dell'onere della prova; inoltre l'arresto o la misura cautelare subìta durante il procedimento non è sufficiente di per sé a escludere l'attualità della pericolosità senza elementi concreti che dimostrino dissociazione dai contesti criminosi. Conseguentemente il decreto impugnato è stato confermato.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 4 comma 1 lett. b) e c), art. 14, art. 24
Le disposizioni consentono di adottare misure di prevenzione quando dalla valutazione complessiva degli indici emergono attualita e stabilita della pericolosita sociale; l'art. 14 non produce automaticamente una presunzione assoluta e l'attualita va valutata sul quadro indiziario complessivo; l'art. 24 autorizza la valutazione della provenienza dei beni e l'uso di indici indiziari a supporto della sproporzione patrimoniale
Codice penale
artt. 110, 416, 416-bis.1, 648-ter, 512-bis
I reati contestati (associazione, reati connessi alle frodi e riciclaggio) costituiscono la base della pericolosita qualificata; la gravita e la natura delle condotte aggravate dall'agevolazione mafiosa alimentano il quadro indiziario per la prevenzione
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Norme sui reati tributari impiegate per qualificare le condotte di frode fiscale e tributaria nell'ambito dell'associazione dedita al commercio illecito di carburanti
Giurisprudenza della Corte costituzionale
Richiamata per l'indicazione sui criteri di verifica dell'attualita della pericolosita e sul ruolo delle misure cautelari nel procedimento di prevenzione: l'arresto non sospende automaticamente la misura di prevenzione e non annulla di per sé la valutazione della pericolosita
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021 (Caroppo), Rv. 282361 - 01
Conferma la possibilita di utilizzare elaborazioni statistiche (indici ISTAT) come elemento indiziario circa la capacità di spesa del nucleo familiare nella ricostruzione della sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti; residua a carico della parte l'onere di fornire prova contraria
Massime di principio
- La sussistenza e l'attualita della pericolosita sociale devono emergere da un quadro indiziario complessivo e articolato: arresti o misure cautelari subite non cancellano automaticamente la pericolosita, salvo prova concreta di dissociazione dai contesti criminosi
- Gli indici statistici (es. ISTAT) possono essere utilizzati come elemento indiziario, anche se non vincolante; il giudice puo tenerne conto riducendoli se opportuno, ma restano utili per evidenziare sproporzioni reddituali
- In materia patrimoniale, un consistente ritrovamento di denaro contante o altre acquisizioni ingiustificate costituisce un forte indizio di provenienza illecita che richiede della difesa una prova concreta di fonti lecite alternative
- La prova dell'assenza di attualita della pericolosita richiede elementi attuali e specifici di dissociazione (comportamenti, attività lecite continuative, collaborazione concreta), non la sola circostanza dell'esecuzione di misure coercitive
- L'onere principale di provare la sproporzione e l'origine illecita dei beni grava sull'accusa tramite indizi e investigazioni; tuttavia la difesa deve proporre e documentare fonti lecite alternative per incidere sul giudizio di prevenzione
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