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Legge

L.R. Abruzzo 38/2015

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 38/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo il Parco naturale regionale “Costa dei Trabocchi”, ne definisce area, finalità, organo di gestione, piano e regole transitorie, oltre a stanziamenti per il 2015. Tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza n. 36/2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di gran parte della legge, inclusa l’istituzione del Parco e le norme collegate.

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e relative norme di gestione e finanziamento

Istituzione del Parco naturale regionale “Costa dei Trabocchi”

La legge regionale dell’Abruzzo istituisce il Parco naturale regionale “Costa dei Trabocchi”, inquadrandolo nel sistema regionale delle aree protette. Il provvedimento è finalizzato alla tutela di un tratto costiero di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, con attenzione anche ai trabocchi e ad alcune specie marine di rilievo.

Ambito territoriale e caratteristiche dell’area

Il Parco è riferito al tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, dalla linea di costa fino a sei miglia marine, entro un perimetro definito da coordinate geografiche puntuali. L’area è descritta come caratterizzata da flora, fauna e vegetazione mediterranea di notevole interesse, nonché da emergenze geologiche e geomorfologiche e dalla presenza dei trabocchi, già oggetto di tutela e valorizzazione regionale.

Finalità della disciplina

Le finalità indicate dalla legge riguardano:

  • conservazione di specie animali e vegetali e delle comunità biologiche;
  • tutela della biodiversità e dell’equilibrio dell’ambiente terrestre e marino;
  • salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con particolare attenzione ai trabocchi;
  • conoscenza scientifica della flora e della fauna, ai fini di monitoraggio e censimento, soprattutto per specie endemiche o rare;
  • fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa compatibile con la tutela della natura e del paesaggio.

Ente di gestione e organizzazione amministrativa

La gestione del Parco è affidata ai Comuni territorialmente competenti, che devono costituire un ente di gestione secondo il modello richiamato dalla legge quadro regionale sulle aree protette. I Comuni possono avvalersi di associazioni ambientaliste, cooperative, istituti qualificati, università e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono definire con deliberazione consiliare l’ente di gestione, la sua composizione e le modalità di gestione. In caso di inerzia, la Regione diffida i Comuni e, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, nomina un commissario ad acta, i cui oneri sono posti a carico dei Comuni inadempienti.

Pianificazione del Parco e regolamento di esercizio

La legge prevede una sequenza pianificatoria articolata:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni affidano l’incarico per l’elaborazione del Piano del Parco;
  • il Piano deve essere elaborato e adottato entro 12 mesi dall’affidamento dell’incarico;
  • il Consiglio regionale approva il Piano entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione;
  • entro 90 giorni dall’approvazione del Piano, l’ente di gestione predispone il Regolamento di esercizio, salvo che Piano e Regolamento siano contenuti e approvati contestualmente.

Il Piano individua anche una fascia di protezione esterna funzionale alla tutela dei valori ecologici dell’area protetta. Il Regolamento disciplina accesso e fruizione del Parco, visite turistiche, osservazione naturalistica, ricerca scientifica e divieti specifici.

Programma pluriennale economico-sociale e piano di gestione annuale

Entro 90 giorni dall’approvazione del Piano del Parco, l’ente di gestione predispone il Programma pluriennale economico e sociale, che contiene tempi, costi, interventi e iniziative per la valorizzazione del Parco, con attenzione agli aspetti socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici. Lo stesso termine vale per il Regolamento, da trasmettere alla Giunta regionale e poi al Consiglio regionale per l’approvazione.

È inoltre previsto un Piano di gestione annuale da predisporre e approvare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Norme di salvaguardia e attività consentite in fase transitoria

Fino alla pubblicazione del Piano e del Regolamento del Parco continuano ad applicarsi le norme della legge regionale sulle aree protette, salvo disposizioni più restrittive derivanti da leggi nazionali, strumenti sovraordinati, strumenti urbanistici comunali o altre leggi regionali anche successive.

Nelle more dell’approvazione restano comunque consentite:

  • l’attività di pesca;
  • il transito di natanti e piccole imbarcazioni.

Sono inoltre garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, da esercitare secondo le consuetudini locali.

Modifiche alla legge regionale sulle aree protette

La legge interviene anche sulla L.R. Abruzzo 38/1996:

  • introduce la possibilità di affidare la gestione di un parco naturale regionale ai comuni interessati, mediante enti di diritto pubblico, consorzi tra enti locali o organismi associativi;
  • estende tra le attività considerate anche l’attività di pesca.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2015 gli oneri sono quantificati in 50.000 euro, coperti mediante apposito stanziamento e una variazione di bilancio che riduce il fondo speciale e incrementa il capitolo dedicato al contributo per l’istituzione e la valorizzazione del Parco. Per gli esercizi successivi la dotazione è demandata alle rispettive leggi di bilancio.

Obsolescenza normativa e illegittimità costituzionale

L’atto è oggi privo di utilità pratica, perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni essenziali della legge, in particolare quelle relative all’istituzione del Parco, alla delimitazione, alle finalità, alla gestione, alla pianificazione, alle norme di salvaguardia, alle modifiche correlate e alla disciplina finanziaria. Di conseguenza la legge non è applicabile nella pratica.

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