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Legge

L.R. Abruzzo 37/2015

Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 37/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, assegnazione e alienazione dei terreni agricoli del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria, con criteri diversi a seconda del possesso al 23 giugno 1976 o successivamente. Regola prezzi, dilazioni, termini di accettazione, ripresa di possesso, vincoli e un fondo per viabilità nel comprensorio del Fucino, con coperture finanziarie riferite soprattutto al 2015.

Procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria

Procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli del Fucino

La legge regionale Abruzzo disciplina in modo organico la cessione dei terreni agricoli siti nel territorio del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria. La disciplina si applica ai fondi compresi nell’area delimitata dalla circonfucense e riguarda sia le assegnazioni sia le vendite, con competenze amministrative in capo agli uffici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con sede in Avezzano.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento esercita le funzioni normative regionali sui beni immobili della riforma fondiaria richiamati dalla normativa statale. La legge sostituisce, per i terreni agricoli del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria, il precedente assetto applicativo, fissando regole speciali per la cessione a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Requisiti soggettivi e criteri di cessione

La cessione definitiva è prevista in favore di:

  • coltivatori diretti manuali abituali;
  • imprenditori agricoli professionali, singoli o associati.

Per i terreni e le pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici, il richiedente deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, accertati sulla base della documentazione disponibile presso le strutture regionali competenti e gli archivi degli enti o uffici pubblici indicati dalla norma.

La disciplina distingue due situazioni:

  • beni posseduti alla data del 23 giugno 1976, data di entrata in vigore della legge statale richiamata;
  • beni non posseduti a tale data o per i quali il possesso non sia accertabile con atti ufficiali.

Nel primo caso la cessione avviene ai soggetti che risultavano possessori alla data indicata e che abbiano la qualifica soggettiva richiesta. Nel secondo caso il bene può essere alienato agli attuali conduttori, purché il loro possesso o la loro situazione di fatto sia consolidata da almeno cinque anni prima della domanda di acquisto e sia riconosciuta la qualifica professionale richiesta.

Successione nel diritto alla cessione

Se l’originario richiedente è deceduto, la cessione può essere effettuata in favore dei discendenti in linea retta o del coniuge, a condizione che il soggetto designato possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. In assenza di possessori del fondo, o se il possesso non è dimostrabile, il terreno è ceduto secondo la procedura prevista per i beni non accertabili, anche tramite asta pubblica quando necessario.

Determinazione del prezzo per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976

Per i terreni posseduti prima del 23 giugno 1976, il prezzo di vendita è determinato sui valori agricoli medi correnti ed è sottoposto al giudizio di congruità dell’Ispettorato per l’Agricoltura competente per territorio.

Al prezzo si aggiungono:

  • i debiti gravanti sul fondo per debiti poderali non rimborsati all’agenzia di sviluppo agricolo, maggiorati degli interessi legali, nonché gli oneri fondiari;
  • le spese per sopralluoghi, misurazioni, visure catastali o frazionamenti necessari alla definizione dell’atto.

Il pagamento è ordinariamente in un’unica soluzione; su richiesta può essere concessa una dilazione al tasso legale fino a dieci anni, con iscrizione di ipoteca secondo legge.

Il richiedente deve accettare il prezzo e le condizioni entro sei mesi dalla comunicazione regionale. Se il termine decorre inutilmente, si applica la disciplina dei beni posseduti dopo il 23 giugno 1976. Il termine può essere esteso fino a dodici mesi solo se il frazionamento è posto a carico dell’acquirente e vi siano oggettive difficoltà tecniche o burocratiche; in tal caso il prezzo è maggiorato degli interessi legali.

Determinazione del prezzo per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976

Per i beni rientranti nella disciplina dell’articolo 2, comma 2, il prezzo è determinato a valore di mercato dal competente Ufficio tecnico regionale e sottoposto al giudizio di congruità dell’Ispettorato per l’agricoltura.

Anche in questo caso, oltre al prezzo, sono dovuti alla Regione:

  • i debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o debiti poderali non rimborsati;
  • le spese per eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti necessari.

