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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/102

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/102 della Commissione dell’11 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto dell’Unione presentate dagli Stati membri

Normativa europea32023R0102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna un rinvio contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 relativo al programma destinato alle scuole. La modifica è resa necessaria dalla nuova ripartizione indicativa annuale degli aiuti dell’Unione per frutta, verdura e latte a decorrere dal 1º agosto 2023, stabilita con la decisione di esecuzione (UE) 2023/106. L’intervento è tecnico e serve a consentire agli Stati membri di presentare correttamente, entro il 31 gennaio 2023, le domande di aiuto per l’anno scolastico 2023/2024.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 aggiornando il riferimento alla ripartizione indicativa degli aiuti dell’Unione per il programma destinato alle scuole.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che partecipano al regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. Incide esclusivamente sulla domanda annuale di aiuto dell’Unione da presentare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, limitatamente al riferimento alle ripartizioni indicative degli aiuti per frutta e verdura e per latte. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per il programma destinato alle scuole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/102 della Commissione ha natura essenzialmente tecnica e aggiorna un rinvio normativo nel sistema dell’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. L’intervento si rende necessario perché, dal 1º agosto 2023, le ripartizioni indicative annuali degli aiuti per Stato membro non sono più quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013, ma quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/106.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l’articolo 25, primo comma, lettera d). La Commissione precisa che il cambiamento serve ad allineare il testo dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 alla nuova disciplina delle ripartizioni indicative, così da evitare incoerenze nella presentazione delle domande annuali di aiuto da parte degli Stati membri.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell’Unione per il programma destinato alle scuole. Incide unicamente sulla documentazione che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento alla domanda di aiuto relativa all’anno scolastico successivo. Il regolamento non disciplina direttamente i beneficiari finali, ma interviene sul quadro procedurale di riparto e richiesta degli aiuti.

Modifica al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39

Il cuore del provvedimento è la sostituzione del punto i) dell’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. Il nuovo testo impone che la domanda di aiuto dell’Unione contenga:

  • la ripartizione indicativa degli aiuti per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole;
  • il riferimento all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione.

In tal modo, il rinvio non è più alla ripartizione contenuta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013, ma alla nuova decisione di esecuzione che fissa le ripartizioni per il periodo dal 1º agosto 2023 al 31 luglio 2029.

Effetti pratici per gli Stati membri

La modifica è rilevante soprattutto sul piano procedurale e amministrativo. Gli Stati membri che presentano la domanda annuale di aiuto per l’anno scolastico 2023/2024 devono utilizzare il nuovo riferimento normativo per indicare correttamente la ripartizione degli aiuti. La Commissione evidenzia infatti che l’aggiornamento è necessario per consentire la presentazione della domanda entro il termine del 31 gennaio 2023.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento del riferimento nelle domande di aiuto

All’articolo 3, primo comma, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il riferimento alle ripartizioni indicative di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013 è sostituito con il riferimento all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione, che stabilisce le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione per frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole per il periodo dal 1º agosto 2023 al 31 luglio 2029.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva l’urgenza con la necessità di consentire agli Stati membri di presentare entro il 31 gennaio 2023 la domanda annuale di aiuto relativa all’anno scolastico 2023/2024.

Natura e applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato e sovvenzioni pubblicheistruzionepolitica alimentare scolastica

Testo integrale

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