Sentenza del 24/03/2016 n. 2814 - Comm. Trib. Prov. Milano
Provvedimento di classamento e attribuzione della rendita catastale - Obbligo di motivazione - Sufficienza della mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio Tecnico Erariale e della Classe attribuita all'immobile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sufficienza della motivazione del provvedimento di classamento e attribuzione della rendita catastale, ritenendo necessario un apparato motivazionale più dettagliato rispetto alla mera indicazione dei dati oggettivi rilevati dall'Ufficio e della classe catastale attribuita all'immobile.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto sufficiente che il provvedimento indichi i dati oggettivi accertati dall'Ufficio Tecnico Erariale e la classe attribuita all'immobile. Tali elementi consentono al contribuente di comprendere la pretesa dell'Amministrazione mediante il confronto con i dati contenuti nella propria dichiarazione Docfa. L'avviso costituisce infatti l'atto conclusivo di un procedimento previsto dalla legge, nel quale il contribuente ha già partecipato presentando la propria dichiarazione o proposta.
Norme richiamate
Disciplina catastale della procedura Docfa e del classamento
Il procedimento di classamento e attribuzione della rendita prende avvio dalla dichiarazione o proposta Docfa del contribuente e si conclude con il provvedimento dell'Ufficio. La motivazione può essere ritenuta sufficiente quando consente il confronto tra i dati dichiarati e quelli accertati, insieme alla classe attribuita.
Obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi e tributari
L'obbligo di motivazione non richiede necessariamente una descrizione analitica di ogni valutazione tecnica, purché l'atto renda comprensibili i presupposti e l'esito della decisione amministrativa e permetta al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- Nei provvedimenti catastali di classamento e attribuzione della rendita, la motivazione può essere sufficiente anche se sintetica, quando indica i dati oggettivi rilevati dall'Ufficio e la classe attribuita.
- La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la differenza tra i dati da lui dichiarati e quelli accertati dall'Amministrazione, così da poter contestare concretamente l'atto.
- La partecipazione del contribuente alla procedura Docfa incide sulla valutazione della sufficienza motivazionale: poiché il contribuente conosce i dati della propria proposta, l'Ufficio può motivare anche mediante il richiamo ai dati tecnici e alla diversa classificazione.
- La mera indicazione della classe non è necessariamente sufficiente in assoluto: deve essere accompagnata da dati oggettivi o elementi che rendano intelligibile il percorso dell'Amministrazione e non impediscano la difesa.
- In situazioni analoghe, l'impugnazione dovrebbe concentrarsi non sulla sola sinteticità dell'atto, ma sull'eventuale impossibilità concreta di comprendere i criteri utilizzati, i dati posti a base della rettifica o il collegamento tra tali dati e la rendita attribuita.
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