L.R. Abruzzo 36/2015
Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo interviene su concessioni e canoni delle acque pubbliche, sulla polizia idraulica, sulle autorizzazioni provvisorie degli scarichi dei depuratori urbani e su alcune norme regionali collegate. Stabilisce termini e regole transitorie, tra cui l’autorizzazione provvisoria fino a 18 mesi (proroga 3 mesi) per gli impianti in adeguamento e specifici adempimenti per canoni, controlli e istanze. In parte è superata da successive modifiche e, per la norma sui canoni idroelettrici, da declaratoria di illegittimità costituzionale sulla lettera b) del comma 2 dell’art. 1.
Disposizioni in materia di acque, scarichi e concessioni idriche in Abruzzo
Disposizioni in materia di acque, concessioni idriche e scarichi urbani
La legge regionale Abruzzo n. 36 del 2015 coordina e modifica la disciplina regionale sulle acque pubbliche, sui canoni di concessione, sulla polizia idraulica e sull’autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Interviene inoltre su norme regionali pregresse per uniformarle alla disciplina statale e alla programmazione d’ambito.
Regolarizzazione delle utenze, canoni idroelettrici e grandi derivazioni
La legge modifica la L.R. 25/2011 sulla gestione delle utenze e dei canoni relativi alle acque pubbliche.
Per la regolarizzazione delle utenze ad uso potabile viene fissato al 30 giugno 2016 il termine per la presentazione della documentazione, in sostituzione del precedente termine biennale. Inoltre, se l’utente ha presentato la documentazione richiesta ed è in attesa dei pareri previsti dal Regolamento regionale 3/2007, l’utenza è autorizzata provvisoriamente fino al rilascio della concessione.
Per i canoni legati all’uso idroelettrico, la disciplina viene riformulata in relazione alla potenza efficiente e agli obblighi di comunicazione annuale. In particolare:
- l’utente deve comunicare al Servizio regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente;
- la potenza deve essere attestata da certificazione di un organismo terzo abilitato;
- in attesa della comunicazione, o se il dato trasmesso è inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario è calcolato sulla potenza nominale;
- la Giunta regionale approva un elenco di organismi terzi abilitati.
Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kW, fino all’entrata in funzione dell’impianto e finché non sia possibile misurare la potenza efficiente, si applica il costo unitario previsto dalla normativa regionale richiamata, dalla data di rilascio della concessione.
È prevista inoltre una sanzione economica aggravata: in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente entro il termine, il canone è triplicato rispetto a quello calcolato sulla potenza nominale media di concessione. Va però considerato che la lettera b) del comma 2 dell’art. 1 è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 59/2017.
La legge introduce anche una disciplina per le domande di concessione di grandi derivazioni d’acqua a favore dei Consorzi di bonifica: l’autorità regionale deve adottare il provvedimento finale entro 18 mesi dalla domanda, sia per le domande già presentate sia per le nuove concessioni. Restano dovuti i canoni secondo le destinazioni d’uso dell’acqua concessa.
Canoni e obblighi degli utenti delle grandi derivazioni idroelettriche
La legge modifica la L.R. 38/2013 sulle grandi derivazioni ad uso idroelettrico.
Le nuove disposizioni coordinano il canone per l’utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni con la disciplina della L.R. 25/2011, richiamandone i criteri di calcolo aggiornati. Sono inoltre abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della L.R. 38/2013 e viene eliminato il riferimento alle sole opere “demaniali” negli obblighi degli utenti. Le entrate della norma finanziaria sono destinate secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 8, della L.R. 7/2003.
Polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione dei corsi d’acqua
La legge affida, nelle more della classificazione delle opere idrauliche, alla Regione le competenze in materia di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione per i corsi d’acqua indicati nell’Allegato A.
La competenza regionale include anche le limitazioni e i divieti all’esecuzione di opere che possano influire sul regime dei corsi d’acqua. In attesa della definizione delle modalità di compartecipazione agli oneri finanziari, resta applicabile la disciplina del R.D. 523/1904 sulla costituzione del consorzio degli interessati e sulla contribuzione finanziaria.
L’Allegato A elenca i corsi d’acqua e i tratti di competenza regionale, tra cui, a titolo esemplificativo, il Tronto, Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano, Aterno, Pescara, Sangro, Trigno e altri corsi indicati nel testo.