È ammessa, su richiesta, una dilazione al tasso legale fino a dieci anni con ipoteca. L’assenso alla stipula deve intervenire entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo, oppure entro dodici mesi solo nel caso eccezionale collegato al frazionamento. Se il termine non viene rispettato, il fondo torna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni secondo le norme vigenti.

Regime per opere abusive e beni non dimostrabili

Se l’unità poderale è stata interessata da opere complementari o funzionali alla coltivazione realizzate in violazione delle norme urbanistiche, la cessione avviene indipendentemente dalla sanatoria già intervenuta o meno, ma il prezzo è determinato al netto dell’aumento di valore derivante dalle opere abusive; resta l’obbligo di sanatoria se mancante.

Se non è dimostrabile il possesso dell’unità poderale, si procede ad asta pubblica con prezzo base fissato dai competenti uffici regionali.

Limiti, vincoli e divieti sui beni di riforma fondiaria

Le limitazioni, i vincoli e i divieti previsti dalla normativa statale e regionale sui beni di riforma fondiaria cessano, salvo termini diversi espressamente previsti, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dall’inizio del possesso da parte del primo assegnatario o possessore.

Il divieto di alienazione previsto dopo dieci anni dalla vendita si applica anche se l’acquirente non ha beneficiato di agevolazioni fiscali. Il decennio si calcola dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell’unità produttiva.

Ripresa di possesso, revoche e annullamenti

La ripresa di possesso degli immobili è disposta con provvedimento del dirigente del servizio competente nei casi di:

  • rinuncia all’acquisto o all’assegnazione;
  • mancato pagamento delle rate di ammortamento;
  • rifiuto o mancata accettazione del prezzo o delle condizioni di vendita;
  • revoca dell’assegnazione, annullamento o risoluzione del contratto;
  • sentenza favorevole;
  • mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi richiesti;
  • scadenza o revoca della concessione amministrativa;
  • atto della Giunta regionale che modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse.

Il provvedimento deve essere motivato, preceduto da diffida e notificato secondo le forme del codice di procedura civile. Il decreto è immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente.

In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell’assegnazione o l’annullamento del contratto di vendita sono limitati al fondo interessato dall’abusivismo edilizio.

Clausole di salvaguardia e rinvii normativi

Per le fattispecie non disciplinate dalla legge regionale si applicano integralmente la legge statale sulla riforma fondiaria richiamata e, ove ancora applicabili, le altre norme statali indicate in materia di colonizzazione e di sviluppo della proprietà coltivatrice. Per le alienazioni di fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria trovano inoltre applicazione, per quanto compatibili, la legge regionale Abruzzo n. 7 del 1997 e successive modifiche.

Interventi per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel Fucino

La Regione istituisce un Fondo per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino, destinato a sostenere la manutenzione straordinaria della rete stradale e delle infrastrutture di mobilità dell’area.

Gli interventi sono attuati, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, mediante piani operativi proposti dai Comuni titolari della gestione delle infrastrutture. Le risorse sono ripartite annualmente tramite avviso pubblico, tenendo conto dell’urgenza degli interventi e della proporzione tra i chilometri di strada gestiti dai singoli Comuni.

Disposizioni finanziarie

Per il 2015 i proventi derivanti dalla cessione dei terreni e pertinenze del Fucino sono quantificati in 100.000 euro e iscritti nell’entrata del bilancio regionale. Nello stesso esercizio gli oneri del fondo per la viabilità sono quantificati in 100.000 euro e coperti con apposito stanziamento di spesa.

Lo stanziamento di spesa può essere utilizzato solo dopo l’accertamento della relativa entrata. Per gli esercizi successivi al 2015, entrate e spese sono determinate con la legge di bilancio.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Abruzzo. Le disposizioni finanziarie specificamente richiamano l’annualità 2015; la disciplina sostanziale resta applicabile al regime delle cessioni dei terreni del Fucino nei limiti della normativa vigente.

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