Cassazione Penale, Sentenza n. 15283/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva disposto la consegna dell'interessato in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola il 24/2/2025 per il reato di inosservanza della condanna. Il difensore ha dedotto errata applicazione dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 sostenendo che il ricorrente fosse radicato nel territorio italiano: la relazione affettiva con Noemi Drago sarebbe iniziata prima del matrimonio (celebrato il 5/2/2025), il ricorrente era facilmente rintracciabile dalle forze di polizia italiane e aveva richiesto di espiare la pena in Italia; tali elementi, secondo il ricorrente, dimostrerebbero il radicamento in Italia e avrebbero dovuto impedire la consegna
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo le modifiche introdotte dall'art. 18 del d.lgs. 2/2/2021 n. 10 all'art. 22 L. n. 69/2005, non sia più proponibile ricorso per cassazione per vizi di motivazione contro le decisioni di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo; il controllo della Corte di Cassazione è stato circoscritto ai soli motivi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p. Il motivo del ricorso era in realtà un'apprezzamento del merito (valutazione del radicamento) e pertanto inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005
Norme richiamate
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 18)
La modifica ha limitato la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le decisioni di consegna emesse in esecuzione di mandato di arresto europeo, escludendo il sindacato sulle questioni di merito e di motivazione
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 22)
Regola la procedura di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo; nella versione risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 10/2021 non consente il ricorso per cassazione per vizi di motivazione sulle sentenze di consegna
art. 606 c.p.p. (lett. a), b) e c))
Limita i motivi di ricorso alla Cassazione nei procedimenti di consegna: la Corte di Cassazione può sindacare solo i motivi espressamente previsti da queste lettere (vizi di diritto/competenza e fattispecie tassative), non la valutazione del merito
art. 116 c.p.p.
Norma citata in relazione all’onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 22, comma 5)
Prevede adempimenti della Cancelleria dopo la decisione di consegna; la Corte incarica la Cancelleria di eseguirli
Massime di principio
- Dopo le modifiche del 2021, in materia di mandato di arresto europeo la Corte di Cassazione non è più competente a riesaminare questioni di merito o vizi di motivazione: le critiche che riguardano l'apprezzamento del radicamento del soggetto sono valutazioni di merito e quindi inammissibili in Cassazione
- Per contestare la consegna per motivi di radicamento (o simili) è essenziale invocare e articolare davanti alla Corte territoriale i relativi argomenti e produrre prova documentale rigorosa (contratti di locazione antecedenti, certificati di residenza, buste paga con datazione, iscrizione anagrafica, rapporti di lavoro continuativi, atti familiari) perché la Cassazione non riesamina la valutazione probatoria
- Se si intende ricorrere in Cassazione è necessario inquadrare i motivi nei criteri tassativi dell'art. 606 c.p.p. (es. violazione di norme sostanziali o processuali, incompetenza) e non come vizi di motivazione; solo questi motivi possono essere esaminati
- La mera convivenza o una relazione affettiva recente, senza elementi documentali che dimostrino stabilità temporale e integrazione (residenza continuativa, lavoro duraturo, vincoli familiari consolidati), difficilmente fonda un apprezzamento di radicamento utile a impedire la consegna
- In presenza di questioni di diritto (es. violazione di norme procedurali nel procedimento di consegna) la Cassazione resta competente: tali profili vanno distinti con chiarezza dai profili valutativi del merito
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