Interpretazione sulla competenza per le piccole derivazioni
La legge chiarisce che, a partire dall’entrata in vigore della L.R. 81/1998 e alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione non è più competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, salvo le eccezioni previste dall’art. 94, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della L.R. 7/2003.
Spese di istruttoria del demanio idrico
Le entrate derivanti dalle spese di istruttoria del demanio idrico possono essere utilizzate anche per le missioni di natura ispettiva svolte dal personale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, mediante apposito capitolo di spesa.
Autorizzazione provvisoria degli scarichi dei depuratori urbani
La disciplina più operativa della legge riguarda l’autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 124, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.
La finalità è consentire il tempo necessario per gli interventi sugli impianti e sulle infrastrutture connesse, quando tali interventi siano finalizzati:
- all’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
- al potenziamento funzionale;
- alla ristrutturazione;
- alla dismissione degli impianti.
La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, disciplina con proprio provvedimento le fasi dell’autorizzazione provvisoria. Il provvedimento deve rispettare criteri specifici:
- la durata massima dell’autorizzazione provvisoria è 18 mesi, legata al cronoprogramma dei lavori;
- è ammessa una sola proroga, fino a 3 mesi, espressamente motivata e concessa dall’autorità competente per ragioni tecniche o eventi imprevedibili non imputabili al gestore;
- il gestore deve comunicare tempestivamente ogni modifica del cronoprogramma;
- durante la validità dell’autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli previsti dalla Direttiva dell’Allegato 3 alle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque;
- i controlli sullo scarico, finalizzati a verificare il rispetto del cronoprogramma, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione;
- ARTA monitora il corpo idrico recettore per verificare che gli scarichi provvisori non ne peggiorino la qualità.
L’istanza e il cronoprogramma devono indicare anche modalità e tempi di allaccio all’impianto in adeguamento di piccoli insediamenti urbani già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge, con carico non superiore a 50 abitanti equivalenti, anche se non regolati dalla convenzione prevista dalla delibera regionale n. 792/2013. Tali allacci devono essere realizzati contestualmente all’attivazione di presidi depurativi che garantiscano il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori.
Coordinamento della destinazione delle sanzioni sugli scarichi
La legge modifica la L.R. 1/2003 per destinare gli introiti delle sanzioni agli interventi di realizzazione, adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d’Ambito e negli strumenti di programmazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, secondo le priorità del Piano di tutela delle acque regionale.
I gestori del Servizio idrico integrato devono comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia competente l’elenco aggiornato degli interventi da finanziare con tali introiti; in caso di mancato rispetto del termine si applica l’art. 152 del D.Lgs. 152/2006. È inoltre abrogato il precedente comma 3.
Adeguamento della disciplina regionale sugli scarichi e assimilazione alle acque reflue domestiche
La legge interviene sulla L.R. 31/2010 per allineare la disciplina regionale a quella statale sugli scarichi.
Viene abrogato l’art. 2 e la tabella A dell’allegato alla legge. È poi inserita una norma che limita l’applicazione delle procedure di assimilazione alle acque reflue domestiche ai soli casi previsti dal D.P.R. 227/2011.
Inoltre, ai soli fini della legge regionale, viene precisato che sono considerati corpi idrici superficiali:
- tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla cartografia IGM o sulla carta tecnica regionale, collegati senza soluzione di continuità a un corpo idrico chiaramente identificato;
- altri elementi del reticolo non rappresentati in cartografia, purché collegati in modo permanente e senza soluzione di continuità a quelli rappresentati.
Ai fini dell’autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli del primo gruppo; per gli scarichi esistenti valgono entrambi i gruppi. Per gli scarichi disciplinati dall’art. 124, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione deve considerare il periodo di portata nulla e la capacità di diluizione negli altri periodi, fissando prescrizioni idonee a garantire l’autodepurazione del corpo ricettore e la tutela delle acque sotterranee, in particolare quelle destinate all’uso idropotabile.
Modifica dei termini della L.R. 5/2015
La legge modifica un termine della L.R. 5/2015, portandolo da centottanta a duecentosettanta giorni.
Regime finanziario e entrata in vigore
La legge dichiara la neutralità finanziaria, affermando che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; nel testo consolidato è indicata l’efficacia dal 8 marzo 2016.
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