Regolamento (UE) 2023/589
Regolamento delegato (UE) 2023/589 della Commissione del 10 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico applicabile alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, al fine di consentire l’immissione sul mercato di un ulteriore idrolizzato proteico ritenuto sicuro e nutrizionalmente idoneo dall’EFSA. A tal fine modifica gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127, introducendo o confermando tre gruppi di prescrizioni proteiche. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica le prescrizioni di composizione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, aggiornando gli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti, agli operatori del settore alimentare e ai prodotti rientranti nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2016/127. L’intervento riguarda il mercato dell’Unione e, in quanto regolamento delegato, è direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno della pubblicazione. Le modifiche incidono in particolare sulle formule conformi a specifici gruppi di composizione proteica (gruppi A, B e C) e sulle corrispondenti prescrizioni sugli amminoacidi e sulla L-carnitina; non risultano previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Regolamento delegato (UE) 2023/589: modifica delle prescrizioni proteiche per le formule a base di idrolizzati proteici
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/127, che disciplina la composizione e le informazioni per le formule per lattanti e le formule di proseguimento. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 609/2013 e si fonda sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA circa la sicurezza e l’idoneità di un ulteriore idrolizzato proteico per l’impiego in tali formule.
Contesto e finalità
Nei considerando si ricorda che il regolamento 2016/127 già conteneva prescrizioni specifiche per le formule a base di idrolizzati proteici, limitate però ai profili compositivi già valutati favorevolmente dall’EFSA. La Commissione prende atto del parere EFSA del 9 marzo 2022, che ha concluso per la sicurezza e l’idoneità nutrizionale di un idrolizzato proteico specifico, a condizione che la formula finale rispetti un tenore minimo di proteine pari a 0,45 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) e gli altri criteri di composizione previsti dal regolamento 2016/127, inclusi i valori amminoacidici dell’allegato III, parte A.
Ambito di applicazione
Le nuove prescrizioni riguardano le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici immesse sul mercato nell’Unione. Il regolamento non introduce una disciplina generale per tutti gli alimenti per l’infanzia, ma aggiorna in modo mirato i requisiti tecnici per questa specifica categoria di prodotti. L’effetto è quello di ampliare le opzioni compositive consentite agli operatori, purché siano rispettati i parametri fissati nei nuovi allegati.
Modifiche all’allegato I: formule per lattanti
Il nuovo punto 2.3 dell’allegato I stabilisce che le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici devono rispettare una delle tre serie di prescrizioni: gruppo A, gruppo B o gruppo C.
Per il gruppo A:
- il tenore proteico deve essere compreso tra 0,44 e 0,67 g/100 kJ, pari a 1,86-2,8 g/100 kcal;
- la fonte proteica è costituita da proteine di siero di latte dolce demineralizzato da latte vaccino, ottenute per precipitazione enzimatica delle caseine con chimosina, nella composizione 63 % isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina e 37 % concentrato proteico di siero di latte dolce;
- l’idrolisi avviene in due fasi con preparato di tripsina e una fase di trattamento termico intermedia di 3-10 minuti tra 80 e 100 °C;
- gli amminoacidi indispensabili devono essere presenti almeno quanto nella proteina di riferimento indicata nell’allegato III, parte B;
- possono essere sommati, ai fini del calcolo, metionina e cisteina, nonché fenilalanina e tirosina, con rapporti non superiori a 2, salvo dimostrazione dell’idoneità del prodotto ai lattanti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2016/127;
- la L-carnitina deve essere almeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
Per il gruppo B:
- il tenore proteico è compreso tra 0,55 e 0,67 g/100 kJ, pari a 2,3-2,8 g/100 kcal;
- la fonte è formata da 77 % di siero di latte acido ottenuto da concentrato proteico di siero di latte con tenore proteico tra 35 % e 80 % e da 23 % di siero di latte dolce da siero di latte dolce demineralizzato con tenore proteico minimo del 12,5 %;
- l’idrolisi avviene dopo idratazione e riscaldamento del materiale di base, a pH 7,5-8,5 e a 55-70 °C, con miscela enzimatica di serina endopeptidasi e complesso di proteasi/peptidasi; gli enzimi sono inattivati in una fase termica di 2-10 secondi a 120-150 °C;
- valgono i requisiti sugli amminoacidi della proteina di riferimento dell’allegato III, parte A;
- è ammessa la somma di metionina e cisteina, e di fenilalanina e tirosina;
- la L-carnitina deve essere almeno pari a 0,3 mg/100 kJ.
Per il gruppo C:
- il tenore proteico è compreso tra 0,45 e 0,67 g/100 kJ, pari a 1,9-2,8 g/100 kcal;
- la fonte è costituita al 100 % da concentrato proteico di siero di latte dolce con tenore proteico minimo dell’80 %;
- l’idrolisi avviene dopo idratazione e riscaldamento, con pH portato a 6,5-7,5 e temperatura tra 50 e 65 °C, mediante miscela enzimatica di serina endopeptidasi e metalloproteinasi; gli enzimi sono inattivati in una fase termica di 2-10 secondi a 110-140 °C;
- si applicano i requisiti amminoacidici dell’allegato III, parte A;
- anche in questo caso la L-carnitina deve essere almeno pari a 0,3 mg/100 kJ.
