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Circolare

Circolare numero 21 del 04-02-2016

Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2015.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il riconoscimento di giornate aggiuntive ai fini previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli impiegati in aziende colpite da calamità, richiamando i requisiti per l’accesso al beneficio e gli adempimenti telematici/cartacei a carico delle aziende e delle sedi. Vengono inoltre confermati termini e modalità per la validazione delle dichiarazioni di calamità e per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2015, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016.

Beneficio per lavoratori agricoli in aree calamitate e modalità di compilazione/pubblicazione degli elenchi 2015

Beneficio per lavoratori agricoli in aree calamitates e gestione degli elenchi nominativi 2015

La circolare disciplina il riconoscimento di giornate contributive aggiuntive per i lavoratori agricoli impiegati in aziende colpite da calamità, nonché le modalità operative per la presentazione e la validazione delle dichiarazioni di calamità. Indica inoltre il termine di pubblicazione degli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2015, in coerenza con la disciplina sulla notifica telematica degli elenchi dei lavoratori agricoli.

Quadro normativo e presupposti del beneficio

La circolare richiama le precedenti circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, rinviando a tali documenti per gli approfondimenti. Il beneficio è collegato alle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 e riguarda le aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004.

Per l’accesso al beneficio, l’azienda deve ricadere in un’area dichiarata calamitata e tali aree devono essere:

  • delimitate ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • individuate tramite delibere o decreti regionali;
  • riferite ad avversità atmosferiche comprese nel Piano assicurativo agricolo.

Pubblicazione degli elenchi nominativi annuali

La circolare ricorda che l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha introdotto la notifica degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.

Per gli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2015, la pubblicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2016.

Requisiti per il riconoscimento delle giornate aggiuntive

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate ulteriori rispetto a quelle di effettivo lavoro, al fine di raggiungere il numero di giornate lavorative svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

Per il 2015, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo la dichiarazione di calamità in via telematica, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati.

L’adempimento si effettua attraverso l’applicazione disponibile nella sezione "Servizi Online", con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole", utilizzando le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dai provvedimenti regionali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare un’istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare. La trasmissione, telematica o cartacea, deve avvenire entro il 10 febbraio 2016, così da consentire alle sedi la successiva validazione entro il 23 febbraio.

Adempimenti delle sedi e procedura di validazione

In INTRANET, nella sezione "Servizi per l’Agricoltura - SUBORDINATI", è disponibile la procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità) per la validazione delle dichiarazioni trasmesse.

Tramite l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", e cliccando sul campo "Info", l’operatore abilitato verifica i dati trasmessi dall’azienda e controlla il decreto o la delibera di Giunta regionale di calamità, già inserito in procedura dalle Direzioni regionali.

Ai fini della validazione, le sedi devono fare esclusivo riferimento ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o alla reiezione tramite il pulsante "Salva e continua".

In caso di rigetto, è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto" per completare l’esito. Le istanze sono consultabili dalla voce del menù principale "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è possibile anche stampare il PDF dell’esito.

Le istanze cartacee relative ai concedenti terreni in piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni indicate devono essere completate entro il 23 febbraio 2016.

Punti principali

Contesto normativo e condizioni per il beneficio

La circolare richiama le precedenti nn. 102/2008 e 57/2009 e chiarisce che il beneficio spetta alle aziende i cui lavoratori hanno diritto alle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007, purché l’azienda abbia beneficiato degli interventi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e ricada in un’area dichiarata calamitata. L’area deve essere delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, mediante delibere o decreti regionali, e le avversità atmosferiche devono rientrare nel Piano assicurativo agricolo.

Pubblicazione degli elenchi nominativi annuali 2015

Richiamando l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111/2011, la circolare ribadisce che gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, devono essere notificati mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo. Per gli elenchi valevoli per l’anno 2015, la pubblicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2016.

Requisiti del lavoratore per il riconoscimento delle giornate aggiuntive

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate presso gli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio. Per l’anno 2015 il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.; il beneficio è esteso anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, tramite l’applicazione disponibile in "Servizi Online" con la voce "dichiarazione di calamità aziende agricole", accessibile con le ordinarie credenziali del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dai provvedimenti regionali ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato. La trasmissione, telematica o cartacea, deve avvenire entro il 10 febbraio 2016.

Adempimenti delle sedi e validazione delle istanze

Le sedi devono operare nella procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità) disponibile in INTRANET, sezione "Servizi per l’Agricoltura - Subordinati", per validare le dichiarazioni ricevute. L’operatore, tramite "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e il campo "Info", verifica la corrispondenza del decreto/delibera regionale già inserito in procedura dalle Direzioni regionali, attenendosi esclusivamente ai provvedimenti regionali che delimitano i territori ai sensi della legge n. 296/2006. L’esito può essere di approvazione o reiezione; in caso di rigetto è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili e stampabili in PDF dalla voce "Consultazione dichiarazione di calamità". Le istanze cartacee dei concedenti per piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni devono essere completate entro il 23 febbraio 2016.

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