Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05381/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata 3 anni e 6 mesi) sulla base della ritenuta pericolosità sociale e qualificata per reati a scopo di lucro, associazione per delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Due motivi principali: (1) carenza di motivazione sull'attualità della pericolosità e illegittima presunzione derivante dal precedente giudizio penale, tenuto conto dei periodi di detenzione e misure cautelari subiti; (2) vizio nella valutazione della provenienza dei mezzi economici: uso illegittimo di indici ISTAT a valore indiziario, inversione dell'onere della prova a carico della difesa e omissione del reddito pensionistico materno nella ricostruzione del reddito familiare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato complessivamente infondato e quindi respinto. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di prevenzione ritenendo sussistenti gravi indizi della responsabilità e della attualità della pericolosità: partecipazione e ruolo attivo nell'organizzazione dedita a frodi fiscali nel settore carburanti (procedimento "Andrea Doria"), collegamenti e favoreggiamento della cosca di 'ndrangheta Labate, ruolo di prestanome e intestazione fittizia della societa Star Fuel s.r.l., sequestro di oltre 2 milioni di euro in contanti, indizi di auto-riciclaggio. Quanto agli aspetti patrimoniali, la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli indici ISTAT come elemento indiziario (con un abbattimento del 20% in favore del ricorrente), ha ritenuto correttamente valutato il reddito familiare comprensivo della pensione materna e ha escluso l'inversione illegittima dell'onere della prova; inoltre l'arresto o la misura cautelare subìta durante il procedimento non è sufficiente di per sé a escludere l'attualità della pericolosità senza elementi concreti che dimostrino dissociazione dai contesti criminosi. Conseguentemente il decreto impugnato è stato confermato.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. b), art. 4 comma 1 lett. b) e c), art. 14, art. 24

    Le disposizioni consentono di adottare misure di prevenzione quando dalla valutazione complessiva degli indici emergono attualita e stabilita della pericolosita sociale; l'art. 14 non produce automaticamente una presunzione assoluta e l'attualita va valutata sul quadro indiziario complessivo; l'art. 24 autorizza la valutazione della provenienza dei beni e l'uso di indici indiziari a supporto della sproporzione patrimoniale

  • Codice penale

    artt. 110, 416, 416-bis.1, 648-ter, 512-bis

    I reati contestati (associazione, reati connessi alle frodi e riciclaggio) costituiscono la base della pericolosita qualificata; la gravita e la natura delle condotte aggravate dall'agevolazione mafiosa alimentano il quadro indiziario per la prevenzione

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Norme sui reati tributari impiegate per qualificare le condotte di frode fiscale e tributaria nell'ambito dell'associazione dedita al commercio illecito di carburanti

  • Giurisprudenza della Corte costituzionale

    Richiamata per l'indicazione sui criteri di verifica dell'attualita della pericolosita e sul ruolo delle misure cautelari nel procedimento di prevenzione: l'arresto non sospende automaticamente la misura di prevenzione e non annulla di per sé la valutazione della pericolosita

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021 (Caroppo), Rv. 282361 - 01

    Conferma la possibilita di utilizzare elaborazioni statistiche (indici ISTAT) come elemento indiziario circa la capacità di spesa del nucleo familiare nella ricostruzione della sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti; residua a carico della parte l'onere di fornire prova contraria

Massime di principio

  • La sussistenza e l'attualita della pericolosita sociale devono emergere da un quadro indiziario complessivo e articolato: arresti o misure cautelari subite non cancellano automaticamente la pericolosita, salvo prova concreta di dissociazione dai contesti criminosi
  • Gli indici statistici (es. ISTAT) possono essere utilizzati come elemento indiziario, anche se non vincolante; il giudice puo tenerne conto riducendoli se opportuno, ma restano utili per evidenziare sproporzioni reddituali
  • In materia patrimoniale, un consistente ritrovamento di denaro contante o altre acquisizioni ingiustificate costituisce un forte indizio di provenienza illecita che richiede della difesa una prova concreta di fonti lecite alternative
  • La prova dell'assenza di attualita della pericolosita richiede elementi attuali e specifici di dissociazione (comportamenti, attività lecite continuative, collaborazione concreta), non la sola circostanza dell'esecuzione di misure coercitive
  • L'onere principale di provare la sproporzione e l'origine illecita dei beni grava sull'accusa tramite indizi e investigazioni; tuttavia la difesa deve proporre e documentare fonti lecite alternative per incidere sul giudizio di prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.