Modifiche all’allegato II: formule di proseguimento
Il nuovo punto 2.3 dell’allegato II riproduce la struttura di quello dell’allegato I, adattandola alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Anche qui sono previsti i gruppi A, B e C, con gli stessi limiti di tenore proteico e con fonti e processi di idrolisi sostanzialmente corrispondenti a quelli delle formule per lattanti.
Per i requisiti amminoacidici, il testo conferma che:
- gli amminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti in quantità almeno pari alla proteina di riferimento;
- è possibile sommare metionina e cisteina, nonché fenilalanina e tirosina, ai fini del calcolo.
Rispetto al gruppo A delle formule per lattanti, nel testo dell’allegato II non è riprodotta la clausola sulla dimostrazione di idoneità in caso di superamento del rapporto 2 tra gli amminoacidi sommati.
Aggiornamento dell’allegato III: proteina di riferimento
L’allegato III è modificato nella parte A, la cui frase introduttiva è sostituita per chiarire che i valori degli amminoacidi indispensabili e di quelli indispensabili in particolari condizioni, presenti nel latte materno ed espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, servono come riferimento per i punti 2.1, 2.2, 2.3.2 e 2.3.3 degli allegati I e II.
Entrata in vigore e immediatezza applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente per evitare ritardi nell’immissione sul mercato di formule conformi alle nuove prescrizioni. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle prescrizioni per le formule a base di idrolizzati proteici
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento.
Base scientifica e finalità della modifica
I considerando richiamano il parere EFSA del 9 marzo 2022, che ha ritenuto sicuro e idoneo un idrolizzato proteico specifico per l’uso in formule per lattanti e di proseguimento, a condizione che la formula contenga almeno 0,45 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) di proteine e rispetti gli altri criteri di composizione del regolamento 2016/127 e i valori amminoacidici dell’allegato III, parte A.
Nuovo testo del punto 2.3 dell’allegato I: formule per lattanti
Le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici devono rispettare una delle tre serie di prescrizioni proteiche: gruppo A, gruppo B o gruppo C. Per ciascun gruppo sono fissati tenore proteico minimo e massimo, fonte proteica, modalità di idrolisi e requisiti su amminoacidi indispensabili e L-carnitina.
Gruppo A per formule per lattanti
Prevede un tenore proteico tra 0,44 e 0,67 g/100 kJ (1,86-2,8 g/100 kcal); una fonte costituita da proteine di siero di latte dolce demineralizzato da latte vaccino, formate da 63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina e 37 % di concentrato proteico di siero di latte dolce; un processo di idrolisi in due fasi con preparato di tripsina e trattamento termico intermedio; requisiti sugli amminoacidi e L-carnitina almeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
Gruppo B per formule per lattanti
Prevede un tenore proteico tra 0,55 e 0,67 g/100 kJ (2,3-2,8 g/100 kcal); una fonte proteica composta da 77 % di siero di latte acido da concentrato proteico di siero di latte e 23 % di siero di latte dolce demineralizzato; idrolisi a pH 7,5-8,5 e 55-70 °C con miscela enzimatica di serina endopeptidasi e complesso di proteasi/peptidasi, con inattivazione enzimatica a 120-150 °C; requisiti amminoacidici e L-carnitina almeno pari a 0,3 mg/100 kJ.
Gruppo C per formule per lattanti
Prevede un tenore proteico tra 0,45 e 0,67 g/100 kJ (1,9-2,8 g/100 kcal); una fonte costituita al 100 % da concentrato proteico di siero di latte dolce con tenore proteico minimo dell’80 %; idrolisi a pH 6,5-7,5 e 50-65 °C con miscela enzimatica di serina endopeptidasi e metalloproteinasi, seguita da inattivazione enzimatica a 110-140 °C; requisiti amminoacidici e L-carnitina almeno pari a 0,3 mg/100 kJ.
Nuovo testo del punto 2.3 dell’allegato II: formule di proseguimento
Le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici sono allineate alla stessa struttura dei gruppi A, B e C previsti per le formule per lattanti, con analoghi limiti di tenore proteico, fonti proteiche, modalità di idrolisi e criteri amminoacidici.
Amminoacidi indispensabili e criteri di calcolo
Per le formule per lattanti e di proseguimento, gli amminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti in quantità disponibili almeno pari a quelle della proteina di riferimento indicata nell’allegato III. È ammessa, ai fini del calcolo, la somma di metionina e cisteina e di fenilalanina e tirosina, con limiti specifici di rapporto pari a 2; per le formule per lattanti del gruppo A, tali rapporti possono superare 2 se è dimostrata l’idoneità del prodotto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2016/127.
Aggiornamento dell’allegato III
La parte A dell’allegato III è riformulata per chiarire che i valori degli amminoacidi indispensabili e degli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono usati ai fini dei punti 2.1, 2.2, 2.3.2 e 2.3.3 degli allegati I e II.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 gen 2023Regolamento (UE) 2023/107
- Regolamento · 9 gen 2023Regolamento (UE) 2023/108
- Regolamento · 11 gen 2023Regolamento (UE) 2023/120
- Regolamento · 11 gen 2023Regolamento (UE) 2023/102
- Regolamento · 11 gen 2023Regolamento (UE) 2023/100
- Regolamento · 11 gen 2023Regolamento (UE) 2023/99
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →