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Circolare

Circolare numero 22 del 04-02-2016

Sommario: con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more dell’iter procedurale all’esito del quale sarà adottato il decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, del D.Lgs. 148/2015. Si forniscono, inoltre, le istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il passaggio dal Fondo residuale al Fondo di integrazione salariale ai sensi del D.Lgs. 148/2015, chiarendo il quadro normativo, la platea dei datori di lavoro interessati e le prestazioni garantite: assegno di solidarietà e assegno ordinario. Sono indicati i termini di presentazione delle domande, il regime intertemporale per gli eventi dal 1° gennaio 2016, le regole di neutralizzazione dei termini e le modalità telematiche di presentazione. Viene inoltre precisato che, al momento della circolare, la procedura è già disponibile per l’assegno ordinario ma non ancora per l’assegno di solidarietà.

Fondo di integrazione salariale: prestazioni, termini e modalità di presentazione delle domande

Fondo di integrazione salariale: prestazioni, termini e modalità operative

La circolare interviene nella fase di passaggio dal Fondo residuale al Fondo di integrazione salariale, disciplinato dal D.Lgs. 148/2015, fornendo le prime istruzioni applicative per l’accesso alle prestazioni e per la presentazione delle domande. Il documento è rilevante sia per la definizione della platea dei datori di lavoro interessati sia per la disciplina intertemporale delle istanze relative agli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi a cavallo del 1° gennaio 2016.

Quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto che dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale istituito con D.I. n. 79141/2014 assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Dal medesimo momento si applicano le disposizioni dell’art. 29 del decreto legislativo, in aggiunta alla disciplina previgente del Fondo residuale, mentre l’art. 46, comma 2, ha abrogato i commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 3 della legge 92/2012 e il D.I. 79141/2014.

In attesa del decreto interministeriale di adeguamento previsto dall’art. 28, comma 4, il Ministero del lavoro ha emanato le note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot. n. 998 del 18 gennaio 2016, che regolano il regime intertemporale. Sulla base di tali indicazioni, la circolare fornisce le prime regole operative per le prestazioni e per l’invio delle istanze.

Ambito di applicazione e platea dei beneficiari

Il Fondo di integrazione salariale continua la funzione di sostegno al reddito già svolta dal Fondo residuale, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS e che non abbiano costituito Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.

Rispetto al sistema previgente, la disciplina amplia la platea dei beneficiari:

  • il Fondo si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti è prevista anche l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario;
  • l’assegno di solidarietà è espressamente ricondotto tra le prestazioni garantite dal Fondo.

Per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti, l’assegno ordinario è riconosciuto per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Prestazioni garantite dal Fondo

Il Fondo assicura due prestazioni in costanza di rapporto di lavoro:

  • l’assegno di solidarietà;
  • l’assegno ordinario.

Le prestazioni hanno importo pari all’integrazione salariale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 148/2015 e sono soggette alle disposizioni dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Il trattamento corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, entro il limite dell’orario contrattuale, al netto della riduzione connessa ai contributi previsti dall’art. 26, quantificata nella misura del 5,84%, che resta acquisita al Fondo.

Assegno di solidarietà

L’assegno di solidarietà è riconosciuto sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, finalizzato a ridurre l’orario di lavoro per evitare o contenere eccedenze di personale nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

La circolare precisa i limiti della riduzione oraria:

  • la riduzione media non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
  • per ciascun lavoratore la riduzione complessiva non può superare il 70% nell’intero periodo di vigenza dell’accordo.

Nelle more dei decreti attuativi sui criteri di approvazione e concessione, l’autorizzazione avviene previo esame istruttorio secondo i criteri del D.M. n. 46448/2009 in materia di contratti di solidarietà. Le istanze devono essere corredate dell’apposita scheda causale disponibile nella procedura telematica.

Quanto alla decorrenza e ai destinatari:

  • è garantito per eventi di riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016 per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti;
  • è garantito, per eventi verificatisi dal 1° luglio 2016, anche per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti.

Le domande devono essere presentate entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo collettivo aziendale e la riduzione di attività deve iniziare entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Assegno ordinario

L’assegno ordinario costituisce una prestazione aggiuntiva per i soli datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, con riferimento a eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016. La prestazione opera per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, con esclusione delle intemperie stagionali, e dalla disciplina straordinaria, limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.

In attesa del decreto ministeriale sui nuovi criteri, la circolare stabilisce che continuano ad applicarsi i criteri finora utilizzati, con richiamo specifico:

  • al D.M. 31444/2002 per la causale di riorganizzazione aziendale;
  • al D.M. 31826/2002 per la causale di crisi aziendale.

