L.R. Abruzzo 39/2015
Modifica all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 39/2015 modifica l’art. 8 della L.R. n. 41/2011, portando da 24 a 60 mesi il termine per realizzare gli interventi previsti per L’Aquila e gli altri Comuni del cratere. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT (14 novembre 2015); il termine risulta poi ulteriormente modificato da norme successive.
Proroga del termine per gli interventi sulle infrastrutture sportive e ricreative nel cratere aquilano
Proroga del termine per gli interventi sulle infrastrutture sportive e ricreative nel cratere aquilano
La legge regionale Abruzzo n. 39 del 12 novembre 2015 interviene in modo puntuale sulla disciplina già prevista dalla L.R. n. 41/2011, relativa all’adeguamento delle infrastrutture sportive e ricreative e al sostegno dell’aggregazione sociale nel Comune dell’Aquila e negli altri Comuni del cratere sismico. L’atto non introduce una disciplina autonoma complessa, ma modifica un solo termine di attuazione.
Contenuto della modifica
La legge sostituisce, nel comma 1 dell’articolo 8 della L.R. n. 41/2011, il termine originario di “ventiquattro mesi” con quello di “sessanta mesi”. In sostanza, il periodo entro il quale devono essere realizzati gli interventi previsti dalla normativa di base viene prorogato da 2 a 5 anni.
Ambito applicativo
La modifica riguarda esclusivamente gli interventi disciplinati dalla L.R. n. 41/2011 nel territorio:
- del Comune di L’Aquila;
- degli altri Comuni compresi nel cratere.
Non emergono ulteriori ambiti applicativi o nuove misure finanziarie, procedurali o sanzionatorie.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 14 novembre 2015. Il testo consolidato segnala inoltre che il comma modificato è stato ulteriormente ritoccato da norme successive, con efficacia dal 6 maggio 2017; pertanto, per l’uso operativo occorre considerare anche gli aggiornamenti intervenuti dopo questa legge.
Rilievo operativo
Si tratta di una disposizione di modifica transitoria, utile solo in relazione alla disciplina attuativa degli interventi previsti dalla L.R. n. 41/2011. Oggi ha rilievo prevalentemente storico-consolidato, perché il termine è stato poi oggetto di ulteriori modifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 nov 2015L.R. Abruzzo 40/2015
- Legge · 6 nov 2015L.R. Abruzzo 38/2015
- Legge · 5 nov 2015L.R. Abruzzo 37/2015
- Legge · 3 nov 2015L.R. Abruzzo 36/2015
- Legge · 30 ott 2015L.R. Abruzzo 33/2015
- Legge · 30 ott 2015L.R. Abruzzo 34/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →