Regolamento (UE) 2023/100
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione dell’11 gennaio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni in UE di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Cina, a seguito di un’inchiesta avviata nel maggio 2022. La Commissione ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, utilizzando per il calcolo del valore normale la metodologia del paese rappresentativo a causa di significative distorsioni nel mercato cinese. Le aliquote provvisorie variano per impresa tra il 52,9 % e il 58,8 % per i due esportatori campionati, il 56,3 % per le altre società che hanno collaborato e il 91,0 % per tutte le altre società.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’UE di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, con corpo pressoché cilindrico e spessore pari o superiore a 0,5 mm, di capacità almeno 4,5 litri, classificati attualmente nei codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010), originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi, se importati separatamente, bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti del prodotto. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e subordinatamente alla presentazione di una fattura commerciale valida; in mancanza, si applica il dazio per "tutte le altre società". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/100: dazio antidumping provvisorio sui fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Cina
Il regolamento dà attuazione provvisoria a misure antidumping nei confronti delle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, ha concluso che sussistono dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale; ha inoltre ritenuto che l’istituzione delle misure sia conforme all’interesse dell’Unione.
Procedura e ambito dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta il 13 maggio 2022 su denuncia dell’European Kegs Committee presentata il 31 marzo 2022 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare, ha proceduto al campionamento dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi e ha svolto verifiche, incluse visite e controlli incrociati a distanza a causa della pandemia di COVID-19. Il periodo dell’inchiesta ha coperto il 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, mentre l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto in esame
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, con corpo pressoché cilindrico, spessore minimo di 0,5 mm e capacità almeno pari a 4,5 litri, utilizzati per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi. Sono esclusi, se importati separatamente, alcuni componenti come bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette e valvole. Il prodotto in esame è il medesimo prodotto originario della Cina, classificato nei codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90.
Metodo di calcolo del valore normale
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato usare i prezzi e i costi interni cinesi per la presenza di significative distorsioni nel mercato cinese, in particolare nel settore dell’acciaio. In mancanza di collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, individuando un paese rappresentativo.
Scelta del Brasile come paese rappresentativo
In una prima fase erano stati considerati Messico, Brasile e Russia; successivamente il Messico è stato escluso per la cessazione della produzione e la mancanza di dati finanziari aggiornati, mentre la Russia è stata esclusa per la scarsa attendibilità dei dati e per la maggiore incidenza di importazioni cinesi dei fattori produttivi. La Commissione ha quindi ritenuto il Brasile l’unico paese rappresentativo appropriato e ha utilizzato i dati finanziari di Metalurgica Mococa SA per stabilire SGAV e profitti. Per materie prime, lavoro ed energia ha fatto ricorso a fonti pubbliche e a banche dati internazionali, tra cui GTA, OIL e dati brasiliani sull’energia elettrica.
Dumping e margini determinati
Per i produttori campionati, la Commissione ha calcolato margini di dumping provvisori pari al 77,1 % per Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd. e al 65,3 % per Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd. Per le altre società che hanno collaborato è stato determinato un margine medio ponderato del 72,1 %, mentre per tutte le altre società il margine è stato fissato al 91,0 % in base ai dati disponibili e al basso livello di collaborazione.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende otto produttori e la produzione totale UE nel periodo dell’inchiesta è stata pari a circa 1.926.200 fusti. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è crollato del 66 %, la produzione del 62 %, le vendite del 71 % e l’occupazione del 50 %; la capacità produttiva è aumentata lievemente ma l’utilizzo degli impianti è sceso al 28 %. Sul piano microeconomico, i prezzi di vendita dell’Unione sono diminuiti del 9 % mentre il costo di produzione è aumentato del 16 %, con redditività passata dal +12 % al -9 %, flusso di cassa negativo e forte riduzione degli investimenti e del rendimento del capitale investito.