La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In caso di tardiva presentazione, il trattamento non può essere riconosciuto per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, cioè dal lunedì della settimana precedente. Per consentire il corretto ricalcolo delle ore non indennizzabili, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto le ore di sospensione effettuate nei periodi esclusi tramite il modello allegato alla circolare 201/2015.

Se la domanda è trasmessa prima del termine iniziale di 30 giorni, la procedura informatica non consente l’inoltro e invita l’utente a ripresentarla nei termini di legge.

Neutralizzazione dei termini nella fase iniziale

Per assicurare la continuità della tutela e una transizione senza soluzione di continuità verso il Fondo di integrazione salariale, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare è neutralizzato ai soli fini della decorrenza dei termini di presentazione delle domande.

Ne consegue che:

  • per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel periodo neutralizzato, il termine dei 15 giorni per la domanda di assegno ordinario decorre dalla data di pubblicazione della circolare;
  • per gli eventi successivi alla pubblicazione si applica la disciplina ordinaria degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 148/2015;
  • per l’assegno di solidarietà, i termini di presentazione decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio richiamato nel paragrafo 4.

Regime intertemporale e operatività del Fondo

La circolare richiama il messaggio INPS n. 7637 del 28 dicembre 2015, emanato in relazione all’operatività del Fondo residuale, che aveva individuato il termine del 31 dicembre 2015, ovvero il 12 gennaio 2016 per il periodo neutralizzato, per la presentazione delle domande di assegno ordinario del vecchio Fondo.

Sulla base delle note ministeriali del 14 e 18 gennaio 2016, viene precisato che la nuova disciplina del Fondo di integrazione salariale si applica dal 1° gennaio 2016 ai datori di lavoro già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, ossia ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti non rientranti nella CIGO e CIGS e privi, al 31 dicembre 2015, di Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del nuovo Fondo per eventi decorrenti dal 1° gennaio 2016 e sono tenuti a versare le nuove aliquote contributive di cui all’art. 29, comma 8, del D.Lgs. 148/2015.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti e per quelli con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale, cui la disciplina dei Fondi di solidarietà è stata estesa dall’art. 26, comma 7, del D.Lgs. 148/2015, l’applicazione concreta della nuova normativa è invece rimessa al decreto interministeriale di cui all’art. 28, comma 4. Per tali soggetti l’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 2016 solo dopo l’entrata in vigore del decreto.

La gestione del Fondo è affidata al Comitato amministratore già operante per il Fondo residuale, nominato con D.M. 30 novembre 2015 e insediato il 18 dicembre 2015. Tuttavia, con riferimento alle nuove prestazioni del Fondo di integrazione salariale e alla platea indicata, dal 1° gennaio 2016 il Comitato cessa di deliberare sulla concessione dei trattamenti, compiti che sono attribuiti alle strutture territoriali INPS competenti per unità produttiva. Restano invece al Comitato i compiti relativi alle istanze già presentate al Fondo residuale.

Modalità di presentazione delle domande

La procedura di presentazione è unica per entrambe le prestazioni e consente l’invio telematico delle domande di assegno di solidarietà e di assegno ordinario. Le istanze vanno presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva; per l’individuazione dell’unità produttiva si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto in materia di CIGO con circolare n. 197/2015 e messaggio n. 7336/2015.

La domanda è disponibile nel portale INPS, nell’area Servizi OnLine riservata a "Aziende, consulenti e professionisti", percorso "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di solidarietà" > "Fondi di solidarietà". L’accesso avviene tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Una volta completata e inviata, la domanda viene protocollata e consente la stampa della ricevuta di presentazione e del prospetto dei dati trasmessi. Il manuale operativo è disponibile nella sezione documentazione dell’applicazione.

Al momento della compilazione l’azienda deve indicare:

  • il tipo di prestazione richiesta;
  • il periodo interessato;
  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • le ore di sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa.

La circolare precisa che non è più necessaria la distinzione dei dati per qualifica dei lavoratori nella compilazione principale, essendo sufficiente il numero totale dei lavoratori coinvolti e delle ore richieste.

Devono essere allegati alla domanda:

  • l’accordo collettivo aziendale, per l’assegno di solidarietà;
  • la comunicazione aziendale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 148/2015, oppure il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale, per l’assegno ordinario;
  • l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, con indicazione di qualifica, orario contrattuale e ulteriori dati richiesti nel file .CSV disponibile nell’area download;
  • per l’assegno ordinario, le schede causali predisposte per ciascuna causale e l’allegato tecnico esemplificativo;
  • per l’assegno di solidarietà, la sola scheda relativa al contratto di solidarietà.

Se l’azienda è stata interessata da operazioni societarie, ai fini istruttori devono essere indicati nel campo note o mediante apposita dichiarazione i codici fiscali e le matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate prestazioni pregresse. La mancanza della documentazione richiesta comporta la non istruttoria della domanda.

La stima della prestazione viene effettuata automaticamente dalla procedura sulla base dei dati inseriti. In fase di invio online, la procedura richiede anche l’indicazione delle ore di riduzione o sospensione distinte per qualifica. Nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro è presente inoltre uno spazio per eventuali comunicazioni utili all’istruttoria e per l’invio di documenti in formato PDF.

Infine, la circolare chiarisce che, al momento, la procedura informatica non consente l’invio della domanda di assegno di solidarietà, mentre è già possibile trasmettere la domanda di assegno ordinario; la disponibilità della funzionalità per l’assegno di solidarietà sarà comunicata con successivo messaggio.

Punti principali

Quadro normativo e transizione dal Fondo residuale

Il D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, ha previsto l’adeguamento del Fondo residuale al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali e, dal 1° gennaio 2016, la sua trasformazione nel Fondo di integrazione salariale. Dalla stessa data risultano abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 3 della legge 92/2012 e il D.I. 79141/2014. In attesa del decreto interministeriale di adeguamento, la circolare fornisce le prime indicazioni operative sulla base delle note ministeriali del 14 e 18 gennaio 2016.

Ambito soggettivo e prestazioni garantite

Il Fondo continua la funzione di tutela del reddito per i lavoratori dipendenti di aziende escluse dalla CIGO e CIGS e prive di Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi. Rispetto al sistema previgente, la platea si amplia: il Fondo copre i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e, per quelli con più di quindici dipendenti, garantisce anche l’assegno ordinario. Per questi ultimi, l’assegno ordinario è riconosciuto per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Assegno di solidarietà

L’assegno di solidarietà è collegato a un accordo collettivo aziendale finalizzato a ridurre l’orario per evitare o ridurre eccedenze di personale, nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo o per prevenire licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo. La riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, e per ciascun lavoratore il taglio complessivo non può eccedere il 70% nell’intero periodo di accordo. La domanda va presentata entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo e la riduzione deve iniziare entro 30 giorni dalla domanda.

Assegno ordinario

L’assegno ordinario è previsto per sospensioni o riduzioni di attività dal 1° gennaio 2016 per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti, in relazione alle causali della normativa CIGO e, per la CIGS, limitatamente a riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. In attesa dei nuovi decreti attuativi, si applicano i criteri già utilizzati, richiamando i D.M. 31444/2002 e 31826/2002. La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione; in caso di ritardo opera il limite della settimana precedente la domanda, con obbligo di comunicare le ore non indennizzabili.

Regime intertemporale e neutralizzazione dei termini

Per agevolare la transizione al nuovo Fondo, il periodo tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare è neutralizzato ai soli fini dei termini di presentazione. Per gli eventi verificatisi in tale periodo, il termine dei 15 giorni per l’assegno ordinario decorre dalla pubblicazione della circolare; per gli eventi successivi si applica la disciplina ordinaria degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 148/2015. Per l’assegno di solidarietà, i termini decorrono dalla pubblicazione del messaggio richiamato nel paragrafo 4.

Gestione del Fondo e competenze istruttorie

Il Comitato amministratore del Fondo residuale continua a gestire le istanze già presentate al Fondo residuale e le relative decisioni fino alla definizione di tali pratiche. Per le nuove prestazioni del Fondo di integrazione salariale, invece, dal 1° gennaio 2016 le autorizzazioni sono attribuite alle strutture territoriali INPS competenti in relazione all’unità produttiva. La circolare rinvia a successivi atti per le istruzioni su concessione, pagamento delle prestazioni e contribuzione addizionale.

Presentazione telematica delle domande e documentazione

La domanda si presenta in via telematica tramite il portale INPS, sezione "CIG e Fondi di solidarietà" e quindi "Fondi di solidarietà", con accesso per aziende, consulenti e professionisti tramite codice fiscale e PIN. La procedura è unica per assegno di solidarietà e assegno ordinario; la domanda viene protocollata e consente stampa della ricevuta e del prospetto dati. Devono essere indicati tipo di prestazione, periodo, numero di lavoratori interessati e ore di sospensione/riduzione, senza più distinzione per qualifica nella compilazione principale. Vanno allegati l’accordo collettivo aziendale o la documentazione prevista per l’assegno ordinario, l’elenco dei lavoratori con dati richiesti e, per le aziende interessate da operazioni societarie, le informazioni sui codici fiscali e matricole con contribuzione/prestazioni pregresse. La procedura, al momento, consente l’invio solo per l’assegno ordinario; per l’assegno di solidarietà la funzionalità sarà resa disponibile con successivo messaggio.

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