Importazioni cinesi, undercutting e contrazione dei prezzi
Le importazioni dalla Cina sono diminuite in volume, ma la quota di mercato è cresciuta dal 17 % al 31 % a causa del più forte calo del consumo complessivo. I prezzi all’importazione cinesi, pur con alcune oscillazioni, sono rimasti sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione; la Commissione ha riscontrato un undercutting medio ponderato compreso tra l’11,9 % e il 14 % e ha accertato anche una significativa contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Il mercato è risultato condizionato da pratiche di gara particolarmente aggressive da parte dei grandi utilizzatori, con forte pressione concorrenziale esercitata anche dalle offerte cinesi.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping abbiano causato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Ha esaminato anche la pandemia di COVID-19 e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, ma ha concluso che tali fattori non interrompono il nesso causale: il calo della domanda ha inciso sul mercato, ma la situazione dell’industria dell’Unione era già peggiorata prima della pandemia e le importazioni cinesi a basso prezzo hanno mantenuto la pressione sui prezzi in tutto il periodo.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
Per determinare il livello del dazio, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Ha fissato un profitto di riferimento del 12 %, ritenuto prudenziale e coerente con il livello minimo previsto dall’articolo 7, paragrafo 2 quater. I margini di pregiudizio risultanti sono stati: 58,8 % per Penglai Jinfu, 52,9 % per Ningbo Major Draft Beer Equipment, 56,3 % per le altre società che hanno collaborato e 112,0 % per tutte le altre società. Di conseguenza, i dazi provvisori sono stati fissati al 58,8 %, 52,9 %, 56,3 % e 91,0 % rispettivamente, applicando il minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Ha concluso che le misure consentiranno all’industria dell’Unione di recuperare quota di mercato, utilizzare meglio gli impianti e migliorare la redditività; i potenziali effetti negativi su importatori e utilizzatori sono stati ritenuti limitati, anche considerando la capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione e la lunga durata riutilizzabile dei fusti.
Obblighi pratici per gli operatori e applicazione
Le imprese cui è riconosciuta un’aliquota individuale devono presentare una fattura commerciale conforme al testo prescritto dall’articolo 1, paragrafo 3; in difetto, l’importazione è tassata con l’aliquota per tutte le altre società. Le importazioni sono inoltre soggette alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio e, in dichiarazione doganale, deve essere indicato il numero di pezzi importati. Le parti interessate possono formulare osservazioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore e chiedere audizione entro cinque giorni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e l’articolo 1 vale per sei mesi.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Le aliquote sono: 58,8 % per Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd (codice TARIC A024); 52,9 % per Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd (codice TARIC A030); 56,3 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; 91,0 % per tutte le altre società (codice TARIC C999).
Condizione della fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se all’autorità doganale è presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza della fattura conforme, si applica il dazio per tutte le altre società.
Garanzia e formalità doganali
L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Nella dichiarazione doganale deve essere indicato anche il numero di pezzi dei prodotti importati, ove compatibile con la nomenclatura tariffaria.
Ambito temporale di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Termini per le osservazioni e le audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro cinque giorni di calendario dall’entrata in vigore.
Valore normale e paese rappresentativo
Poiché la Commissione ha ritenuto esistenti significative distorsioni in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ha costruito il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni di un paese rappresentativo. È stato scelto il Brasile, ritenuto l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, con utilizzo dei dati finanziari di Metalurgica Mococa SA per SGAV e profitti.
Margini di dumping e di pregiudizio
I margini di dumping provvisori sono stati determinati al 77,1 % per Penglai Jinfu, al 65,3 % per Ningbo Major Draft Beer Equipment, al 72,1 % per le altre società che hanno collaborato e al 91,0 % per tutte le altre società. I margini di pregiudizio sono stati fissati al 58,8 %, 52,9 %, 56,3 % e 112,0 % rispettivamente; il dazio è stato quindi stabilito secondo la regola del dazio inferiore.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione, considerando gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le misure dovrebbero consentire un recupero della redditività e della capacità produttiva dell’industria dell’Unione, mentre gli effetti negativi sugli utilizzatori e sugli importatori sono stati ritenuti limitati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 gen 2023Regolamento (UE) 2023/99
- Regolamento · 11 gen 2023Regolamento (UE) 2023/102
- Regolamento · 11 gen 2023Regolamento (UE) 2023/120
- Regolamento · 10 gen 2023Regolamento (UE) 2023/589
- Regolamento · 12 gen 2023Regolamento (UE) 2023/1119
- Regolamento · 12 gen 2023Regolamento (UE) 2023/1118
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →